Fornitura di merce da soggetto di nazionalità olandese a soggetto di
nazionalità italiana - Interessi moratori - Mancata indicazione della legge
regolatrice del rapporto - Applicabilità del tasso previsto dalla legge olandese
- Art. 57 disp. prel. c.c. e artt. 3 e 5 Convenzione di Roma 19 giugno 1980. Tribunale di Mantova – Sentenza
del 26 agosto 2002 - Giudice Unico Dott. M. Bernardi. Svolgimento del processo Con atto
di citazione notificato in data 28-6-1999 la società Zeta s.r.l. agiva
in giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni (distinti in varie voci)
asseritamente patiti in conseguenza della interruzione della fornitura di
piante ornamentali, la risoluzione del contratto di somministrazione intercorso
con l’azienda Delta di nazionalità olandese ed infine l’accertamento della
illegittimità della misura degli interessi moratori pretesi da quest’ultima. La
convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda
riconvenzionale onde ottenere il pagamento delle partite di merce fornite
oltre agli interessi moratori che sarebbero stati convenzionalmente
determinati nella misura del 1.5% mensili. A seguito
dell’esperita istruttoria veniva emessa sentenza non definitiva che, negata
la qualificazione di somministrazione al rapporto negoziale in quanto fra le
parti erano stati stipulati singoli contratti di vendita, disponeva il
rigetto delle domande della società attrice, l’accoglimento della
riconvenzionale la prosecuzione del giudizio al fine di accertare il
contenuto della legge olandese in tema di determinazione degli interessi
moratori. Siffatta normativa veniva ritenuta
applicabile al caso di specie posto che nessuna pattuizione fra le parti era
intervenuta, che la Convenzione di Vienna del 11-4-1980 (cfr. art. 78) non
fissa la misura degli interessi moratori e che l'art. 57 disp. prel c.c.
richiama la Convenzione di Roma del 19-6-1980 la quale stabilisce che, in
mancanza della scelta della legge che regola il rapporto, si applica quella
avente il collegamento più stretto dovendosi considerare tale quello con il
paese in cui la società che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al
momento della conclusione del contratto, la propria sede amministrativa
centrale (cfr. art. 3 e 5): di qui l’applicabilità della legge olandese
atteso che la prestazione caratteristica doveva considerarsi la consegna
della merce venduta. La
convenuta nel corso del giudizio dimetteva estratto del codice civile
olandese trasmesso dal Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia mentre il
difensore della società attrice, fatta riserva di appello, faceva
successivamente presente che il mandato gli era stato revocato e, senza la
sostituzione del legale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle
conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Motivi La difesa della convenuta continua ad insistere
per il riconoscimento degli interessi moratori nella misura del 1.5% mensile ma
occorre ribadire che tale tasso non era stato convenuto fra le parti e che
alla fattispecie, per le ragioni sopra evidenziate, trova applicazione la
legge olandese: orbene l’art. 120 del codice civile olandese sancisce che la
misura degli interessi legali è stabilita con decreto laddove il tasso è
stato fissato nella misura del 6% dal 1-1-1998, del 8% dal 1-1-2001 e del 7%
dal 1-1-2002. Posto che la messa in mora è avvenuta a far data dalla
proposizione della domanda riconvenzionale (25-11-1999), la società Zeta va
condannata a pagare alla convenuta, in aggiunta alla somma capitale di
37.559,73 fiorini come da dispositivo della sentenza parziale n. 64/02,
l’ulteriore importo costituito dagli interessi nella misura legale fissata
dalla legge olandese e dai decreti integrativi dal 25-11-1999 sino al saldo
definitivo con la precisazione che, ogni anno, la somma su cui sono calcolati
gli interessi legali è aumentata degli interessi maturati nell’anno (cfr.
art. 119 co. II c.c. olandese). Le spese
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riguardo
all’intero giudizio di primo grado. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed
eccezione reietta così provvede: condanna
la società Zeta s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore a pagare
alla Delta in persona del legale rappresentante (salvo restando le
disposizioni contenute nella sentenza parziale n. 64/02) gli interessi sulla
somma di fiorini olandesi 37.559,73 a far data dal 25-11-1999 sino al saldo
definitivo nella misura legale via via vigente secondo le disposizioni
dell’art. 119 del codice civile olandese e dei decreti integrativi, interessi
pari al tasso annuale del 6% dal 1-1-1998, del 8% dal 1-1-2001 e del 7% dal
1-1-2002 maggiorati secondo il metodo di calcolo previsto dall’art. 119 co.
II del codice civile olandese; condanna
la società attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in
complessivi euro 3.310,49 di cui € 92,96 per spese, € 790,18 per diritti ed €
2.427,35 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15
T.P., IVA e CPA come per legge. |