Contratti agrari - Canone superiore a quello previsto dalla legge -
Richiesta di restituzione - Dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 9
e 62 l. n. 203/1982 (C.Cost. 5 luglio 2002 n. 318) - Infondatezza della
domanda. Tribunale di Mantova Sez. Specializzata
Agraria – Dott. Attilio Dell'aringa, Presidente; Dott. Mauro Bernardi,
Giudice relatore; Dott. Laura De Simone, Giudice; Dott. Normanno Mozzarelli,
Esperto; Dott. Nicola Gavioli, Esperto - Sentenza del giorno 21 marzo 2003. Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 9-10-2001 i ricorrenti
assumevano di essere stati affittuari, sino al 10-11-2000, di un fondo
denominato San Marco sito in Magnacavallo di proprietà dell’Istituto San
Paolo e fratelli e di avere versato, a partire dal 10-11-1980, un canone
superiore a quello previsto dalla legge nella misura di circa £ 35.000.000 di
cui chiedevano ora la restituzione, con la rivalutazione monetaria e gli
interessi, ai sensi dell’art. 28 della legge 11-2-1971 n. 11. L’ente morale si costituiva assumendo che il rapporto
sarebbe cessato con la fine dell’annata agraria 1996/1997 mentre nel 1998 era
stato stipulato un nuovo contratto ai sensi però dell’art. 45 della legge
203/82 sicché sarebbe decorso il termine triennale di prescrizione. Nel merito l’istituto contestava la congruità della
somma ex adverso pretesa nonché la rivalutabilità della medesima e rilevava
che, dall’eventuale importo spettante ai ricorrenti, avrebbe dovuto detrarsi
quanto ancora spettava all’istituto per affitto ed acqua relativamente
all’annata 1998/1999 e per acqua con riguardo all’annata 1999/2000. Esperita l'istruttoria orale e disposta c.t.u. la causa
veniva discussa all’udienza del 21-3-2003 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Motivi La domanda è infondata e deve essere rigettata. In primo luogo va disattesa l’eccezione di prescrizione
sollevata dal resistente atteso che dalla documentazione in atti e
dall’istruttoria orale emerge come il rapporto con i ricorrenti si sia
continuativamente protratto sino alla data del rilascio avvenuto nel novembre
2000, non potendosi riconoscere alla pattuizione intervenuta nel 1998 valore
di novazione difettando sia l’animus novandi sia l’aliquid novi avendo essa
ad oggetto il medesimo fondo rustico. Quanto alla domanda di restituzione della differenza fra
canone effettivamente versato ed equo canone, va rilevato che a seguito della
pronuncia di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge
203/82 (vedasi C.Cost. 5-7-2002 n. 318) deve ritenersi venuto interamente
meno il criterio legale di determinazione del canone d’affitto. Né può
ritenersi che, per effetto della declaratoria di illegittimità, siano tornate
in vigore le norme in precedenza vigenti: da un lato va infatti
osservato che l’art. 3 della legge 10-12-1973 n. 814 e l’art. 3 della legge
11-2-1971 n. 11 facevano entrambi riferimento al reddito domenicale del 1939
(oggetto della censura della Corte), dall’altro che l’art. 3 della legge
12-6-1962 n. 567 (fondato su diverso criterio) deve considerarsi
implicitamente abrogato dalla legge 11/71 che, contemplando una differente
modalità di calcolo del canone, ha inteso sostituire la disciplina
precedentemente in vigore perché già a quel tempo inadeguata. Va ancora aggiunto che la stessa Corte Costituzionale ha
escluso che possano trovare applicazione i nuovi estimi catastali in quanto i
criteri fissati nella legge 203/82 erano stati a quel modo determinati
proprio perché si era tenuto conto delle risultanze del catasto del 1939. Né appare possibile una applicazione diretta dell’art.
44 cost. atteso che siffatta disposizione ha mero contenuto programmatico la
cui attuazione è rimessa alla esclusiva discrezionalità del legislatore. La recente pronuncia di illegittimità costituzionale
intervenuta nel corso del giudizio giustifica l’integrale compensazione fra
le parti delle spese di lite. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, Sezione
Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, così giudica: respinge la domanda dei ricorrenti
e compensa integralmente fra le parti le spese di lite. |