Reclamo ex
art. 630 ult. comma c.p.c. - Istanza di vendita - Estinzione del processo esecutivo
per deposito tardivo dei documenti previsti dall'art. 567 c.p.c. -
Rilevabilità d'ufficio. Tribunale di Mantova, Sez. I
civile – Dott. Gianfranco Villani, Presidente - Dott. Andrea Gibelli, Giudice
relatore - Dott. Antonella Pini Bentivolgio, Giudice - Sentenza del giorno 17
settembre 2003. La
massima: Il tardivo deposito dei
documenti che in base all'art. 567 c.p.c. devono essere allegati all'istanza
di vendita determina l'estinzione del processo esecutivo. L’istanza volta ad ottenere la
declaratoria di estinzione del processo esecutivo non è suscettibile di
qualificazione come opposizione agli atti esecutivi né è inquadrabile nello
schema dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. L’eccezione di estinzione per il
mancato deposito dei documenti, rilevabile anche d'ufficio, si connota in
maniera autonoma e svincolata dai modelli degli artt. 615 e 617 c.p.c., e
ricade nell’esclusivo dominio dell’art. 630 c.p.c. (Cass. Civ. 19/7/79 n.
4277; Cass. Civ. Sez. I, 23/3/1994 n. 2757). Il testo integrale: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 26/2/2003 Bianchi Stefano, Bianchi Daniele e Bianchi Enzo proponevano reclamo avverso il provvedimento – senza data – reso dal Giudice dell’Esecuzione immobiliare n. 59/2001 R.G. Es. – promossa da Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino Coop. a r.l. contro gli odierni reclamanti e con l’intervento di Ditta Casalromano, Promoimpresa, Monfardini Remigio s.r.l., Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Bresciano Coop. a r.l., Uniriscossioni S.p.a. – col quale era stata respinta l’istanza di estinzione della stessa esecuzione proposta dagli esecutati il 14/12/2002. Gli
esecutati avevano rilevato che, depositata da parte del creditore procedente
istanza di vendita in data 15/5/2001, i documenti previsti dall’art. 567
c.p.c. erano stati depositati solo il 26/7/2001 e cioè oltre il termine
stabilito dalla legge con la conseguente estinzione dell’esecuzione alla data
del 15/7/2001. Il G.E.
aveva rigettato l’istanza rilevando che l’estinzione del processo esecutivo
può essere dichiarata a norma dell’art. 630 comma 2° c.p.c. solo se tra il
verificarsi del fatto estinto e l’ordinanza di cui all’art. 630 cit. non
siano stati compiuti atti di esecuzione, dovendo altrimenti essere proposta
l’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento successivo
all’estinzione entro il termine fissato dall’art. 617 c.p.c. o dall’art. 569
comma 2° c.p.c.. All’udienza
fissata per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio (17/4/2003)
comparivano – oltre al difensore dei reclamanti – i soli difensori di Banca
Popolare di Bergamo Credito Varesino Coop. a r.l. e di Banca di Credito
Cooperativo dell’Agro Bresciano soc. Coop. a r.l. i quali insistevano per il
rigetto del reclamo. Il Tribunale si riservava di decidere e, con ordinanza
in data 14/4/2003, rilevato che nell’esecuzione immobiliare n. 59/2001 R.G.
Es. era intervenuta in data precedente all’udienza del 17/4/2003 la S.p.A.
Pirelli & C. Real Estate Credit Servicing con sede in Milano che non era
stata notiziata della predetta udienza, ordinava l’integrazione del
contraddittorio nei confronti della predetta società fissando per la
comparizione delle parti la nuova udienza del 3/7/2003. In tale
udienza il difensore di Pirelli & C. Real Estate Credit Servicing S.p.A. si
associava alla richiesta di rigetto del reclamo formulata dai difensori del
creditore procedente e dell’intervenuta Banca di Credito Cooperativo
dell’Agro Bresciano soc. Coop. a r.l. – Il
Tribunale si riserva di decidere. MOVIMENTI
DELLA DECISIONE
Il reclamo
è fondato e merita accoglimento. Va
anzitutto osservato che non è contestato che nella procedura esecutiva n.
