Filiazione naturale - Sequestro
giudiziario a tutela della quota di legittima del figlio naturale - Titolo di
erede - Necessità - Fumus boni juris - Insussistenza. Tribunale di Mantova – 25 luglio
2002 - provevdimento del Giudice Dott.ssa Alessandra Venturini. Il giudice, sciogliendo la
riserva che precede, letti gli
atti e i documenti di causa; osserva
quanto segue: l’istanza di sequestro avanzata da parte ricorrente non può trovare accoglimento, difettando nella fattispecie i presupposti di legge per la concessione del provvedimento. Il
ricorrente, esponendo di aver promosso, con atto di citazione
notificato in data 1.02.02, giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità
nei confronti degli eredi di Bianchi Stefano, di cui assume di essere figlio
naturale, ha richiesto autorizzazione a sequestro giudiziario dei beni
immobili costituenti il patrimonio ereditario del defunto Bianchi Stefano, a
tutela dei propri diritti, indicando nell’azione di riduzione delle
disposizioni testamentarie, per lesione di quota legittima, la domanda
giudiziale oggetto dell’instaurando giudizio di merito. Com’è
noto il sequestro giudiziario può essere autorizzato dal giudice qualora sia
controversa la proprietà di beni mobili e immobili. Parte
ricorrente sostiene che, nella fattispecie, ricorre tale ipotesi, in quanto
qualora avesse esito positivo il giudizio di accertamento della paternità
naturale dallo stesso promosso, egli diverrebbe erede legittimario ex art.
542 c.c, con conseguenze diritto ad un terzo del patrimonio appartenuto al de
cuius, il quale ha disposto dei propri beni con testamento olografo,
pubblicato il 17/5/99, istituendo eredi la moglie e i nipoti Chiara e Alfredo
Bianchi. Poiché è
stata riconosciuta, in esito al giudizio ex art. 274 c.c, la sussistenza del
fumus boni iuris in relazione alla successiva azione di filiazione, da tale
circostanza deriva la verosimiglianza dello status di legittimario del
ricorrente, la plausibilità dell’azione di riduzione ex art. 553 e ss. c.c e
quindi la sussistenza del presupposto per la concessione del provvedimento
cautelare richiesto. Tale tesi
non può essere condivisa. La
controversia sulla proprietà dei beni di cui si richiede il sequestro deve
essere attuale; il provvedimento è infatti volto ad assicurare l’esecuzione coattiva
dell’obbligo di consegna o rilascio del bene di cui l’istante si afferma
proprietario. Nel caso
di specie, allo stato, nessuna controversia può ritenersi sussistente in
ordine all’acquisto iure ereditatis dei beni indicati in ricorso, non avendo
il ricorrente nessun titolo per essere considerato erede di Bianchi Stefano. Solo a
seguito di accertamento positivo in ordine dell’esistenza di un rapporto di
filiazione naturale tale pretesa potrà essere avanzata dal Verdi. L’inesistenza
del “fumus boni iuris”, ai fini della concessione del provvedimento di
sequestro, risulta evidente sol che si considera l’impossibilità per il
ricorrente, di instaurare, entro trenta giorni dall’eventuale concessione del
provvedimento, un giudizio di merito avente ad oggetto, come espressamente
allegato, “la riduzione delle porzioni spettanti agli eredi testamentari”,
“con riserva di chiedere anche la divisione del patrimonio in questione”. Non
essendo ancora stato dichiarato figlio naturale di Bianchi Stefano al
ricorrente non potrebbe infatti riconoscersi la titolarità del diritto fatto
valere. Ritenuto
inesistente il fumus boni iuris in ordine all’azione promossa, e pertanto
superfluo l’esame in ordine alla sussistenza del periculum in mora, il
ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese processuali sostenuta da Cerruti Lia, unica resistente costituita
in giudizio. Considerata l’attività processuale svolta ed in mancanza di deposito di nota relativa, le spese vengono liquidate, in via equitativa, in complessivi € 500,00 (di cui € 100,00 per spese), oltre a IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Visto
l’art. 670 c.p.c e gli artt. 669 bis e ss. c.p.c ; Rigetta
al domanda di sequestro giudiziario, proposta con ricorso depositato il 2/7/2002
da Verdi Francesco, nei confronti di Cerruti Lia, Bianchi Alfredo e Bianchi
Chiara; Dichiara
tenuto e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente costituita,
Cerruti Lia, le spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in
complessivi € 500,00, oltre IVA e CPA come per legge. Si
comunichi. |