Cessione a titolo oneroso di calciatori dilettanti - Violazione delle norme dell'ordinamento sportivo (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Invalidità ex art. 1322, 2° co. c.c. - Sussistenza.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza del Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi 27 maggio 2003.

 

L'inosservanza di prescrizioni  tassative dettate dal regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), se non costituisce ragione di nullita' per violazione di legge, a norma dell'art. 1418  c.c., determina l'invalidita' e l'inoperativita' del contratto che violi dette norme, in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1322 c.c., atteso che esso, ancorche' astrattamente lecito per l'ordinamento statuale, resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare nella sfera dell’attività sportiva, proprio per la violazione delle suddette regole, la funzione che si sarebbe dovuta realizzare secondo lo scopo perseguito dalle parti (in tal senso vedasi Cass. 24-9-1994 n. 7856; Cass. 5-1-1994 n. 75; Cass. 28-7-1981 n. 4845).

Ne consegue che, essendo vietata dall’ordinamento sportivo, la cessione a titolo oneroso di calciatori dilettanti (cfr. artt. 31 e 34 del d.p.r. 2-8-1974 n. 530 che escludono lo scopo di lucro dai fini perseguibili dalle società sportive e sanciscono per l’atleta non professionista l’obbligo di praticare lo sport senza trarne profitto materiale diretto o indiretto), l’inadempimento dell’obbligo di trasferire le liste di siffatti giocatori, correlandosi ad una obbligazione non avente contenuto patrimoniale, non  determina  l’insorgere di un danno suscettibile di valutazione economica.

 

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