Procedimento cautelare ex art.
700 c.p.c. a tutela di marchio (artt. 61 e segg. r.d. n. 929/1942) - Indagine
sul merito e competenza - Sezione specializzata presso il Tribunale di Milano
ex art. 3 d. lgs. n. 168/2003. Tribunale di Mantova, Sez. II
Civile – Giudice unico Dott. Mauro Bernardi - Provvedimento del giorno 27
aprile 2003. il testo integrale: Tribunale di Mantova
Sezione Seconda Civile Il
Giudice Designato, letto il
ricorso n. 1022/04 promosso ex art. 700 c.p.c. da Omega Vittorio e Figli s.r.l.
nonché da Omega Vittorio nei confronti della Omega s.r.l. volto ad ottenere
ex artt. 2598 e 2564 c.c. nonché ai sensi degli artt. 13, 61, 62, 63 e 64 del
r.d. 21-6-1942 n. 929 e successive modifiche, il sequestro di tutto il
materiale recante la parola Omega nonché l’inibizione alla società Omega
s.r.l. dell’utilizzo della parola “Omega”; rilevato
che i ricorrenti lamentano che la resistente (costituita dai soci receduti
della Omega Vittorio e Figli s.r.l. e cioè da Davide, Raffaella e Gabriella
Omega) avendo assunto la denominazione Omega e svolgendo un’attività
commerciale nello stesso settore e con identico oggetto, avrebbe posto in
essere atti di concorrenza sleale per confusione e violato, nel contempo, la
normativa di cui al r.d. 929/42 e successive modifiche posto che il dott.
Vittorio Omega avrebbe provveduto, in data 9-5-2003, a chiedere la
registrazione del nome “Omega” come marchio d’impresa, successivamente
concesso in uso alla società istante; osservato
che la società resistente ha eccepito l’incompetenza del giudice adito alla
stregua del d. lgs. 168/03 negando, nel merito, di avere posto in essere atti
di confusione e rilevando inoltre che gli istanti non avrebbero dato prova
dell’avvenuta registrazione del marchio sicché non potrebbero avvalersi della
tutela prevista dagli artt. 61 e segg, l. marchio; osservato che anche solo la questione circa la sussistenza
in capo agli istanti della legittimazione ad avvalersi della tutela
apprestata dagli artt. 61 e segg. del r.d. 929/42 implica una valutazione
sulla fondatezza nel merito della domanda cautelare; ritenuto che l’art. 3 del d. lgs. 168/03 prevede, per le
controversie aventi ad oggetto i marchi, la competenza delle sezioni
specializzate individuate dall’art. 4 della predetta normativa, competenza
estesa anche alle fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la
tutela della proprietà industriale ed intellettuale; considerato altresì che, ex artt. 669 ter e 669
quaterdecies c.p.c., la domanda cautelare promossa ante causam va proposta al
giudice competente a conoscere del merito sicché non può essere condivisa
l’asserzione difensiva secondo cui, limitatamente ai procedimenti cautelari,
la competenza sarebbe rimasta presso le sezioni ordinarie dei tribunali; ritenuto pertanto che competente a conoscere del giudizio
cautelare è la sezione specializzata presso il Tribunale di Milano al quale
spetta la cognizione nel merito della domanda proposta; considerato
pertanto che il ricorso deve essere rigettato, sussistendo peraltro giusti motivi
per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite; P.T.M. rigetta il ricorso essendo la presente controversia
riservata alla competenza per materia della sezione specializzata presso il
Tribunale di Milano e compensa integralmente fra le parti le spese di lite; Si
comunichi. Mantova, li 27-4-2004. |