Azione revocatoria fallimentare - Fusione per incorporazione della banca convenuta - Interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. - Cessione e conferimento di ramo d'azienda bancaria - Riassunzione del processo solo nei confronti della società conferitaria - Estinzione del processo.  Cessione di azienda bancaria ex art. 58 t.u. legge bancaria - Omessa menzione delle liti pendenti - Opponibilità della sentenza alla banca cessionaria ex art. 111 c.p.c.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Ordinanza del Giudice Unico Dott. Laura De Simone 18 giugno 2003.

 

 

Il giudice istruttore

 

 a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 20 maggio 2003,

in ordine all’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal Banco di Sicilia S.p.A. nella comparsa di costituzione depositata all’udienza del 20 maggio 2003, per non essere stato riassunto il processo nel termine di sei mesi nei confronti del soggetto legittimato a proseguirlo, identificabile con la società incorporante l’Istituto di Credito inizialmente convenuto,

lette le memorie sul punto depositate dalle parti nel termine all’uopo assegnato,

osservato che nella fattispecie in esame il giudicante all’udienza del 29 ottobre 2002 ha dichiarato l’interruzione del processo, a mente dell’art.300 c.p.c., per perdita della capacità processuale del Banco di Sicilia S.p.A.  per intervenuta fusione per incorporazione nella Capogruppo Banca di Roma S.p.A. con atto del 18 giugno 2002, società quest’ultima che- a far tempo dal 1 luglio 2002- ha assunto la denominazione di Capitalia S.p.A.,

rilevato che con atto datato 21 giugno 2002, ed effetti dal 1 luglio 2002, il ramo d’azienda incorporato nella Capogruppo Banca di Roma S.p.A., poi Capitalia S.p.A., identificabile nell’azienda bancaria convenuta in giudizio, è stato conferito ad una società del gruppo medesimo, la Magliocco Finanziaria S.p.A.,  che ha assunto dal 1 luglio 2002 la denominazione di Banco di Sicilia S.p.A.,

considerato che il Fallimento Belleli S.p.A. ha proposto ricorso per la riassunzione del processo, ai sensi dell’art.303 c.p.c., e nel termine assegnato dal giudice,- e comunque nel termine perentorio di sei mesi dall’interruzione previsto dall’art.305 c.p.c.-,  ha notificato   ricorso e decreto unicamente al “nuovo” Banco di Sicilia S.p.A. ma non a Capitalia S.p.A.,

ritenuto che, nell’ipotesi di fusione per incorporazione di una società parte processuale, il giudizio debba proseguire nei confronti dell’incorporante, per il fatto che la società assoggettata a fusione si estingue e la società incorporante le succede in ogni rapporto sostanziale e processuale, in una situazione corrispondente a quella della successione a titolo universale “mortis causa” (Cass. 2 agosto 2001 n.10595; Cass.22 giugno 1999 n.6298),

osservato che il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, quale si è verificato per effetto della cessione del ramo d’azienda da Capitalia S.p.A. a Banco di Sicilia S.p.A. è regolato processualmente dall’art.111 c.p.c., norma che prevede la prosecuzione del processo  tra le parti originarie, e consente al successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato in causa, senza tuttavia divenire  litisconsorte necessario del processo,  per cui appare possibile affermare l’irrilevanza del trasferimento rispetto al processo in corso,

considerato che il Fallimento attore, nella memoria autorizzata depositata il 29 maggio 2003, ha tuttavia ribadito la non necessità della riassunzione nei confronti dell’incorporante poichè, in base al disposto del comma V dell’art.58 t.u.l.b., dal 1 ottobre 2002 – per decorso dei tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione - il cessionario dell’azienda bancaria risponde in via esclusiva dell’adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione, ed è quindi l’unico soggetto legittimato alla prosecuzione del giudizio,

ritenuto, in merito all’eccezione sollevata, che la norma speciale invocata regolamenti i rapporti di natura sostanziale tra cedente, cessionario e debitori e creditori ceduti nell’ipotesi di cessione a banche di aziende, rami d’azienda e beni individuati in blocco, senza nulla statuire, in particolare, con riferimento alla legittimazione processuale relativamente alle controversie in corso al momento della cessione, per cui devono trovare applicazione i generali principi processuali  sopra richiamati, salva poi sempre l’opponibilità della sentenza alla banca cessionaria, in conseguenza della vicenda successoria a titolo particolare che la vede coinvolta (art.111 IV co. c.p.c.),

rilevato, pertanto, che la parte onerata della riassunzione non ha riassunto il processo, nel termine fissato, nei confronti dell’unico soggetto legittimato a proseguirlo in successione, e non è  possibile autorizzare in questa sede la chiamata in causa di Capitalia S.p.A., come richiesto - per la prima volta - nella memoria del 30 maggio 2003, posto che l’estinzione opera di diritto, con il decorso del termine previsto dalla legge per la riassunzione, e l’eccezione di estinzione è stata tempestivamente sollevata dalla parte interessata,

visto l’art.307 III e IV co. c.p.c. e l’art. 310 IV co. c.p.c.,

 

 dichiara

estinto il processo.

 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.