Giudizio di cognizione promosso dal
curatore per il recupero di un credito del fallito - Domanda riconvenzionale
del convenuto - Improcedibilità del giudizio per improponibilità della
domanda riconvenzionale di competenza del giudice investito della verifica
del passivo fallimentare. Tribunale di Mantova, Sez. I
civile – Sentenza del Giudice Unico Dott. Andrea Gibelli 14 aprile 2003. omissis ...l’orientamento
della Suprema Corte è consolidato - fin da Cass. Civ. Sez. Unite 6/7/79
n. 3878 - nel ritenere che il giudizio di cognizione introdotto dal
curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito
postula - qualora il convenuto, invocando opposte ragioni di
credito derivanti dal medesimo rapporto, proponga domanda riconvenzionale
diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento ma
anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria
da far valere nel concorso dei creditori – la devoluzione dell’intera
controversia alla cognizione di un giudice unico, ex art. 36 c.p.c., da individuarsi
nel Tribunale fallimentare, attesane la competenza funzionale ed inderogabile
(da ultimo Cass. Civ. Sez. I. 25/702 n. 10912; Cass . Civ Sez. I.
19/04/02 n. 5725). Si
è infatti ritenuto che se la domanda riconvenzionale è diretta
all’accertamento di un credito verso il fallito, e con effetti verso il
fallimento ai fini del concorso, in altri termini, se è proposta al fine di
ottenere una pronuncia giurisdizionale opponibile al fallimento e da far
valere nel procedimento fallimentare, la potestà cognitiva del Giudice adito
con la domanda principale non può non essere negata perché, affermandola, si
darebbe luogo, al di fuori della sede dell’accertamento del passivo (art. 52
I. fall.) e ad opera di un Giudice diverso da quello fallimentare (artt. 93
ss. I. fall. ), ad una inammissibile pronuncia idonea ad acquistare efficacia
di giudicato nei confronti della massa e dunque di un titolo utilizzabile dal
creditore nella sede concorsuale in contrasto radicale e inammissibile con i
principi del diritto concorsuale e con la stessa inderogabile disciplina del
procedimento fallimentare. Si è
anche ritenuto che l’adozione di un rito diverso da quello predisposto, in
subiecta materia, per l’accertamento dei crediti verso il fallimento in sede
di formazione del passivo, determinando l’improponibilità della relativa
domanda, è causa di nullità del procedimento, rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del giudizio. omissis Vai al testo integrale della sentenza |