Contratti agrari – Prelazione e riscatto – Caratteristiche del fondo
rustico oggetto della domanda di retratto – Terreno con destinazione agricola
parzialmente adibito a cava – Sussistenza del diritto azionato dal
prelazionario pretermesso. Tribunale di Mantova, Sez. I – Giudice
designato Dr. Andrea Gibelli - Sentenza del giorno 8 gennaio 2005. La massima: In
tema di prelazione agraria, con riferimento al requisito oggettivo per il
valido esercizio del diritto di riscatto del fondo, va ricordato che il
diritto di prelazione vien meno solo nel caso in cui la destinazione del terreno
ad una utilizzazione edilizia, industriale o turistica sia prevista da uno
strumento urbanistico (Cass. Civ. Sez. III 24/3/1991 n. 4466) e che, sempre
con riguardo alla destinazione agricola del fondo rustico, per il
riconoscimento del suddetto diritto si richiede ed è sufficiente l'esistenza
di un fondo rustico ove destinato e suscettibile di un'attività di natura
agraria, senza che sia rilevante né la sua estensione, né che all'attualità
esso sia o meno coltivato; di tal che il diritto di prelazione del
coltivatore resta precluso soltanto nel caso in cui siano accertate
dimensioni del fondo talmente esigue da escludere ogni possibilità di
coltivazione, ovvero sia accertata l'irreversibile perdita dell'attitudine
alla coltivazione agricola in conseguenza dell'effettiva trasformazione del
suolo coltivabile (Cass. Civ. Sez. III 19/5/2003 n. 7769; Cass. Civ. Sez.
1112/2/1995 n. 1244). Nel
caso di specie, si è riconosciuto sussistente il diritto di prelazione su un
terreno con destinazione agricola ma costituito in parte da una cava. il testo integrale: Svolgimento del processo Con atto di citazione in data 11/10/2000, ritualmente notificato,
Rossi Giannino, residente in Magnacavallo, evocava in giudizio Bianchi
Stefano e Bianchi Sara, entrambi residenti in Magnacavallo fraz. * * *, esponendo: 1) che con atto in data
5/10/1999 n. ***di Rep. Notaio *** registrato a Mantova in data 25/10/1999 e
trascritto il 29/10/99 i sigg. Bianchi Flora, Bianchi Fabio, Bianchi
Giuseppe, Bianchi Bruna, Bianchi Enzo, Bianchi Elisa, Bianchi Simone e
Verdini Danila in qualità di proprietari per quote indivise rispettivamente
di 3/36, 3/36, 3/36, 3/36, 3/36, 7/36, 7/36, 7/36 avevano venduto a Bianchi
Stefano e Bianchi Sara la piena proprietà del terreno con destinazione agricola
posto in Comune di Magnacavallo fraz. *** censito al CTR alla partita ***,
Fg. * mapp. *** di Ha *** al prezzo complessivo di £ 60.000.000; 2) che l'attore era
proprietario e coltivatore diretto del terreno agricolo censito al CTR del
Comune di Magnacavallo al Fg. * mapp. * di Ha *** confinante col terreno
compravenduto e svolgeva professionalmente l'attività di coltivatore diretto
conducendo un'azienda agricola vocata a coltivazioni monoculturali estesa
complessivamente Ha *** coadiuvato dal lavoro della moglie Verdi Maria pure
coltivatrice diretta; 3) che nessuna comunicazione era stata inviata all'attore ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 590/65 e 7 legge 817/71; 4) che con raccomandata 18/9/2000 l'attore a mezzo del suo procuratore
aveva manifestato agli acquirenti la volontà di esercitare il diritto di
riscatto dichiarandosi disponibile al versamento del prezzo pattuito; 5) che la suddetta dichiarazione non aveva sortito alcun effetto; 6) che l'attore intendeva quindi esercitare come esercitava il
diritto di riscatto del terreno compravenduto con l'atto 5/10/1999 di cui
sopra dichiarandosi pronto a versare il relativo prezzo e le spese accessorie
nei termini e nella misura di legge e dichiarandosi altresì in possesso dei
requisiti di legge. Ciò premesso Rossi Giannino chiedeva l'accoglimento delle sopra
riportate conclusioni. Si costituivano ritualmente i convenuti i quali contestavano quanto
ex adverso dedotto e svolgevano domanda riconvenzionale. Assunta prova per testi veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio
al fine di accertare la capacità lavorativa dell'attore e della sua famiglia
in relazione alla previsione di cui all'art. 8 primo comma ultima parte della
legge n. 590/65 e successive modificazioni. Espletata la ctu e precisate le conclusioni come sopra riportate la
