Decorrenza degli interessi e
credito illiquido - Contratto di assicurazione e clausola di delega - Messa
in mora nei confronti della compagnia delegataria e sua efficacia nei
confronti delle compagnie coassicuratrici. Tribunale di Mantova, Sez. I
civile – Giudice unico Dott. Andrea Gibelli - Sentenza del giorno 18 agosto
2003. La
massima: L'indennità dovuta dalla
compagnia assicuratrice in forza di polizza infortuni costituisce debito di
valuta ex art. 1227 c.c.- Trattandosi di obbligazione pecuniaria, a norma
dell'art. 1224 c.c., gli interessi sono dovuti dal giorno della mora, a nulla
rilevando l'insorgere di contestazioni sull'an o sul quantum
debeatur stante l'effetto retroattivo della sentenza che è di natura
dichiarativa. Nel nostro ordinamento non trova
applicazione il principio "in illquidis non fit mora", per
cui anche il credito che non sia ancora liquido ben può produrre interessi
dal giorno della messa in mora. Nella specie, la quantificazione
del danno era intervenuta in un momento successivo alla messa in mora ad
opera di un collegio peritale. In ipotesi di coassicurazione
con cd. clausola di "delega" o di "guida", l'impresa
delegata è abilitata a ricevere l'atto con cui l'assicurato dà notizia del
verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento
dell'indennità, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la
prescrizione anche in riferimento alla quota di indennizzo a carico dei
coassicuratori delegati. Il testo integrale: Svolgimento del processo Con
ricorso per decreto ingiuntivo in data 30/5/2000 Sempronio Mevio,
residente in Novellara, esponeva: 1) di
aver stipulato in data 12/12/90 con
la Comp.
Assicurazioni Centurion Assicurazioni S.p.A., Agenzia Mantova 803,
(ora Axa assicurazioni S.p.A.) una polizza individuale infortuni n. 42929350
con una copertura assicurativa di £. 3.000.000.000 per il caso di infortunio
con postumi invalidanti di natura permanente; 2) che la
Centurion Ass.ni S.p.A. aveva ripartito per quote tra altre società
assicuratrici (Intercontinentale Assicurazioni 21%, Sasa Assicurazioni 21%,
Geas Ass.ni 16%, Liguria Ass.ni 10%) il rischio connesso al contratto di
assicurazione sopra ricordato; 3) che il
ricorrente in data 7/7/95 aveva subito un infortunio a causa del quale aveva
riportato gravissimi postumi invalidanti quantificati a seguito di
procedimento arbitrale nella misura del 39% tab. INAIL; 4) che in
data 13/7/95 il ricorrente aveva comunicato alla Centurion Ass.ni S.p.A. il
verificarsi del sinistro e successivamente con raccomandata 8/2/96, ricevuta
il 12/2/96 dalla Centurion Ass.ni S.p.A., il ricorrente aveva messo in mora
la predetta compagnia di assicurazioni richiedendo l’integrale ristoro dei
danni subiti; 5) che
successivamente la Axa Assicurazioni
S.p.A. (già Centurion S.p.A.) e le altre
società coassicuratrici avevano provveduto ciascuna in proporzione alla quota
alla stessa spettante al risarcimento di quanto dovuto limitatamente al solo
importo capitale pari a £. 530.000.000 con esclusione degli interessi legali
dovuti ex lege dalla stessa messa in mora che nel caso di specie
risaliva al 12/2/1996 al pagamento effettivo; 6) che
infatti la Axa Ass.ni S.p.A. aveva versato la somma di £. 179.200.000 in data
14/5/98, la Sasa Ass.ni S.p.A. aveva versato la somma di £. 87.600.000 in
data 1/7/98, la Geas Ass.ni aveva versato la somma di £. 89.600.000 in data
3/8/98, la Winterthur Ass.ni (già Intercontinentale S.p.A.) aveva versato la
somma di £. 117.600.000 in data 18/9/98 e la Liguria Ass.ni S.p.A. aveva
versato la somma di £. 56.00.000 in data 5/3/99; 7) che la
Liguria Ass.ni S.p.A. sempre in data 10/3/99 aveva versato la somma di £.
4.122.220 a titolo di interessi dal 5/8/97 al 20/2/99; 8) che
conseguentemente i relativi interessi legali maturati dalla data dei singoli
versamenti delle somme di cui sopra tenendo conto dei versamenti in linea
capitale così come indicati e documentalmente provati ammontavano alle
seguenti somme: per Axa
Ass.ni S.p.A. £. 24.447.999; per Sasa
Ass.ni S.p.A. £. 14.490.499; per Geas
Ass.ni S.p.A. £. 15.231.999; per
Winterthur Ass.ni S.p.A. £. 20.743.332; per
Liguria Ass.ni S.p.A. £. 6.832.778; 9) che
conseguentemente il credito del ricorrente risultava a tutti gli effetti
certo liquido ed esigibile nella misura complessiva di £. 85.746.607; 10) che
la certezza e liquidità del credito si evincevano altresì dal fatto che
trattandosi di credito per interessi lo stesso risultava facilmente
determinabile nel suo ammontare con un puro e semplice calcolo matematico; 11) che
Sempronio Mevio aveva periodicamente richiesto anche tramite i legali che lo
avevano assistito alla Centurion Ass.ni S.p.A.
