Azione cautelare ex art. 700 c.p.c. - Concorrenza sleale tra agenti di
assicurazione, art. 2958 c.c. - Sviamento di clientela - Utilizzo illecito di
notizie e di dati riservati - Sussistenza - Denigrazione della società , art.
2958, n. 2 c.c. - Insussistenza. Tribunale di Mantova, quale giudice
del reclamo, composto da: Dott. Attilio dell'Aringa, Presidente; Dott. Mauro
Bernardi, Giudice; Dott. Luigi Bettini, Giudice relatore -
Provvediemnto del giorno 20 novembre 2003.
(omissis) letti gli
atti, a scioglimento della riserva del 13/10/03; rilevato
che: -
con ricorso del 29/10/03 Bianchi Aldo e Bianchi Massimo proponevano reclamo
avverso un’ordinanza del Tribunale di Mantova del 6/10/03 che li aveva visti
parzialmente soccombenti – insieme ad altri – in relazione ad un’azione cautelare
ex art.700 c.p.c. introdotta da “Il Mondo Assicurazioni e Riassicurazioni
s.p.a.” e condannati a non utilizzare informazioni relative alla clientela
della società assicuratrice di cui entrambi erano stati agenti, ed in
particolare quelle relative alle condizioni delle polizze assicurative ed
alle loro scadenze risultanti dall’elenco in loro possesso; -
affermava in primo grado la società che Aldo Bianchi era stato suo agente per
moltissimi anni e che il rapporto era formalmente cessato il 31/1/02; da quel
momento - tranne che per qualche mese - si era avvalsa dell’opera di una
società, la Bianchi Assicurazioni s.a.s. in cui Bianchi Massimo era socio
accomandatario e continuava a svolgere tale attività con la collaborazione
del padre, finché anche il rapporto di agenzia con tale società si era
sciolto il 17/3/03; e tuttavia nonostante lo scioglimento del rapporto di
agenzia, lavorando per una società di assicurazione concorrente, continuavano
ad avvalersi di notizie riservate relative alla clientela della Mondo
Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. che, per di più, denigravano davanti
alla sua clientela; in particolare, attraverso elenchi dettagliati dei
clienti della società, da un lato, continuavano a gestire i rapporti
assicurativi facendosi delegare dai clienti stessi per il compimento delle
relative attività, come il pagamento dei premi, così impedendo
l’instaurazione del rapporto con i nuovi agenti, e dall’altro, presentandosi
a loro in prossimità delle scadenze, li convincevano a non rinnovare i
contratti ed a concluderne di nuovi con la società per cui lavoravano; ne
facevano prova le deleghe fattesi rilasciare dai loro ex clienti e,
soprattutto, il numero altissimo di disdette pervenute, tutte uguali, proprio
dopo la cessazione di ogni rapporto con i due reclamanti; a ciò aggiungeva
che alcune delle disdette erano risultate false, che le polizze di
assicurazione degli autoveicoli non erano accompagnate dai dati relativi al
libretto di circolazione e che l’attività era compiuta denigrando con notizie
false la compagni assicuratrice; -
i resistenti rilevavano come nessuna attività concorrenziale sleale era stata
compiuta da loro; in particolare nessuna utilizzazione di elenchi e notizie
riservate era stata posta in essere: il rapporto era di fatto proseguito in
conseguenza della conoscenza più che ventennale della clientela e le disdette
erano state date dai clienti liberamente, senza alcuna coartazione; d’altra
parte il loro numero era assolutamente fisiologico e, comunque, non poteva
essere in alcun modo considerata illecita l’attività volta a contattare i
clienti, di per sé non vietata né per legge né per contratto; a conferma di
ciò, la Mondo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. non aveva mosso alcuna
contestazione a Bianchi Aldo, se non dopo un anno dalla cessazione del
rapporto di agenzia; -
il giudice di primo grado accoglieva il ricorso - sul piano oggettivo -
limitatamente alla condotta di sviamento della clientela, non anche a quella
della diffusione di notizie denigratorie, e - su quello soggettivo – con
riferimento non solo ai due odierni reclamanti ma anche ai loro dipendenti,
quali cooperatori nell’illecito; ravvisava la prova del fumus boni iuris
nei documenti prodotti ed il periculum in mora nella natura stessa
dell’attività, non riparabile all’esito del giudizio se non impedita
immediatamente; -
