Azione revocatoria fallimentare
- Fusione per incorporazione della banca convenuta - Interruzione del
processo ex art. 300 c.p.c. - Cessione e conferimento di ramo d'azienda
bancaria - Riassunzione del processo solo nei confronti della società
conferitaria - Estinzione del processo. Cessione di azienda bancaria ex
art. 58 t.u. legge bancaria - Omessa menzione delle liti pendenti - Opponibilità
della sentenza alla banca cessionaria ex art. 111 c.p.c. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Ordinanza del Giudice Unico Dott. Laura De Simone 18 giugno 2003. Il giudice istruttore a scioglimento
della riserva di cui al verbale d’udienza del 20 maggio 2003, in ordine all’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal
Banco di Sicilia S.p.A. nella comparsa di costituzione depositata all’udienza
del 20 maggio 2003, per non essere stato riassunto il processo nel termine di
sei mesi nei confronti del soggetto legittimato a proseguirlo, identificabile
con la società incorporante l’Istituto di Credito inizialmente convenuto, lette le memorie sul punto depositate dalle parti nel termine all’uopo
assegnato, osservato che nella fattispecie in esame il giudicante all’udienza
del 29 ottobre 2002 ha dichiarato l’interruzione del processo, a mente
dell’art.300 c.p.c., per perdita della capacità processuale del Banco di
Sicilia S.p.A. per intervenuta fusione per incorporazione nella
Capogruppo Banca di Roma S.p.A. con atto del 18 giugno 2002, società
quest’ultima che- a far tempo dal 1 luglio 2002- ha assunto la denominazione
di Capitalia S.p.A., rilevato che con atto datato 21 giugno 2002, ed effetti dal 1 luglio
2002, il ramo d’azienda incorporato nella Capogruppo Banca di Roma S.p.A.,
poi Capitalia S.p.A., identificabile nell’azienda bancaria convenuta in
giudizio, è stato conferito ad una società del gruppo medesimo, la Magliocco
Finanziaria S.p.A., che ha assunto dal 1 luglio 2002 la denominazione
di Banco di Sicilia S.p.A., considerato che il Fallimento Belleli S.p.A. ha proposto ricorso per
la riassunzione del processo, ai sensi dell’art.303 c.p.c., e nel termine
assegnato dal giudice,- e comunque nel termine perentorio di sei mesi
dall’interruzione previsto dall’art.305 c.p.c.-, ha
notificato ricorso e decreto unicamente al “nuovo” Banco di
Sicilia S.p.A. ma non a Capitalia S.p.A., ritenuto che, nell’ipotesi di fusione per incorporazione di una
società parte processuale, il giudizio debba proseguire nei confronti
dell’incorporante, per il fatto che la società assoggettata a fusione si
estingue e la società incorporante le succede in ogni rapporto sostanziale e
processuale, in una situazione corrispondente a quella della successione a
titolo universale “mortis causa” (Cass. 2 agosto 2001 n.10595; Cass.22 giugno
1999 n.6298), osservato che il trasferimento a titolo particolare del diritto
controverso, quale si è verificato per effetto della cessione del ramo
d’azienda da Capitalia S.p.A. a Banco di Sicilia S.p.A. è regolato
processualmente dall’art.111 c.p.c., norma che prevede la prosecuzione del
processo tra le parti originarie, e consente al successore a titolo
particolare di intervenire o essere chiamato in causa, senza tuttavia
divenire litisconsorte necessario del processo, per cui appare
possibile affermare l’irrilevanza del trasferimento rispetto al processo in
corso, considerato che il Fallimento attore, nella memoria autorizzata depositata
il 29 maggio 2003, ha tuttavia ribadito la non necessità della riassunzione
nei confronti dell’incorporante poichè, in base al disposto del comma V
dell’art.58 t.u.l.b., dal 1 ottobre 2002 – per decorso dei tre mesi dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione - il
cessionario dell’azienda bancaria risponde in via esclusiva dell’adempimento
delle obbligazioni oggetto della cessione, ed è quindi l’unico soggetto
legittimato alla prosecuzione del giudizio, ritenuto, in merito all’eccezione sollevata, che la norma speciale
invocata regolamenti i rapporti di natura sostanziale tra cedente,
cessionario e debitori e creditori ceduti nell’ipotesi di cessione a banche
di aziende, rami d’azienda e beni individuati in blocco, senza nulla
statuire, in particolare, con riferimento alla legittimazione processuale
relativamente alle controversie in corso al momento della cessione, per cui
devono trovare applicazione i generali principi processuali sopra
richiamati, salva poi sempre l’opponibilità della sentenza alla banca
cessionaria, in conseguenza della vicenda successoria a titolo particolare
che la vede coinvolta (art.111 IV co. c.p.c.), rilevato, pertanto, che la parte onerata della riassunzione non ha
riassunto il processo, nel termine fissato, nei confronti dell’unico soggetto
legittimato a proseguirlo in successione, e non è possibile autorizzare
in questa sede la chiamata in causa di Capitalia S.p.A., come richiesto - per
la prima volta - nella memoria del 30 maggio 2003, posto che l’estinzione
opera di diritto, con il decorso del termine previsto dalla legge per la
riassunzione, e l’eccezione di estinzione è stata tempestivamente sollevata
dalla parte interessata, visto l’art.307 III e IV co. c.p.c. e l’art. 310
IV co. c.p.c., dichiara estinto il processo. Manda alla Cancelleria per la
comunicazione alle parti della presente ordinanza. |