Tutela della ditta e del marchio – Reclamo avverso provvedimento cautelare proposto dopo l’entrata in vigore del d. lgs. N. 30/2005 – Competenza della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano – Sussistenza .

Tutela della ditta e del marchio – Confusione - Insussistenza.

Art. 245 d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30.

Art. 2598 c.c.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II Civ. – A. Dell’Aringa, Pres. Relatore – Provvedimento del giorno 19 maggio 2005.

 

La massima:

l'art. 245 dei d.lgs n. 30/2005 devolve alla cognizione del giudice specializzato le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice [della proprietà industriale] anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

L’art. 22 del mediamo decreto leglislativo, nel sancire il principio della “unitarietà dei segni distintivi”, include espressamente entro la sua previsione anche l’insegna, per cui non possono esservi dubbi sul fatto che la competenza a decidere del reclamo avverso provvedimento cautelare avente ad oggetto l’uso dell’insegna, spetti alla Sezione Specializzata del Tribunale di Milano.

 

 

il testo integrale:

Tribunale di Mantova

Nelle persone dei giudici:

dr. Attilio Dell'Aringa, Presidente rel.

dr. Alessandra Venturini,    Giudice

dr. Vittorio Aliprandi Giudice

scioglie la riserva nei termini seguenti:

la questione posta dall'avvento successivamente all'interposizione del reclamo in data 23.4.2005 del d.lgs. 10.2.2005 n.30 (pubblicato sulla G.U. dei 4.3.2005) va risolta nel senso della competenza per materia della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano a statuire sulla impugnativa della ricorrente in quanto:

l'art. 245 dei d.lgs n. 30/2005 cit. devolve alla cognizione del giudice specializzato le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice [della proprietà industriale] anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore

l'art 1 del medesimo d.lgs. assoggetta alle disposizioni in esso contenute anche i segni distintivi come la ditta e l'insegna, non compresi tra quelli menzionati nell'art. 3 del d.lgs. 27.6.2003 n. 168 (delimitativo della competenza per materia delle sezioni specializzate) laddove recita "Ai fini del presente codice l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni aziendale riservate e nuove varietà di vegetali"

parlare di proprietà industriale rispetto ai segni distintivi contemplati negli art. 2563, 2568 c.c. non é affatto improprio e lo si argomenta non solo dalla trasferibilità della ditta (e dell'insegna), ma anche dalia sua usucapibilità come bene immateriale (v. Cass. 22.12.1978 n. 6150)

“segni distintivi” sotto i profili in predicato sono non soltanto quelli che come la ditta fanno diretto riferimento ad un determinato imprenditore, ma anche quelli che lo individuano indirettamente, come il marchio che identifica i prodotti dell’impresa o l’insegna, che contraddistingue il bene aziendale presso il quale o mediante il quale il prodotto viene posto in commercio (v. Cass. 27.6.200 n. 8038)

l’art. 22 del d.lgs. n. 30/2005 nel sancire il principio della “unitarietà dei segni distintivi” include espressamente entro la sua previsione anche l’insegna (che più della ditta sembra avere attinenza con la denominazione “Trattoria 4Venti”)

ciò di cui si può fondatamente dubitare (anche in considerazione della distinzione operata all’art. 1 d.lgs. n. 30/2005 tra i marchi, le riconducibilità dell’insegna tra i segni distintivi, ma la qualificabilità della denominazione “quattroventi” come insegna, dovendo anche quest’ultima possedere il requisito dell’originalità e della novità, così da non poter essere costituita dal nome di una località, quale risulta essere la frazione o borgo la cui denominazione corrente è per l’appunto “Quattroventi”, usata anche in documenti ufficiali e provenienti dal Comune di Curtatone, come il verbale di contravvenzione in data 2.09.01 della locale Polizia Municipale e l’avviso diffuso per dare notizia delle celebrazioni indette per il 29.05.04, 156° anniversario della storica battaglia risorgimentale di Curtatone Montanara.

la competenza del tribunale ordinario radicatasi davanti al giudice “a quo” in forza dell’art. 5 c.p.c. è pertanto venuta meno rispetto alla fase di reclamo in virtù dell’art. 245 d.lgs. n. 30/05.

S’impone conseguentemente una pronuncia declinatoria della competenza.

Appare equo compensare interamente anche le spese del procedimento cautelare di secondo grado.

P.Q.M.

dichiara la propria incompetenza per materia a statuire sul reclamo presentato da S.L. essendo competente a pronunciarsi rispetto alla di lei impugnativa ex art. 669 terdecies c.p.c. la Sezione Specializzata presso il Tribunale di Milano.

Compensa per intero le spese del procedimento.