Esecuzione esattoriale - Credito contratto per scopi estranei al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia - Immobili conferiti in fondo
patrimoniale - Impignorabilità - Fondo trascritto dopo il sorgere del credito
- Irrilevanza - Opposizione di terzo e del debitore - Ammissibilità. Tribunale di Mantova, Sez. I
Civile – Sentenza del Giudice Unico Dott. Luigi Bettini 28 maggio 2002. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
ricorso ritualmente notificato B. R. si opponeva all’esecuzione svolta dalla
(esattoria ndr) nei confronti di G. L., affermando che essa aveva avuto ad
oggetto un immobile di cui era comproprietaria e che apparteneva ad un fondo
patrimoniale familiare. L’istituto
di credito procedente, quale concessionario dell’Amministrazione fiscale
dello Stato, aveva pignorato l’immobile oggetto di controversia nell’ambito
di una procedura esecutiva a danno del marito, G. L..- La
procedura era volta al recupero di un credito ILOR, quale imposta non pagata
dalla Alfa s.n.c., di cui il G.L. era socio, e del corrispondente credito
IRPEF nei confronti del medesimo, quale persona fisica. L’immobile
pignorato faceva parte del fondo patrimoniale costituito fra i coniugi ex
art. 167 c.c. e, come tale, era sottratto all’esecuzione ex art. 170 c.c.,
poiché il debito fiscale del marito non era stato contratto per il
soddisfacimento di bisogni della famiglia. D’altra
parte, appartenendo il bene al fondo patrimoniale, ella era proprietaria
anche della quota indivisa del marito e, quindi, aveva interesse ad opporsi
alla procedura esecutiva. Rilevava
inoltre come, pur trattandosi di bene indiviso di cui era contitolare, non le
fossero stati notificati l’avviso di mora, il ruolo e la cartella esattoriale
in violazione degli artt. 602 e 603 c.p.c e come non le fosse stato
notificato neppure il pignoramento e non fosse stata convocata davanti al
giudice dell’esecuzione in violazione degli artt. 599 e 600 c.p.c.. Il
creditore procedente, ancora, non aveva preventivatamene escusso la società
ex art. 2304 c.c.. Chiedeva,
in via preliminare, che fosse sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’art. 87 d.p.r. n. 603/72 per contrasto con gli artt. 3,
42 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede la devoluzione del
bene pignorato allo Stato dopo il secondo (o terzo) incanto con esito
negativo. Concludeva,
nel merito, chiedendo che: 1)fossero dichiarati nulli, inefficaci, invalidi,
inammissibili ed improcedibili il pignoramento e l’avviso di vendita
dell’immobile con i conseguenti atti esecutivi; 2)fosse
dichiarato impignorabile il bene immobile pignorato; 3)fosse
dichiarata nulla, invalida, infondata, inammissibile ed improcedile
l’esecuzione esattoriale e, comunque, insussistente il diritto dell’istituto
bancario opposto di procedere ad esecuzione forzata. Si
costituiva in giudizio G. L. debitore esecutato, che concludeva in modo
identico all’opponente. Si
costituiva, inoltre, la (esattoria) che contestava, anzitutto, l’opponibilità
del fondo patrimoniale alla procedura esecutiva, per essere stato costituito
successivamente alla maturazione del credito d’imposta, e che affermava la
legittimità degli atti esecutivi compiuti. Chiedeva,
pertanto, il rigetto del ricorso. Istruita
solo documentalmente, la causa era trattenuta indecisione il 26/2/2002, sulle
conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza. MOTIVI
DELLA DECISIONE
Devono preliminarmente
essere dichiarate inammissibili le domande svolte dall’opponente relative
alla nullità, inefficacia, invalidità, inammissibilità ed improcedibilità del
pignoramento e dell’avviso di vendita dell’immobile, con i conseguenti atti
esecutivi, poiché hanno ad oggetto un’opposizione agli atti dell’esecuzione
immobiliare ex art. 617 c.p.c., non consentita al terzo opponente. Ex art.
