Circolazione stradale - Guida sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti - Diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice ex art. 18
co. II l. n. 990/1969 - Facoltatività degli accertamenti ex art. 187 c.d.s. -
Concetto e prova dello stato di ebbrezza. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza del Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi 9 aprile 2003. Svolgimento
del processo Con
atto di citazione notificato in data 18-4-2000 la compagnia Vittoria
Assicurazioni assumeva che il 15-1-1999 era in corso con Rossi Anna Maria una
polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile derivante
dalla circolazione del veicolo Hyundaj Lantra targato AR 390 PZ alla cui
guida, quel giorno, si trovava Bianchi Luca. La
società attrice affermava che costui aveva provocato in Brescia uno scontro
frontale avendo invaso l’opposta corsia di marcia su cui stava transitando
l’auto Volkswagen Golf targata BS 944418 condotta dal proprietario Agosti
Giorgio e sulla quale viaggiavano come trasportati Agosti Giorgio, Carli Aldo
e Franco Sesti. Poiché i
Vigili Urbani di Brescia, intervenuti per i rilievi di rito, avevano
contestato al Bianchi la violazione di cui agli artt. 142 e 187 c.d.s. ed
avendo la compagnia provveduto a liquidare i danni subiti dagli occupanti
della Golf, quest’ultima agiva in rivalsa nei confronti dei convenuti ai
sensi degli artt. 12 delle condizioni generali di contratto e 18 l. 990/69
onde ottenere il rimborso delle somme erogate e di quanto ancora da
corrispondere. I
convenuti si costituivano affermando che la fattispecie era disciplinata
dall’art. 1917 c.c., che l’incidente doveva attribuirsi alla concorrente
responsabilità dei due conducenti atteso che Agosti Giorgio avrebbe viaggiato
ad alta velocità e che né lui né i passeggeri avrebbero tenuto allacciate le
cinture di sicurezza ed infine che mancava la prova che il Bianchi avesse
guidato sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Esperita l'istruttoria orale la
causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in
epigrafe riportate. Motivi La
domanda è fondata e merita accoglimento. In primo
luogo va evidenziato che la responsabilità per la causazione dell’incidente
va integralmente attribuita al comportamento dell’Bianchi che, con il veicolo
Hyundaj, invase l’opposta corsia di marcia andando così a scontrarsi con il
conducente della Golf: tanto risulta dalle dichiarazioni rese
nell’immediatezza del fatto all’autorità di polizia dagli informatori Mosconi
Domenica e Rosa Pierluigi che procedevano dietro il Bianchi nonché dagli
obiettivi rilievi effettuati dagli agenti intervenuti. L’accertamento
della esclusiva colpa dell’Bianchi nella causazione dell’incidente e la
circostanza che dal rapporto e dalle modalità dell’evento non emergano
rilievi circa la condotta di guida dell'Agosti Giorgio comportano la
liberazione di quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità
fissata dall’art. 2054 c.c. (cfr. Cass. 11-5-1999 n. 4648). Ciò
premesso va detto che alla stregua dell’art. 12 delle condizioni generali di
contratto e dell’art. 18 co. II l. 990/69 la compagnia assicuratrice della
r.c.a. ha il diritto di rivalsa ove l’incidente sia stato provocato dal
conducente che abbia guidato in stato di ebbrezza derivante dall’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Premesso
che il concetto di ebbrezza è quello che si riferisce allo stato di chi versi
in una qualunque disarmonia psico-fisica, determinata dall’ingestione di
sostanze alcoliche o stupefacenti, per cui venga a difettare la prontezza dei
riflessi o la valutazione delle contingenze indispensabili per una sicura
guida del veicolo (cfr. Cass. Pen. 10-7-1979 n. 1538), va rilevato che la
violazione del precetto di cui all’art. 187 c.d.s. può essere ritenuta
sussistente in base all’adeguata valutazione di tutti gli elementi idonei a
provare lo stato di ebbrezza desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla
sua condotta di guida, senza che gli accertamenti previsti da tale articolo
ne costituiscano prova esclusiva, come si desume dal fatto che gli stessi
sono facoltativi (cfr. per l’analoga ipotesi prevista dall’art. 186 c.d.s.
Cass. 23-10-1997 n. 10426; Cass. 12-8-1997 n. 7538; Cass. 30-6-1997 n. 5832). Nel caso
di specie va evidenziato da un lato che la strada percorsa era rettilinea,
adeguatamente illuminata e senza anomalie, che gli informatori hanno
dichiarato che il Bianchi procedeva a zig-zag tanto che, poco prima, era
stato fortunosamente evitato analogo incidente, che costui non ricordava
nulla delle modalità dell’incidente, che egli faceva abitualmente uso di
metadone (vedasi dichiarazioni rese dalla madre) ed infine che, per il
sinistro occorso, il convenuto è stato sottoposto a procedimento penale per
guida in stato di ebbrezza. Tali
elementi unitariamente valutati fanno ritenere che il conducente della
Hyundaj si fosse posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
sicchè l’esito positivo dell’esame delle urine effettuato solo tre giorni
dopo l’incidente, come rimarcato dalla difesa dei convenuti, assume carattere
neutrale rispetto al quadro indiziario sopra delineato, senza peraltro
inficiarlo. In
difetto di ogni contestazione circa il quantum della liquidazione operata
dalla compagnia e tenuto conto che la medesima avrà cercato di limitare gli
esborsi anche in considerazione dell’incertezza circa le possibilità di
recupero di quanto erogato, può ritenersi congrua la pretesa azionata
complessivamente pari ad euro 46.852,76 ed adeguatamente comprovata dalle
quietanze in atti: tale importo va maggiorato degli interessi al tasso legale
dal 18-4-2000 sino al saldo definitivo, esclusa la rivalutazione monetaria
trattandosi di debito di valuta. Le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il
Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: dichiara
che l’incidente per cui è causa è stato determinato dalla esclusiva condotta
colposa di Bianchi Luca; condanna
i convenuti, in solido fra loro, a pagare alla società attrice la somma di
euro 46.852,76 oltre agli interessi al tasso legale dal 18-4-2000 sino al
saldo definitivo; condanna i convenuti, in solido
fra loro, a rifondere alla compagnia Vittoria Assicurazioni le spese di lite
liquidandole in complessivi euro 3.485,85 di cui € 213,61 per spese, €
1.217,76 per diritti, € 1.757,00 per onorari ed € 297,48 per rimborso
forfetario delle spese ex art. 15 T.P., oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per
legge. |