i soli Bianchi Aldo e Bianchi Massimo reclamavano il provvedimento, ribadendo
le proprie difese e rilevando come il giudice di primo grado non avesse
adeguatamente valorizzato gli elementi in fatto e gli argomenti in diritto
posti a base della loro difesa; -
resisteva la Mondo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con memoria
depositata all’udienza, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma
dell’ordinanza impugnata; -
il collegio, all’esito della discussione, riservava la decisione;
ritenuto
che: -
il reclamo è infondato e non merita accoglimento; -
deve anzitutto ritenersi ammissibile il ricorso ex art.700 c.p.c. con
riferimento alla indicazione in esso contenuta della domanda relativa al
giudizio di merito; essa deve infatti ritenersi specificatamente indicata, a
prescindere dalla sua fondatezza, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso
solo se dal suo esame complessivo non si evinca quale sia la tutela chiesta
dal ricorrente anche nella fase di merito; -
quanto al merito, inoltre, alcune circostanze appaiono sostanzialmente
incontestate: il rapporto di agenzia per quasi trent’anni, la continuazione
dei contatti con almeno una parte dei clienti, la gestione del loro rapporto
di assicurazione, le disdette; -
tale circostanze risultano, fra l’altro, confermate dai documenti prodotti in
atti; dal loro esame, infatti, risulta che, da un lato, molti clienti della
società hanno delegato Bianchi Aldo - ed insieme a lui almeno uno dei suoi
dipendenti - alla “gestione” di singoli atti del rapporto, normalmente il
pagamento del premio; ed ancora risulta che nel periodo successivo al marzo
del 2003 sono giunte alla società assicuratrice moltissime disdette di
clienti - tutte uguali, alcune anche negli errori di ortografia (coppia
anziché copia) – da cui risulta che in prossimità della disdetta non hanno
rinnovato il rapporto con la società; -
tali due circostanze evidenziano come i reclamanti in modo sistematico si
siano recati e si rechino dai clienti della società assicuratrice per
contattarli e convincerli a cambiare assicurazione; da un lato, il numero altissimo
delle disdette non appare compatibile con la memoria dei reclamanti,
non appare infatti verosimile che conoscano a memoria condizioni delle
polizze, il loro numero, e soprattutto la data della loro scadenza per un
numero così alto di clienti (la resistente afferma che le disdette sono
arrivate a cinquecento e tale fatto non è stato contestato dai reclamanti
all’udienza); dall’altro, il loro numero appare significativo
nonostante il numero di clienti complessivo dei Bianchi quando erano agenti
della società ed il lunghissimo rapporto con Bianchi Aldo, proprio perché
relativo alle polizze in scadenza; è infatti ragionevole pensare che i
Bianchi abbiano contattato solo quelli le cui polizze scadevano (essendo a
conoscenza delle relative date), e mano a mano che ciò succedeva, e non
necessariamente tutti gli ex clienti della società; -
a ciò occorre aggiungere che la stessa condotta di Bianchi Aldo con
riferimento alla sua condizione di ex agente della Mondo Assicurazioni e
Riassicurazioni s.p.a. non risulta essere chiara nella comunicazione ai suoi
ex clienti: l’inserzione sull’elenco telefonico che lo indica ancora legato
alla società – di cui ha chiesto la modifica nel corso del giudizio di primo
grado – è idonea ad ingannare la clientela, inducendola a contattarlo
credendolo ancora suo agente, e facilitare anche in tal modo lo sviamento, se
non addirittura a creare confusione con l’attività del concorrente ex
art.2598 n.1 c.c.; -
né può rilevare il fatto che l’attività di contattare i clienti sia attività
di per sé lecita, non integrante una condotta di concorrenza sleale; è vero
infatti che nessun patto di non concorrenza lega i reclamanti alla società e
che a loro non è di per sé vietato contattarli, ma ciò non può avvenire facendo
uso di notizie conosciute nel corso del precedente rapporto di agenzia,
trattandosi di dati riservati al patrimonio conoscitivo della società non
anche al loro bagaglio professionale; in ciò si concretizza il carattere
sleale della concorrenza vietata dall’art.2598 n.3 c.c., sotto il profilo
dell’illecito sviamento della clientela non consentito dalla norma (Cass.
