Cessione a titolo oneroso di calciatori dilettanti - Violazione delle
norme dell'ordinamento sportivo (Federazione Italiana Gioco Calcio) -
Invalidità ex art. 1322, 2° co. c.c. - Sussistenza. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza del Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi 27 maggio 2003. L'inosservanza
di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della Federazione
Italiana Gioco Calcio (FIGC), se non costituisce ragione di nullita' per
violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., determina
l'invalidita' e l'inoperativita' del contratto che violi dette norme, in
relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1322 c.c., atteso che esso,
ancorche' astrattamente lecito per l'ordinamento statuale, resta in concreto
inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare
nella sfera dell’attività sportiva, proprio per la violazione delle suddette
regole, la funzione che si sarebbe dovuta realizzare secondo lo scopo
perseguito dalle parti (in tal senso vedasi Cass. 24-9-1994 n. 7856; Cass.
5-1-1994 n. 75; Cass. 28-7-1981 n. 4845). Ne
consegue che, essendo vietata dall’ordinamento sportivo, la cessione a titolo
oneroso di calciatori dilettanti (cfr. artt. 31 e 34 del d.p.r. 2-8-1974 n.
530 che escludono lo scopo di lucro dai fini perseguibili dalle società
sportive e sanciscono per l’atleta non professionista l’obbligo di praticare
lo sport senza trarne profitto materiale diretto o indiretto),
l’inadempimento dell’obbligo di trasferire le liste di siffatti giocatori,
correlandosi ad una obbligazione non avente contenuto patrimoniale, non
determina l’insorgere di un danno suscettibile di valutazione
economica. Vai al
testo integrale della sentenza. |