619 c.p.c., infatti, il terzo opponente è legittimato a far valere il proprio
diritto reale sul bene oggetto dell’esecuzione forzata, ma non ad eccepire i
vizi della relativa procedura esecutiva o ad impugnare la validità del titolo
esecutivo posto a base di essa (Cass. Civ., III n.1627/98 e Cass. Civ., III,
n. 10810/2000). E tale
fatto, attenendo all’oggetto del giudizio, è rilevabile dal giudice anche
d’uffcio (Cass. Civ., III n. 6160/2000). Allo
stesso modo, sia pure per motivo diverso, devono essere dichiarate
inammissibili le stesse domande svolte dal debitore, da ritenersi domande
riconvenzionali svolte dal convenuto nei confronti non dell’attore ma
dell’altro convenuto (per la possibilità di proporre tali domande già Cass.
Civ., III, n. 2848/80). Ex art. 57 d.p.r. n. 602/73, infatti, non sono
ammesse le opposizioni agli atti esecutivi aventi ad oggetto la regolarità
formale e la notificazione del titolo esecutivo, senza distinzione fra quelli
dell’esattore e quelli del giudice dell’esecuzione (Cass. Civ., SS.UU, n.
3191/91). Dunque
sono da ritenere inammissibili, anche se svolte dal debitore, essendo svolta
la procedura esecutiva per la riscossione di tributi. E ciò a
tacere del fatto che sarebbero, comunque, tardive ex art. 617/2 c.p.c. Ciò
rende, inoltre, assolutamente irrilevante per la definizione del presente
giudizio la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 87
d.p.r. n. 602/73, poiché tale norma disciplina le modalità esecutive della
procedura di espropriazione e, quindi, attiene alla decisione di tali domande
dichiarate inammissibili. E’ per
questo motivo che tale questione non può che essere rigettata. Deve,
inoltre, essere dichiarata inammissibile la domanda svolta dall’opponente
relativa alla nullità, invalidità, infondatezza, inammissibilità ed
improcedibilità dell’esecuzione esattoriale ed all’insussistenza del diritto
dell’istituto bancario opposto di procedere ad esecuzione forzata, con
riferimento alla violazione del beneficium excussionis ex art. 2304c.c.,
poiché ha ad oggetto un’opposizione all’esecuzione immobiliare ex art. 615
c.p.c., anch’essa non consentita al terzo opponente. Anche
tale domanda, infatti, è estranea all’oggetto del giudizio dell’opposizione
di terzo che non può che essere svolto nei limiti già precisati. Allo
stesso modo, ed anche in tal caso per un motivo diverso, deve essere dichiarata
inammissibile la stessa domanda svolta dal debitore, anch’essa da ritenersi
domanda riconvenzionale nei confronti del creditore. Ex art.