civ., I, n.3011/91); -
circa l’elemento temporale, inoltre, da un lato la prosecuzione del rapporto
con Betteghin Stefano prima e con la Bianchi Assicurazioni di Betteghin
Stefano & C. s.a.s. poi non risulta avere interrotto l’ingerenza di
Bianchi Aldo nella gestione dei rapporti con i clienti della società,
dall’altro la denuncia di quest’ultima è avvenuta quando la condotta denunciata
come illecita ha iniziato a compiersi, non rilevando di per sé che essa sia
stata posta in essere dopo qualche mese dalla risoluzione del contratto di
agenzia con Bianchi Aldo; -
appare inoltre condivisibile la considerazione del giudice di primo grado in
relazione all’assenza di prova dell’altro profilo di illiceità della condotta
relativa alla denigrazione della società ex art.2958 n.2 c.c.; a tacer
d’altro, infatti, proprio il carattere episodico di quanto lamentato
(riferito solo da qualche cliente) dalla stessa reclamata esclude – nella sua
stessa prospettazione – la natura di attività concorrenziale sleale della
condotta dei reclamanti, a prescindere dalla prova offerta (per la natura
sistematica dell’attività integrante concorrenza sleale nuovamente Cass.
civ., I, n.3011/91); -
appare dunque sussistente il fumus boni iuris della condotta di
concorrenza sleale dei reclamanti nei limiti indicati, risultando superfluo –
almeno in questa fase del giudizio – l’esame delle altre condotte lamentate
dalla società assicuratrice; -
appare inoltre sussistente il requisito del periculum in mora; proprio
l’attività di sviamento della clientela posta in essere dai due reclamanti –
che fra l’altro la società afferma essere proseguita oltre la comunicazione
dell’ordinanza inibitoria – rende non solo imminente ma anche irreparabile il
pregiudizio subito, non essendo risarcibile per equivalente – attraverso la
sua monetizzazione – il danno che subirebbe la società se l’attività proseguisse,
rischiando di perdere definitivamente propri clienti; -
deve inoltre essere accolta l’istanza dei reclamati relativa alla
pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza del Tribunale di Mantova e,
pertanto, deve essere pubblicato il dispositivo di tale provvedimento su un
quotidiano locale per due giorni consecutivi ex art.2600 c.c., pubblicazione
ammissibile anche nella fase cautelare, a cura e spese di Bianchi Massimo e
Bianchi Aldo; il fatto che la clientela della società reclamata – con riferimento
al contratto di agenzia con gli odierni reclamanti – sia diffusa a livello
locale giustifica la pubblicazione sul solo quotidiano cittadino;
-
il reclamo deve pertanto essere rigettato e confermata l’ordinanza del
Tribunale di Mantova del 6/10/03, salva la pubblicazione del suo dispositivo;
-
le restanti spese della presente fase cautelare saranno liquidate insieme
alla decisione sul merito della controversia; P.Q.M. visti gli
artt.669-terdecies e 700 c.p.c. rigetta
il reclamo e, per l’effetto, conferma l’ordinanza del Tribunale di Mantova
del 6/10/03. Dispone
la pubblicazione del dispositivo di tale provvedimento sul quotidiano
“Gazzetta di Mantova” per due giorni consecutivi. Spese al merito. |