(ora Axa Ass.ni S.p.A.) il pagamento degli interessi ancora dovutigli; 12) che
l’ingente somma dovuta da Centurion Ass.ni S.p.A. (ora Axa Assicurazioni
S.p.A.) e dalle altre compagnie coassicuratrici giustificava la richiesta di
provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell’art. 642 c.p.c. – Ciò
premesso Sempronio Mevio chiedeva che fosse ingiunto alle compagnie
assicuratrici di cui sopra il pagamento delle somme rispettivamente dovute –
come calcolate sub 8) – oltre alle spese, competenze e onorari del
procedimento in proporzione delle rispettive quote; e ciò con decreto
provvisoriamente esecutivo. Con
decreto in data 31/5/2000 il Presidente del Tribunale di Mantova ingiungeva
ad Axa Ass.ni S.p.A. di pagare la somma di £. 28.447.999; a Sasa Ass.ni
S.p.A. la somma di £. 14.490.499; a Geas Ass.ni S.p.A. la somma di £.
15.231.999; a Wnterthur Ass.ni S.p.A. la somma di £. 20.743.332; a Liguria
Ass.ni S.p.A. la somma di £. 6.832.778 oltre alle spese della procedura
liquidate in £. 1.893.000 – Attraverso
tale decreto proponevano opposizione l’AXA Ass.ni S.p.A. e la SASA Ass.ni
S.p.A. e Riass.ni S.p.A. deducendo: 1) quanto ad Axa che: il credito del
Sempronio era diventato certo solo con la conclusione dell’arbitrato e cioè
in data 5/8/1997 e che il credito del Sempronio non era esigibile a seguito
del pignoramento presso terzi e del giudizio di accertamento promosso dal
creditore pignoratizio che avevano sottratto alle parti in causa la
disponibilità del presunto credito / debito; 2) quanto a Sasa Ass.ni e
Riass.ni S.p.A., in aggiunta a quanto sopra, che la lettera dell’8/2/1996 non
era stata inviata alle compagnie coassicuratrici e pertanto non poteva
sortire alcun effetto nei confronti di queste ultime e che, nell’aprile 1998,
era stato notificato un ulteriore atto di cessione di credito il quale, per
l’accertamento dell’effettivo avente diritto, aveva obbligato le
coassicuratrici a procrastinare il pagamento delle rispettive quote. Le
attrici in opposizione chiedevano quindi l’accoglimento delle sopra riportate
conclusioni. Si
costituiva ritualmente l’ingiungente opposto contestando quanto ex adverso
dedotto ed insistendo per il rigetto dell’opposizione e la conferma del
decreto ingiuntivo opposto. In corso
di causa Axa Ass.ni S.p.A. definiva transattivamente la controversia e di ciò
si dava atto all’udienza del 17/9/2001. Con
ordinanza in data 8/1/2003 il G.I. rigettava la richiesta di concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo
l’opposizione di pronta soluzione. Precisate
le conclusioni come sopra riportate la causa, all’udienza del 13/5/2003,
veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di giorni
cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per
il deposito delle memorie di replica. Motivi della decisione Si deve anzitutto
dichiarare cessata la materia del contendere nel rapporto tra Axa Ass.ni
S.p.A. e l’ingiungente opposto attesa l’intervenuta transazione di cui si è
detto. Per
quanto riguarda l’opposizione proposta da Sasa Ass.ni S.p.A. si osserva
quanto segue. Secondo
l’opponente il credito dell’ingiungente opposto nei confronti degli
assicuratori sarebbe diventato certo, liquido ed esigibile solo dopo la
conclusione della procedura arbitrale e pertanto la pretesa corresponsione di
interessi dal 12/2/96 (e non 12/12/96 come erroneamente indicato in comparsa
conclusionale per l’opponente) sarebbe “assolutamente infondata, non potendo
un debito produrre interessi, se non dal giorno in cui esso è divenuto certo,
liquido ed esigibile”. Tale tesi
non è fondata. Nel contratto
di assicurazione contro gli infortuni, compreso l’evento morte, la
prestazione dell’assicuratore, quale obbligazione pecuniaria (avente per
oggetto il pagamento del capitale assicurato ex art. 1882 seconda
proposizione c.c.) costituisce debito di valuta (art. 1277 c.c.). A norma
dell’art. 1224 c.c. nelle obbligazioni che hanno per oggetto somme di denaro,
gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, cioè – salvi i casi
di mora “ex se” – dalla data dell’intimazione o dalla richiesta di adempimento.