causa all'udienza del 21/9/2004 veniva trattenuta per la decisione previa
assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene all'esistenza dei requisiti di legge in capo
all'attore i convenuti hanno affermato di nulla obiettare in ordine alla
proprietà di fondo confinante a quello oggetto di causa nonché in ordine alla
mancata vendita di fondi rustici nell'ultimo biennio. Hanno invece contestato la sussistenza nel caso di specie degli
altri requisiti. Va premesso che, come giustamente osservato dalla difesa dell'attore
in memoria di replica, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge
n. 590/65, è richiesto, tra gli altri, il requisito della coltivazione almeno
biennale (e non quadriennale) del fondo. Ciò premesso va osservato che tale requisito nonché quello relativo
al fatto che Rossi Giannino sia coltivatore diretto sono emersi incontestabilmente
dalle prove testimoniali. Premesso che, ai fini dell'esercizio del riscatto agrario di cui
all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, spetta la qualifica di
coltivatore diretto a colui che coltiva con abitualità e continuativamente,
anche se non professionalmente, un fondo col lavoro prevalentemente proprio e
di persone della sua famiglia, le circostanze di cui ai cap 1 ("vero che
Rossi Giannino svolge attività di coltivatore diretto conducendo un'azienda
agricola estesa circa Ha 24.00") e 4 (" vero che Rossi Giannino
quale proprietario coltivatore diretto conduce i terreni posti a confine con
quello di cui è causa da almeno un biennio come dalla mappa che si esibisce
al teste") della memoria istruttoria per l'attore sono state confermate
dai testi R.R., R.I. (ud. 10/7/02) e B.E. (ud. 15/1/03). In particolare R.I. ha dichiarato tra l'altro: " ...io che ho
della terra in parte confinante con quella dell'attore lo vedo sempre in
campagna". Dall'esperita ctu è anche risultato che Rossi Giannino è coadiuvato
dalla moglie Verdi Maria e, sia pure in minima misura, dal figlio R. e dal
nipote E.. Quanto al requisito della capacità lavorativa lo stesso deve
ritenersi provato alla luce delle risultanze dell'espletata ctu che vanno
condivise essendo la stessa esauriente ed immune da vizi. Il ctu, infatti, al quesito postogli sul punto, ha risposto che
"... la capacità lavorativa dell'attore e dei suoi familiari è
largamente superiore al terzo di quella occorrente alla coltivazione della
somma dei terreni già posseduti in proprietà e di quello oggetto di
prelazione". Il ctu, diligentemente, si è fatto carico anche di prendere in
considerazione le osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta sul
"frequente ricorso nella gestione Rossi all'opera di terzi per la
surroga di lavori generalmente compiuti nelle altre aziende di coltivatori
diretti dalle famiglie imprenditrici" e ha comunque verificato che la
famiglia Rossi disporrebbe sempre di una capacità lavorativa superiore a ore
246 e 16', e cioè di quanto è stato accertato essere il terzo della capacità
lavorativa mediamente indispensabile alla conduzione dell'insieme dei terreni
già posseduti e di quello di cui si discute. I convenuti poi, nel corso del giudizio (atteso che in comparsa di
costituzione e risposta si erano limitati ad eccepire il difetto dei
requisiti soggettivi in capo al Rossi), ricordato che a norma dell'art. 8
comma secondo della legge n. 590/65, l'esercizio del diritto di prelazione è
escluso su quei terreni che "in base ai piani regolatori anche se non
ancora approvati siano destinati ad utilizzazione edilizia industriale o
turistica", hanno sostenuto che, nel caso di specie, il diritto di
prelazione non potrebbe essere esercitato "per difetto di tale requisito
oggettivo". In particolare in memoria 27/2/03 la difesa dei convenuti ha
rilevato che "il terreno per cui è causa non era al momento della
rogitazione terreno agricolo e perciò solo non avrebbe mai dovuto essere
oggetto di esercizio del diritto di prelazione proprio perché non avente una
caratteristica essenziale per l'intrapresa azione" e ancora che "al
momento della stipula del rogito il terreno de quo .... era adibito a cava;
parte venditrice ha venduto un terreno non agricolo e parte compratrice ha
acquistato un terreno non agricolo". In realtà dall'atto pubblico 5/10/99 n. 103717 di rep. Notaio Dr. G.
