Responsabilità del venditore e costruttore ex art. 1669 c.c. -
Prescrizione dell'azione - Decorrenza della prescrizione dalla conoscenza e
consapevolezza dei gravi difetti incidenti sulla funzionalità dell'opera -
Presunzione di responsabilità del costruttore - Onere della prova -
Responsabilità di società cancellata dal registro delle imprese - Sussistenza
- Responsabilità solo sussidiaria del liquidatore . Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza del Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi 13 febbraio 2003. Svolgimento
del processo Con atto
di citazione notificato in data 9-7-1998 l’attrice affermava di avere
acquistato il 27-2-1997 un immobile sito in Milano, da destinare a studio
dentistico, dalla società costruttrice Alfa s.r.l. e di avere constatato,
nell’aprile del 1997, la comparsa di notevoli macchie di umidità e muffe
maleodoranti alle basi delle pareti perimetrali e divisorie dello studio. L’istante
assumeva di avere informato immediatamente dell’accaduto la società
costruttrice che dapprima inviò dei tecnici i quali esclusero che vi fossero
perdite nell’impianto idraulico e, successivamente, un imbianchino che
provvide a trattare le pareti con un prodotto antimuffa, intervento che però
non risolse il problema, aggravatosi anzi con il decorso del tempo. La
dott.ssa Verdi affermava poi che solo a seguito delle indagini effettuate dal
tecnico di fiducia geom. Bianchi poté acquisire la consapevolezza che la
causa delle macchie di umidità era da attribuire all’omessa predisposizione
di adeguato vespaio nelle fondamenta ed alla mancata posa di guaine
impermeabilizzanti alla base delle pareti. Falliti i
tentativi per una definizione stragiudiziale della vertenza, l’istante adiva
le vie legali onde essere risarcita dei danni anche per l’eventuale forzata
interruzione dell’attività professionale e per quelli derivanti alla propria
immagine essendo costretta a ricevere i pazienti in un luogo maleodorante,
proponendo azione ex art. 1669 c.c. nei confronti della Alfa s.r.l. in
liquidazione (peraltro cancellata dal registro delle imprese in data
19-12-1997) nonché quella fondata sul disposto di cui all’art. 2456 c.c. nei
confronti del liquidatore responsabile di avere cancellato la società
nonostante l’esistenza del predetto debito risarcitorio: chiamava inoltre in
giudizio il Condominio Beffa di cui faceva parte l’immobile di proprietà
senza peraltro svolgere alcuna domanda nei suoi confronti. La
società Alfa ed il condominio rimanevano contumaci mentre si costituiva il
liquidatore Sempronio il quale sosteneva che nessuna azione poteva proporsi
contro la Alfa perché estinta e conseguentemente nei propri confronti e,
assumendo che il rapporto in questione doveva qualificarsi come
compravendita, eccepiva l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione ex
art. 1495 c.c. posto che la prima lettera di diffida era stata ricevuta solo
il 28-2-1998 e quindi dopo un anno dalla vendita: nel merito chiedeva che la
domanda attorea venisse rigettata atteso che l’eventuale responsabilità
doveva ricadere sulla società esecutrice dei lavori Tizio s.n.c. che il
convenuto veniva autorizzato a chiamare in giudizio. La Tizio
s.n.c., costituitasi, faceva proprie le difese svolte dal Sempronio,
eccependo la decadenza e la prescrizione anche ai sensi dell’art. 1669 c.c.,
evidenziava di essere stata informata delle lamentele della dott. Verdi solo
il 24-6-1998 e cioè dopo circa tre anni dalla fine dei lavori (avvenuta il
28-6-1998) e negava di essere responsabile dei vizi lamentati (di cui non
sarebbe stata fornita comunque né la prova della loro gravità né della loro
riferibilità a difetti di costruzione) atteso che ciò era eventualmente
addebitabile ad altre imprese intervenute nell’esecuzione dei lavori. Assunta
la prova orale ed espletata la consulenza d’ufficio, la causa veniva
trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Motivi La
domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono. In primo
luogo occorre rilevare che deve respingersi la tesi difensiva secondo cui
l’attrice avrebbe inammissibilmente mutato la propria domanda per effetto
delle conclusioni contenute nella memoria depositata ex art. 183 V co. c.p.c.
atteso che i profili di responsabilità per i quali e nei limiti dei quali la
domanda viene accolta erano già enunciati nelle conclusioni formulate in atto
di citazione, rilevandosi infine che appare rituale pure la domanda attorea
di condanna della società Tizio s.n.c. posto che essa è stata formulata nella
memoria ex art. 183 V co. c.p.c. ed è direttamente conseguente alle difese
svolte dalla Alfa. Disattesa
l’asserzione secondo cui la Alfa s.r.l., in quanto cancellata dal Registro
delle Imprese, si sarebbe estinta, poiché, per consolidato orientamento
giurisprudenziale, tale effetto non si produce quando sopravvivono rapporti
di debito e credito da definirsi con i terzi (cfr. Cass. 11-10-1999 n.
