Procedimento possessorio - Ordinanza reiettiva che regola le spese e
non dispone per la prosecuzione del giudizio - Natura di sentenza - Reclamo
ex art. 669 terdecies c.p.c. - Inammissibilità. Tribunale di Mantova, sez. II
civile, riunito in Camera di Consiglio, composto da: Dott. Attilio dell'Aringa,
Presidente; Dott. Mauro Bernardi, Giudice relatore; Dott. Laura De Simone,
Giudice - Provvediemnto del giorno 27 novembre 2003. (omissis) letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato da Alfredi Anna e Alfredi Maria avverso il provvedimento emesso in data 27-12-2002 e non notificato con il quale il Giudice Designato aveva rigettato il ricorso, promosso ex art. 1168 c.c., volto ad ottenere la reintegrazione e la manutenzione delle ricorrenti nel possesso dell’immobile posto in località Lunetta del Comune di Mantova ed identificato al fg. 39 m.n. 7 con la condanna della Progect Immobiliare s.r.l. alla demolizione delle parti di fabbricati edificati sulla proprietà delle ricorrenti ed in violazione delle distanze dal confine ed al ripristino dello stato dei luoghi; rilevato che il Giudice Designato ha dichiarato
inammissibile il ricorso (ritenendo che la controversia sia devoluta, ex art.
34 d. lgs. 80/98, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo) e disposto la compensazione delle spese senza disporre
alcunché in ordine alla prosecuzione del giudizio; ritenuto che siffatta pronuncia, a prescindere dalla
qualificazione datagli dal giudice, abbia natura di sentenza (cfr. Cass.
20-9-2002 n. 13754; Cass. 3-5-2001 n. 6190; Cass. 27-2-2001 n. 2910; Cass.
S.U. 20-7-1999 n. 480; Cass. 4-2-1999 n. 981) nei cui confronti è esperibile
l’appello e non il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che pertanto va
dichiarato inammissibile; ritenuto che nessuna statuizione vada adottata in ordine
alle spese attesa la mancata costituzione in tale fase della controparte; P.T.M. dichiara inammissibile il reclamo. Si comunichi. |