L’insorgere di contestazioni sull’”an” o sul “quantum” ed il
conseguente accertamento giudiziale non modificano tale decorrenza e gli
interessi, per l’effetto retroattivo della sentenza dichiarativa, decorrono,
sulla somma che sia stata accertata come dovuta, dal giorno in cui sia
avvenuta la costituzione in mora del debitore (Cass. Civ. Sez. II 11/7/80 n.
4413; Cass. Civ. Sez. II 8/8/79 n. 4623). Nel caso
di specie, giusta la previsione di cui all’art. 26 condizioni generali di
assicurazione, è stato attivato il collegio medico ma ciò non ha alcun
rilievo in ordine alla decorrenza degli interessi. Infatti, premesso che è
liquido il credito esistente e determinato nel suo ammontare, va ricordato
che il debitore può essere costituito in mora anche per il credito illiquido
non trovando il principio in illiquidis non fit mora
applicazione nel nostro ordinamento giuridico (Cass. Civ. Sez. II 14/5/1994,
n. 4712). Sasa
Ass.ni e Riass.ni S.p.A. ha poi insistito sul fatto che la lettera di messa
in mora dell’8/2/1996 è stata inviata alla sola Centurion quale compagnia
delegataria e non ha effetto nei confronti delle coassicuratrici. Anche
tale motivo di opposizione è infondato. Nel caso
di specie si verte in tema di coassicurazione (art. 1911 c.c.) con cosiddetta
clausola di “delega” o di “guida”. Nell’allegato
n.1 all’appendice n.3 alla polizza Centurion n.4292350 (doc. 9 di parte
opponente) si legge: “L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società
in appresso indicate: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in
proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni
responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi
comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi
dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Centurion
Assicurazioni S.p.A., all’uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.
Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e
per conto di tutte le Coassicuratrici.
Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta,
impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria
è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi
comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio
delle relative quietanze. Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le
quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra
propria rilasciata in loro nome. L’impegno di tutte le società Coassicuratrici
risulta dai rispettivi “Estratti di polizza” da esse firmati ed allegati alla
polizza, oppure dall’”estratto unico” firmato dalla società Delegataria in
nome e per conto delle Coassicuratrici stesse”. Come ha
avuto modo di statuire la Suprema Corte, in materia di coassicurazione, la
clausola di delega, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di
esse l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto
assicurativo, abilita l’impresa delegata, quando sia previsto che solo con
essa l’assicurato debba svolgere i rapporti inerenti al contratto, a ricevere
l’atto con cui lo stesso assicurato dà notizia del verificarsi dell’evento
coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell’indennità, con la
conseguenza che l’atto medesimo interrompe la prescrizione anche in
riferimento alla quota dell’indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti
(Cass. Civ. Sez. I 28/8/2000 n. 11228; Cass. Civ. Sez. I 5/8/1993 n. 8551). Nel caso
di specie, come opportunamente rilevato dalla difesa dell’ingiungente
opposto, la clausola di cui si discute prevede che “tutte le comunicazioni
inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla
disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il
tramite della Centurion Assicurazioni S.p.A., quale coassicuratrice
delegataria. Ogni
comunicazione si intende data o ricevuta dalla delegataria nel nome e per
conto di tutte le coassicuratrici”. Richiamata
la giurisprudenza di cui sopra si deve quindi ritenere che la messa in mora
effettuata dal Sempronio nei confronti della Compagnia Delegataria sia
efficace anche nei confronti delle altre compagnie coassicuratrici. Da ultimo
si osserva che per quanto riguarda il calcolo della somma ingiunta come
quantificata nel decreto ingiuntivo opposto nessuna contestazione è stata
mossa dall’opponente ragione per cui si deve ritenere che l’importo sia stato
correttamente quantificato. L’opposizione
proposta da Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A. deve pertanto essere respinta e per
l’effetto va confermato nei confronti di Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A.
l’opposto decreto ingiuntivo. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.425,72 di cui € 109,51 per
esborsi, € 35,65 per diritti, € 1.370,00 per onorari, € 210,65 per rimborso
spese generali oltre a quanto dovuto per legge. P. Q. M. Il
Tribunale ogni contraria istanza eccezionee deduzione disattesa così
provvede: 1)
Dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto tra l’ingiungente e
Axa Ass.ni S.p.A.; 2)
Rigetta l’opposizione proposta da Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A. e per
l’effetto conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto; 3)
Condanna Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A. alla rifusione delle spese del
giudizio che liquida in € 2.425,72 di cui € 109,51 per esborsi, €
735,65 per diritti, € 1.370,00 per onorari, € 210,56 per rimborso spese
generali oltre a quanto dovuto per legge. Ciò deciso in data 18/08/2003
dal TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova. |