Permesso di soggiorno concesso per
motivi di famiglia (matrimonio con cittadino italiano) a cittadino
extra-comunitario - Richiesta di rinnovo - Diniego - Matrimonio cd. di
convenienza - Sussistenza. Tribunale di Mantova – 18
settembre 2002 - Provvedimento del Giudice Designato Dott. M. Bernardi. Tribunale di Mantova
Sezione Seconda civile Il Giudice Designato, sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 13-9-2002; letto il ricorso n. 3484/02 R.G. proposto, ex art. 30 d. lgs. 286/98, da X. Y. nato il ….a V. B. (Brasile); esaminate le note difensive depositate dalle parti; rilevato che l’istante chiede la revoca del provvedimento con il quale il Questore di Mantova, in data 12-8-2002, ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. E 519501 in un primo tempo concesso per motivi di famiglia essendosi il ricorrente sposato con la cittadina italiana V. T.; osservato che l’istante contesta la legittimità della decisione adottata dall’Autorità di Polizia e fondata su accertamenti espletati da personale della Polizia Municipale di Mantova alla stregua dei quali lo straniero non sarebbe convivente con la V. sicché ricorrerebbe la fattispecie del c.d. matrimonio di convenienza; rilevato
che la decisione oggetto di impugnazione risulta fondata su accessi in loco,
informazioni sulla situazione familiare rese da vari soggetti della cui
attendibilità non si ha motivo di dubitare e riscontri
documentali da cui risulta esclusa la convivenza del ricorrente con la V. e,
per contro, positivamente accertata la convivenza di quest’ultima con altra
persona, dalla quale unione sono nati tre figli; rilevato
inoltre che il ricorso risulta fondato unicamente sulle dichiarazioni rese
dall’istante e su certificazioni anagrafiche (le quali fondano una presunzione
semplice di corrispondenza delle stesse allo stato di fatto realmente
esistente superabile in virtù di oggettive ed univoche circostanze: cfr.
Cass. pen. 23-2-1994, Biondino; Cass. S.U. 7-2-1992 n. 1374) elementi questi
del tutto inidonei a scalfire l’esito dei predetti accertamenti che, per
provenienza da pubblici ufficiali, obiettività di riscontri, convergenza e
articolazione di indagini appaiono adeguatamente supportare il provvedimento
impugnato; rilevato
che non può andare sottaciuto l’ulteriore elemento costituito dal fatto che
il matrimonio è stato celebrato pochi mesi dopo che lo straniero era stato
espulso dal territorio dello Stato (con provvedimento che, impugnato ex art.
13 d. lgs. 286/98, era stato confermato con ordinanza del G.D. in data 9-3-2001); ritenuto
che gli elementi istruttori acquisiti rendono superflua l’acquisizione di
informazioni da parte della V. della cui attendibilità deve peraltro
dubitarsi in considerazione del suo interesse alla vicenda mentre con
riguardo alla richiesta di sentire i signori Bianchi e Rossi va osservato,
per un verso, che l’istanza è stata presentata tardivamente e, per un altro,
che essa appare generica non essendo indicate le circostanze su cui tali
soggetti dovrebbero essere sentiti; ritenuto
pertanto che deve ritenersi legittimo il provvedimento di rifiuto del rinnovo
del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Mantova il 12-8-2002 in
quanto fondato su una corretta applicazione del combinato disposto di cui
agli artt. 19 co. II lett. c) del d. lgs. 286/98 e 28 d.p.r. 394/99; P.T.M. respinge
il ricorso. |