11361; Cass. 3-11-1999 n. 12274; Cass. 17-3-1998 n. 2869) ed è quindi
ammissibile l’esperimento di azione giudiziaria nei confronti della società,
va detto che appare invece fondata l’azione attorea fondata sul disposto di
cui all’art. 1669 c.c.. Nell’ipotesi
in cui, come nel caso di specie, il venditore sia anche costruttore trova
applicazione la citata disposizione e non quella di cui all’art. 1495 c.c.
stante la finalità d’ordine generale di tutela dell’incolumità dei cittadini
perseguita dalla prima che trascende i confini ed i limiti dei rapporti
negoziali fra le parti ed avendo provveduto la Alfa a progettare l’opera ed a
nominare un proprio direttore dei lavori come risulta dalla consulenza
d’ufficio, essendo per contro la società Tizio mera esecutrice materiale dei
lavori (in tal senso vedasi Cass. 2-10-2000 n. 13003; Cass. 25-3-1998 n.
3146; Cass. 27-8-1997 n. 8109; Cass. 14-8-1997 n. 7619). In
proposito occorre osservare che non appaiono fondate le eccezioni di
decadenza e prescrizione relative all’azione proposta dall’attrice dovendosi
osservare che i termini per l’esercizio della medesima decorrono dal momento
in cui il danneggiato ha raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza dei
difetti ed in particolare della loro derivazione causale dalla imperfetta
esecuzione dell’opera non essendo sufficienti semplici sospetti nel qual caso
i termini incominciano a decorrere solo dall’acquisizione della relazione del
tecnico (in tal senso vedasi Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 7-1-2000 n. 81;
Cass. 17-12-1999 n. 14218; Cass. 15-4-1999 n. 3756; Cass. 6-2-1999 n. 1052;
Cass. 6-2-1998 n. 1203; Cass. 20-3-1998 n. 2977; Cass. 29-11-1994 n. 10218;
Cass. 2-9-1992 n. 10106). Nella fattispecie in esame, rivelatisi inadeguati i
trattamenti antimuffa, la precisa contezza della natura e gravità dei vizi fu
conseguita dall’attrice solo a seguito della relazione del tecnico geom.
Bianchi datata 8-4-1998 sicché appaiono rispettati i termini di decadenza e
prescrizione previsti dalla citata norma anche nei confronti della Tizio
s.n.c., essendo del tutto irrilevante il fatto che i lavori fossero stati
ultimati nel 1995 alla luce delle considerazioni sopra svolte ed essendo la
responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. connessa alla possibilità di lunga
durata dell’opera realizzata. In ordine
poi ai difetti denunciati va osservato che essi debbono considerarsi gravi
comportando diffuse formazioni di muffe e distacchi di intonaci interni
ed esterni, distacco della stabilitura, danneggiamento del battiscopa,
lesioni orizzontali dei muri perimetrali (come si desume dalle foto prodotte
e dalle indagini peritali) tanto da non essere più completamente emendabili
come emerge dalla relazione del c.t.u. e quindi tali da incidere sulla
funzionalità dell’opera menomandone il godimento e la salubrità anche in
considerazione della (peraltro nota: v. atto di compravendita e contratto fra
ALFA e la Tizio s.n.c.) destinazione dei locali a studio dentistico (cfr.
Cass. 8-1-2000 n. 117; Cass. 15-4-1999 n. 3753; Cass. 2-3-1998 n. 2260; Cass.
10-4-1996 n. 3301; Cass. 1-2-1995 n. n. 1164; Cass. 9-11-1994 n. 10218; Cass.
11-12-1992 n. 13112). Va poi
osservato che l’art. 1669 c.c. pone una presunzione di responsabilità a
carico del costruttore e non basta la prova che è stata usata tutta la
diligenza possibile nell’esecuzione dell’opera ma la specifica dimostrazione
della mancanza di sua responsabilità conclamata da fatti precisi e
concordanti (cfr. Cass. 15-4-1999 n. 3756; Cass. 28-11-1998 n. 12106; Cass.