59/01 R. Gen. Es. di questo Tribunale, a fronte di una istanza di vendita
depositata il 15/5/2001 i documenti previsti dall’art. 567 c.p.c. siano stati
depositati il 26/7/2001. Ciò
premesso ulteriormente si osserva quanto segue. L’istanza
volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del processo esecutivo non è
suscettibile di qualificazione come opposizione agli atti esecutivi né è
inquadrabile nello schema dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. – Non è
suscettibile di qualificazione come opposizione agli atti esecutivi perché,
come è stato osservato, è impossibile conciliare la prevista inappellabilità
della sentenza resa in sede di opposizione agli atti esecutivi con il
disposto dell’art. 130 disp. di att. c.p.c. – Non è
inquadrabile nello schema dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. perché,
come è stato osservato, l’azione ex art. 615 c.p.c. tende non solo a far
venire meno l’esecuzione già iniziata ma anche ad impedire che si possa,
sulla base dello stesso titolo, incominciare una nuova azione esecutiva
mentre l’accoglimento dell’eccezione di estinzione non è ostativa di una
ulteriore iniziativa esecutiva fondata sul medesimo titolo. Secondo
l’indirizzo della Suprema Corte che sembra in via di consolidazione,
l’eccezione di estinzione si connota in maniera autonoma e svincolata dai
modelli degli artt. 615 e 617 c.p.c., ricadendo nell’esclusivo dominio
dell’art. 630 c.p.c. (Cass. Civ. 19/7/79 n. 4277; Cass. Civ. Sez. I,
23/3/1994 n. 2757). Non può
quindi condividersi la reclamata ordinanza secondo la quale “l’estinzione del
processo esecutivo potrebbe essere dichiarata a norma dell’art. 630 comma 2°
c.p.c. solo se tra il verificarsi del fatto estintivo e l’ordinanza di cui
all’art. 630 ultimo comma c.p.c. non siano stati compiuti atti di esecuzione,
dovendo altrimenti essere proposta l’opposizione all’esecuzione o, a seconda
dei casi, l’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento
successivo all’estinzione entro il termine fissato dall’art. 617 c.p.c. o
dell’art. 569, 2°comma c.p.c.”. A ciò si
aggiungeva che l’estinzione per mancato deposito dei documenti da unire
all’istanza di vendita di cui all’art. 567, quarto comma c.p.c. si è venuta
ad aggiungere alle altre figure di estinzione del processo esecutivo quali
l’estinzione per rinuncia, quella per inattività delle parti e quella
prevista dall’art. 631 c.p.c. per il caso di mancata comparizione all’udienza. Comune a
queste figure è la disciplina del modo di pronunciare sulla estinzione e cioè
quello dell’ordinanza soggetta a reclamo deciso con sentenza soggetta ad
appello, diverso è il modo del rilievo dell’estinzione talora affidato
all’eccezione di parte da proporre prima di ogni altra difesa, talaltra
rimesso al potere del Giudice dell’esecuzione da esercitarsi anche d’ufficio.
L’estinzione del processo che si ha in caso di mancato deposito dei documenti
si caratterizza per essere (anche) a rilievo d’ufficio. Devono
pertanto condividersi le osservazioni della difesa dei reclamanti circa il
fatto che, anche senza necessità di alcuna istanza di parte, il G.E. avrebbe
dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento e, in ogni caso, l’omissione del
G.E. non comporta alcuna sanatoria né è idonea a far tornare in vita una
esecuzione estinta. In
riforma della reclamata ordinanza si deve quindi dichiarare l’estinzione
della procedura esecutiva n. 59/01 R. Gen. Es. di questo Tribunale come
imposto dall’art. 567 c.p.c. con conseguente ordine di cancellazione del
pignoramento. Le spese
possono essere compensate in considerazione della novità della questione. P. Q. M
Il
Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così
provvede: 1) Dichiara
estinta la procedura esecutiva n. 59/01 R. Gen. Es. di questo Tribunale; 2) Ordina
la cancellazione del pignoramento immobiliare eseguito a istanza della Banca
Popolare di Bergamo – Credito Varesino Coop. a r.l.; 3) Spese
compensate. Così deciso in Mantova il
17/9/2003. |