57 d.p.r. n. 602/73, infatti, non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione,
ad eccezione di quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei beni. Poiché
tale domanda non ha tale oggetto, ma un diverso presupposto del diritto del
creditore a procedere ad esecuzione forzata, deve ritenersi inammissibile,
anche se proposta dallo stesso debitore. Ammissibile
deve, invece, ritenersi la domanda relativa all’impignorabilità dell’immobile
oggetto di esecuzione per essere lo stesso destinato ad un fondo patrimoniale
ex art. 167 c.c. e come tale sottratto all’esecuzione per i crediti non
familiari ex art. 170 c.c. (vedi Cass. Civ., III, 7169/97, con riferimento ad
un bene genericamente ricadente in comunione legale), con riferimento sia a
quella proposta dal terzo che a quella – anche in tale caso identica –
proposta dal debitore. Quanto a
quella proposta dall’opponente, se l’opposizione di terzo ha per oggetto
l’accertamento della proprietà o di altro diritto reale del terzo sul bene
pignorato, a parere di chi scrive, tale accertamento puo’ avere ad oggetto
non solo la titolarità del diritto reale contestato, ma anche il suo
particolare regime, e quindi il suo contenuto nei limiti in cui tale regime
possa essere menomato dal diritto del creditore di procedere alla sua
espropriazione. Ciò
avviene appunto in tutti i casi in cui vi sia una contitolarità sul bene. E’
chiaro che, se opponibile al creditore, il diritto del terzo che non contesti
la titolarità del bene espropriato ma faccia valere l’assoggettamento del
bene ad un particolare regime che verrebbe meno se il bene fosse anche solo
parzialmente espropriato, non può che essere tutelato con l’opposizione di
terzo. Si deve
ritenere, infatti, che con tale opposizione il terzo possa tutelare non solo
la titolarità del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) ma anche il
suo contenuto, avendo ad oggetto tale giudizio l’integrità del diritto del
terzo nei suoi vari aspetti. E ciò è
quello che accade nel caso di specie. L’opponente,
coniuge del debitore, ha un preciso interesse ad invocare l’opponibilità del
fondo patrimoniale alla procedura esecutiva poiché la vendita della quota del
bene del marito, oggetto di pignoramento, non inciderebbe certamente sulla
titolarità del suo diritto (la proprietà dell’altra metà del bene), ma sulla
sua destinazione e quindi sul contenuto del diritto, così come conformato dai
suoi titolari attraverso la destinazione al fondo patrimoniale familiare. Tale
fondo, infatti, trova la sua ragion d’essere nell’appartenenza dei suoi beni
alla famiglia, essendo destinato esclusivamente al soddisfacimento dei
bisogni di essa, fatto che verrebbe meno anche se solo una sua quota fosse
venduta ad un terzo estraneo alla famiglia come accadrebbe se fosse
espropriato. Quanto
alla stessa domanda proposta dal debitore opposto, la sua ammissibilità
appare espressamente consentita dal citato art. 57 d.p.r. n. 602/73. Essa,
infatti concretizza un’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto la
pignorabilità del bene, espressamente fatta salva dalla citata norma. In
relazione a tali domande l’opposizione è fondata e deve essere accolta. Afferma
l’opponente che il bene pignorato è stato destinato al fondo familiare
costituito da lei e dal marito il 14/11/95, con atto notarile registrato il
4/12/95, trascritto sia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Mantova l’11/12/95 ed annotato a margine dell’atto di matrimonio presso
l’Ufficio anagrafico del Comune di Cutro. Poichè ex
art. 170 c.c. i beni assoggettati al fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. sono
sottratti all’esecuzione forzata di debiti non contratti per il
soddisfacimento di esigenze familiari, tale immobile deve ritenersi
impignorabile nella procedura esecutiva opposta, essendo volta al recupero di
credito fiscali attinenti alla attività imprenditoriale di uno dei due
coniugi, e quindi non relativa a debiti contratti per soddisfare bisogni
della famiglia. Replica,
anzitutto, il creditore opposto che l’art. 170 c.c. esclude l’aggressione dei
beni destinati al fondo solo in relazione ai crediti che il creditore sapeva
essere stati contratti per esigenze estranee a quelle familiari e che, nel
caso di specie, alcuna prova il debitore ha dato di tale conoscenza in capo
al creditore, essendo suo il relativo onere. Contesta,
inoltre, l’inopponibilità del fondo alla procedura poiché esso è stato creato