27-2-1991 n. 2123), onere in alcun modo assolto dai convenuti ed anzi dalla
consulenza tecnica (le cui risultanze, fondate su ispezioni in loco,
assunzione di informazioni da terzi ed analisi del tipo di materiali
impiegati, appaiono, per la loro completezza, congruamente motivate e possono
pertanto essere assunte a base della decisione) si evince che i riscontrati
difetti sono derivati da carenze costruttive (difettosa realizzazione
dell’isolamento e dell’impermeabilizzazione del fabbricato, errata tempistica
dei lavori, utilizzo di materiali inadeguati, non corretta esecuzione della
messa in opera del primo solaio, errata collocazione degli elementi di
drenaggio delle acque meteoriche). Dei danni
conseguenti vanno quindi ritenuti responsabili in solido sia la ALFA sia la
società Tizio posto che l’art. 1669 c.c. si applica a tutti coloro che hanno
cagionato l’evento a nulla rilevando la natura e la diversità dei contributi
cui si ricollega la responsabilità (cfr. Cass. 28-10-1994 n. 8904): al
riguardo occorre osservare che l’appaltatore, quando opera come mero
esecutore dei lavori, nondimeno risponde per inosservanza delle regole
tecniche e di comune diligenza laddove, nel caso di specie, sia la scelta dei
materiali (vedasi contratti Tizio/ALFA) che l’errata tempistica
nell’esecuzione dei lavori appaiono addebitabili alla terza chiamata. Il danno,
ricalcolato - alla stregua della stima operata dal c.t.u. - in valori al
momento della sua verificazione (da collocarsi temporalmente alla data del
25-2-1998 e cioè della prima lettera di diffida da parte del legale
dell’attrice), ammonta ad euro 15.131,82 e corrisponde attualmente ad euro
16.732,44 cui debbono aggiungersi gli interessi legali sulla somma di euro
15.131,82 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ex art. 409
c.p.c. dal 25-2-1998 alla data della sentenza: sul totale così ottenuto vanno
ulteriormente aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza sino al
saldo definitivo. Quanto
alla posizione del Sempronio, chiamato a rispondere ex art. 2456 c.c.,
occorre rilevare che la responsabilità del liquidatore (il quale peraltro
risponde esclusivamente nei limiti dell’attivo distribuito ai soci: cfr.
Cass. 4-10-1999 n. 11021; Cass. 23-11-1978 n. 5489) ha natura sussidiaria
(cfr. Cass. 29-8-1987 n. 7139) e, ove sia stata convenuta in giudizio anche
la società cancellata, come nel caso di specie, la condanna può essere
pronunciata solo nei confronti di quest’ultima (in tal senso vedasi Cass.
13-11-1979 n. 5897; Cass. 28-9-1973 n. 2429). La
domanda proposta nei confronti del Sempronio va quindi rigettata e, di
conseguenza, quella di manleva da lui formulata nei confronti della società
Tizio non può essere esaminata. Quanto
infine alla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni per
lesione dell’immagine commerciale ed interruzione dell’attività in relazione
ai lavori di ripristino da effettuare, occorre osservare che, per
l’accoglimento della stessa, è sufficiente l’accertamento di un fatto
potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (cfr. Cass. 29-3-1999 n.
2986; Cass. 7-2-1998 n. 1298) chiaramente evincibile dalla documentazione
fotografica e dalle risultanze della c.t.u.. Le spese,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza sussistendo giusti
motivi, anche in considerazione del comportamento negoziale tenuto, per
operarne l’integrale compensazione nei rapporti fra l’attrice ed il Sempronio
e fra costui e la terza chiamata. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così
provvede: condanna,
in solido fra loro, la ALFA s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore
nonché la società F.lli Tizio s.n.c. di Tizio Marco, in persona del legale
rappresentante, a pagare in favore dell’attrice l’importo di euro 16.732,44
oltre ad interessi al tasso legale sulla somma di € 15.131,82 rivalutata
annualmente secondo gli indici Istat ex art. 409 c.p.c. dal 25-2-1998 alla
data della sentenza ed oltre agli interessi legali sul totale così ottenuto
dalla data della sentenza sino al saldo definitivo; condanna
la ALFA s.r.l. in liquidazione e la società F.lli Tizio s.n.c. di Tizio Marco
in solido fra loro a risarcire all’attrice i danni da lesione dell’immagine
commerciale e da sospensione dell’attività da liquidarsi in separato
giudizio; respinge
la domanda proposta nei confronti di Sempronio Giorgio e, conseguentemente,
quella di manleva da costui proposta; condanna
in solido la ALFA s.r.l. in liquidazione e la F.lli Tizio s.n.c. di
Tizio Marco a rifondere all'attrice le spese di lite liquidandole in
complessivi euro 6.606,60 di cui € 2.984,91 per spese (comprese quelle di
c.t.u.), € 1.887,68 per diritti ed € 1.734,01 per onorari, oltre al rimborso
forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per
legge; compensa integralmente le spese
di lite nei rapporti fra l’attrice ed il Sempronio e fra costui e la terza
chiamata. |