Stori in atti si evince che il terreno de quo era terreno a
"destinazione agricola in zona e parzialmente adibito a cava". Dal certificato di destinazione urbanistica in data 9/9/99, pure in
atti a firma del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di
Magnacavallo, si evince che la zona E comprende "zone destinate ad
attività agricola parzialmente gravate da vincolo di non edificabilità per
fascia di rispetto strada comunale (Via ****)". Dalle prove testimoniali assunte è poi emerso che l'appezzamento di
cui si discute (dell'estensione di circa 10 biolche mantovane e mezzo) era
costituito per lo più da una cava con un po' di terreno attorno. In particolare il teste Z. (ud. 15/9/03) ha dichiarato di poter
confermare che il terreno de quo "era adibito a cava per circa 8 biolche
" e che "per le restanti 2 e ½ era adibito ad argine di
contenimento e capezzagna". Lo stesso teste ha anche chiaramente affermato che "circa una
biolca di terreno era coltivato". Ciò premesso la tesi delle parti convenute (prospettata peraltro
come si è detto solo in corso di causa) circa il difetto (anche) del
requisito oggettivo per il valido esercizio del riscatto da parte del Rossi
non può essere condivisa. Va ricordato, da un lato, che il diritto di prelazione in materia
agraria non sussiste solo nel caso in cui la destinazione del terreno ad una
utilizzazione edilizia, industriale o turistica sia prevista da uno strumento
urbanistico (Cass. Civ. Sez. III 24/3/1991 n. 4466) e, dall'altro, che in
tema di diritto di prelazione e riscatto agrario e con riguardo alla
destinazione agricola del fondo rustico, per il riconoscimento del suddetto
diritto si richiede ed è sufficiente l'esistenza di un fondo rustico ove
destinato e suscettibile di un'attività di natura agraria, senza che sia
rilevante né la sua estensione, né che all'attualità esso sia o meno
coltivato; di tal che il diritto di prelazione del coltivatore resta precluso
soltanto nel caso (che non è quello di specie) siano accertate dimensioni del
fondo talmente esigue da escludere ogni possibilità di coltivazione, ovvero
sia accertata l'irreversibile perdita dell'attitudine alla coltivazione agricola
in conseguenza dell'effettiva trasformazione del suolo coltivabile (Cass.
Civ. Sez. III 19/5/2003 n. 7769; Cass. Civ. Sez. 1112/2/1995 n. 1244). La domanda pertanto merita accoglimento. Quanto al prezzo va ricordato che, in tema di riscatto di fondo
rustico alienato in violazione dei diritto di prelazione, il prezzo dovuto
dal retraente non può superare quello indicato dal contratto dì vendita
restando preclusa al retrattato la facoltà di far valere esborsi ulteriori
(Cass. Civ. Sez. 111 15/1/2001 n. 492). Vero è che l'effetto retroattivo del riscatto non esclude il diritto
del terzo acquirente, quale possessore del fondo, all'indennità per i
miglioramenti apportati nelle more al fondo che sussistano al momento della
riconsegna secondo i criteri di cui all'art. 1150 c.c.; indennità cioè
commisurata al minor importo tra lo speso e il miglioramento dovendosi
ritenere che l'omessa verifica da parte dell'acquirente del fondo agricolo
della sussistenza in capo a terzi di un diritto di prelazione agraria sul
fondo compravenduto costituisce colpa grave escludente il possesso di buona
fede (Cass. Civ. Sez. III 29/9/1995 n. 10272; Cass. Civ. Sez. III 9/12/1981
n. 6499). Tale domanda però non è stata proposta nel presente giudizio. Il
prezzo dovuto è quindi quello indicato dal contratto di vendita e cioè £
60.000.000 corrispondenti a € 30.987,41. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 5.883,47 di cui
€ 442,97 per esborsi, € 1.836,00 per diritti,.€ 3.000,00 per onorari, €
604,50 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge. Le spese di ctu come liquidate vanno definitivamente poste a carico
dei convenuti. P.Q.M. Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
così provvede: 1) Accertato il valido esercizio del diritto di riscatto dichiara
trasferita in capo a Rossi Giannino nato a Magnacavallo il 18/8/1923 ivi
residente C.F. *** la proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Comune
di Magnacavallo frazione *** censito al CTR part. *** Fg. 9 mapp. ** di Ha
*** sotto condizione sospensiva del pagamento in favore di Bianchi Stefano e
Bianchi Sara della somma di € 30.987,41 (corrispondenti a £ 60.000.000) entro
il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza; 2) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
trascrivere la presente sentenza a favore di Rossi Giannino; 3) Condanna Bianchi Stefano e Bianchi Sara in via tra loro solidale
alla rifusione delle spese che liquida in € 5.883,47 di cui € 442,97 per
esborsi, € 1.836,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari, € 604,50 per
rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge; 4) Pone definitivamente le spese di ctu come liquidate a carico dei
convenuti. |