dopo il sorgere del credito d’imposta e, quindi, ex art. 65 d.p.r. n. 602/73
la procedura esecutiva è insensibile alla sua costituzione, essendo l’art. 65
d.p.r. 602/73 norma speciale rispetto all’art. 170 c.c. Entrambe
le difese sono infondate. Quanto
alla prima, da un lato, Il debitore ed il terzo hanno dato prova di avere
costituito il fondo e di avere adempiuto alle formalità previste per darvi
pubblicità, trascrivendo la sua costituzione nei registri immobiliari presso
la Conservatoria ed annotandola sull’atto di matrimonio (entrambi in atti). Dall’altro,
hanno rilevato come la stessa natura del credito induca a ritenere che il
creditore fosse consapevole che il debito non era stato contratto per le
esigenze familiari. Effettivamente
è circostanza incontestata che il creditore opposto proceda per un credito ILOR
di una società in nome collettivo di cui il debitore opposto è socio (per
forza) illimitatamente responsabile, e per il corrispondente credito IRPEF
dello stesso socio quale persona fisica. Poiché
l’attività d’impresa del debitore, esercitata in forma collettiva, deve
ritenersi distinta ed autonoma rispetto alla gestione del fondo patrimoniale
- non avendo le parti nemmeno dedotto alcuna forma di connessione fra le due
– e i relativi debiti di imposta attinenti solo ad essa, può ragionevolmente
affermarsi che il creditore – al momento del sorgere del credito – era a
conoscenza del fatto che l’assunzione del debito non avveniva per scopi
inerenti ai bisogni della famiglia, ma estranei ad essi (per l’accertamento
in fatto di tale circostanza, Cass. Civ., I n. 11683/2001). Quanto
alla seconda difesa, inoltre, anzitutto non è applicabile al caso di specie
l’invocato art. 63 (già art. 65) d.p.r. n. 602/73, riguardando tale norma
solo i procedimenti di espropriazione mobiliare e non anche immobiliare, come
si evince dalla inequivoca collocazione sotto il relativo titolo del citato
decreto. Né è dato
rinvenire alcuna norma analoga nelle disposizioni specificamente dettate per
i procedimenti di espropriazione immobiliare. L’art.
170 c.c., inoltre, non distingue fra i fondi patrimoniali costituiti dopo il
sorgere del debito e fondi costituiti prima di esso, facendo solo riferimento
alla qualità del debito, non anche al momento in cui è venuto ad esistenza. Non a
caso tale norma, novellata ex L. n. 151/75 non riproduce più il dettato del
previgente art. 169/3 c.c. che distingueva – in caso di alienazione dei beni
del fondo patrimoniale – fra la vendita trascritta anteriormente alla nascita
del credito e quella trascritta successivamente e stabiliva la sua inopponibilità
al creditore solo nel secondo caso (per tale complessiva ricostruzione vedi
Cass. Civ., III, n. 3251/96). Dunque
non rileva che il fondo, come nel caso di specie, sia stato costituito dopo il
sorgere del credito (circostanza incontestata), ma solo che il debito non sia
sorto per soddisfare la esigenza familiari e che il creditore ne fosse a
conoscenza al momento del suo sorgere. E’ per
questi motivi che tale bene deve ritenersi impignorabile nella procedura
esecutiva cui è stato assoggettato e, quindi, devono essere accolte le
relative domande. Le spese
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale
di Mantova, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da B. R. contro
G. L. e (esattoria), in persona del presidente pro tempore, ogni diversa
istanza disattesa e respinta, così decide: 1)dichiara inammissibili le domande aventi ad oggetto la
nullità, l’inefficacia, l’invalidità, l’inammissibilità e l’improcedibilità
del pignoramento e dell’avviso di vendita dell’immobile, con i conseguenti
atti esecutivi; 2)dichiara
inammissibili le domande aventi oggetto la nullità, l’invalidità, l’infondatezza,
l’inammissibilità e l’improcedibiltà dell’esecuzione esattoriale e, comunque,
l’insussistenza del diritto dell’istituto bancario opposto di procedere ad
esecuzione forzata, in relazione alla violazione del beneficium excussionis; 3)dichiara
impignorabile il bene sito in __ e censito __, di proprietà di B. R. e G. L.
per un mezzo ciascuno, nella procedura esecutiva promossa dalla (esattoria)
nei confronti di G. L. 4)condanna
la (esattoria) al pagamento delle spese processuali a favore di __ che liquida
in complessivi € 4673,00, di cui € 413,16 per spese ed € 10.058,74 per
diritti, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. |