Incapacità naturale - Ricorso per la nomina di un curatore speciale
ex artt. 78 e segg. c.p.c. - Inammissibilità. Tribunale di Mantova – Decreto
del Presidente del Tribunale Dott. Giovanni Scaglioni in data 30 aprile 2003. "Il
Presidente rileva che l'incapace naturale conserva la piena capacità
processuale sino a che non sia stata pronunciata nei suoi confronti una
sentenza d'interdizione ovvero sino a che non sia intervenuta la nomina di un
tutore provvisorio. In
mancanza di questi provvedimenti non può essere nominato il curatore
provvisorio ai sensi dell'art. 78 c.p.c.-" Il
caso concreto Tizio,
fratello di Caio propone al Presidente del Tribunale ricorso per la nomina di
un curatore speciale a' sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., deducendo che il
fratello Caio ha necessità di adire con urgenza l'autorità giudiziaria per
tutelare mediante azione possessoria una servitù di passaggio di cui fruisce
un immobile di proprietà dello stesso Caio. Questi è,
però, affetto da una grave malattia che ne ha provocato un forte
deterioramento delle capacità cognitive e gravi modificazioni
comportamentali, tanto da essere, di fatto, incapace di intendere e di
volere. Sulla
base di questi presupposti, Tizio chiede al Presidente del Tribunale la
nomina di un curatore speciale che, in nome e per conto di Caio, provveda
alla tutela dei di lui interessi promuovendo l'azione che si prospetta come
urgente. In senso
conforme: "Il provvedimento di nomina di un curatore speciale ex art. 78
comma 1 c.p.c., non può essere assunto con riguardo a un incapace
naturale". Tribunale Torino, 22 ottobre 1997 In senso
contrario: "Il provvedimento di nomina di un curatore speciale ex art. 78
comma 1 c.p.c., può essere assunto anche con riguardo a un incapace
naturale". Tribunale Cuneo, 28
novembre 1997 |