Intervento chirurgico per cataratta - Complicanze intraoperatorie - Perdita irreversibile dell'organo - Intervento di routine - Responsabilità del medico chirurgo per colpa lieve ex art. 1176 c.c. - Sussistenza - Onere della prova.

 

Tribunale di Mantova – Sentenza del Giudice Unico Dott. Laura De Simone 7 settembre 2002.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bianchi Paola, con atto di citazione notificato in data 24.1.1996, conveniva in giudizio il dott.Verdi Alfio, di professione medico specialista in oftalmologia, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni  derivati all'attrice per le conseguenze riportate in esito ad un intervento chirurgico per cataratta in occhio sinistro effettuato il 9.9.1993.

L’attrice esponeva che le complicanze intraoperatorie intervenute nel corso dell'intervento eseguito dal dott.Verdi avevano determinato un decorso sfavorevole con successiva comparsa di distacco retinico trazionale. Veniva quindi sottoposta ad ulteriori interventi chirurgici che tuttavia non riuscivano a emendare i danni provocati dall'operazione di cataratta e ad impedire la perdita irreversibile dell'occhio sinistro.

Concludeva l’attrice affermando la sussistenza del nesso di causalità tra il primo atto operatorio e il danno riportato e chiedendo l'accertamento della responsabilità del professionista e la condanna del medesimo al risarcimento del  danno patrimoniale, biologico e morale subito.

Si costituiva in giudizio Verdi Alfio insistendo per il rigetto delle domande proposte, eccependo l’insussistenza di un comportamento colposo del sanitario,  contestando la quantificazione dei danni esposti da parte attrice e rilevando che la comparsa di un distacco di retina dopo un intervento di cataratta era una complicanza possibile, seppure infrequente, e che di tale evenienza la paziente era stata resa edotta prima dell'operazione.

Il procedimento veniva istruito mediante l’espletamento di due consulenze medico-legali sulla persona dell’attrice.

Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 30.4.2002, in cui era concesso alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti per il deposito di note di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto premesso che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla prescrizione dell’intervento eseguito. Bianchi Paola era affetta in entrambi gli occhi da cataratta, con conseguente progressiva perdita di visus, per cui l’indicazione all’operazione eseguita doveva ritenersi corretta.

In ordine alle modalità di esecuzione dell’intervento ed in ordine al comportamento tenuto dal sanitario in occasione dello stesso, questo giudicante ritiene di far proprie le risultanze, all'incirca corrispondenti, delle due consulenze medico legali esperite, quand'anche nel prosieguo si farà particolare riferimento all'elaborato del dott.Alberto Rossi, in quanto più puntuale e motivato.

Deve essere in questa sede rigettata l'eccezione di nullità della consulenza del dott.Rossi, risultando dai chiarimenti offerti dal CTU con nota dell'8.1.2002, e soprattutto dalle stesso osservazioni del CTP dott.Alberti in data 25.5.2001, che il CTU ha assolto all'onere posto a suo carico- a mente dell'art.90 disp.att.c.p.c.- di comunicare ai consulenti di parte dell'inizio delle operazioni peritali, non rilevando ai fini che qui interessano le ragioni che hanno indotto il CTP, ritualmente convocato, ad allontanarsi dal convegno peritale e ben potendo, in ogni caso, il medesimo depositare osservazioni ai sensi degli artt.194 e 195 c.p.c..

Neppure di pregio appaiono le considerazioni relative alla facoltà di astensione del CTU o alla possibilità, di cui le parti non si sono avvalse, di ricusazione del medesimo, non emergendo in alcun modo dalla documentazione in atti la sussistenza di motivi di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico assegnato.

Passando al merito, va osservato che il dott.Rossi, nel valutare la condotta del dott.Verdi, afferma che vi è stata "imperizia nella gestione della complicanza intraoperatoria avvenuta durante l'intervento del 9.9.1993, a causa della particolare consistenza del cristallino: la rottura della capsula con lussazione del nucleo nel vitreo. La facoemulsificazione è stata proseguita in presenza di un'ampia apertura capsulare con conseguente dispersione di frammenti nel vitreo e fuoriuscita dello stesso in camera anteriore, inoltre non è stata eseguita un'adeguata vitrectomia anteriore,…Tutto ciò ha concorso al verificarsi di un distacco retinico trazionale di difficile trattamento chirurgico, dovuto alla contrazione delle fibre vitreali incarcerate nel segmento anteriore e alla reazione infiammatoria facoanafilattica" (pag.10 dell'elaborato). Circa il comportamento post- operatorio del medico convenuto, il dott.Rossi afferma che la condotta del dott.Verdi è stata adeguata al caso avendo egli contattato tempestivamente un esperto chirurgo vitroretinico ed essendosi  attenuto alle indicazioni di quest'ultimo. Purtroppo, "quando si è intervenuti con la vitrectomia, la prognosi in rapporto al recupero funzionale era già assai scarsa".

Ciò posto, con riguardo alle risultanze peritali, si osserva che nel caso di specie la norma di riferimento al fine di valutare l’adempimento nella prestazione resa è il disposto dell’art.1176  c.c., dovendosi escludere l’applicabilità  al caso di specie dell'art. 2236 c.c.. Quest’ultima  norma  limita ai casi di dolo o colpa grave la responsabilita' del prestatore d'opera intellettuale, allorquando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta'.

La giurisprudenza ha specificato che la limitazione della responsabilità prevista dalla norma  citata trova applicazione solo quando la prestazione richiesta è di natura eccezionale, per non essere ancora stato il caso adeguatamente studiato dalla scienza e sperimentato (Cass.6937/96, Cass.8845/95). Nella fattispecie in esame, viceversa, dagli elaborati peritali in atti si evince che l’intervento eseguito era di tipo routinario e non ha implicato la soluzioni di particolari problematiche tecniche, con la conseguenza che il medico risponde del proprio comportamento colposo anche in ipotesi di colpa lieve.

 Essendo questo emerso dalle consulenze tecniche espletate, sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, deve ritenersi che l’attrice abbia assolto l’onere probatorio posto a suo carico, consistente appunto nel provare che l’intervento operatorio non era di speciale difficoltà e ciò nonostante ha portato ad un peggioramento delle pregresse condizioni di salute, dovendo presumersi l’inadeguatezza o la non diligente esecuzione della prestazione professionale,  sulla base del principio dell'id quod plerumque accidit (Cass.23.2.2000 n.2044). Nel caso concreto, peraltro, è altresì emerso lo specifico  comportamento colposo del sanitario, consistito principalmente nel  non aver modificato la tecnica chirurgica nel corso dell'intervento nonostante le complicanze sopraggiunte.

Sarebbe, inoltre, spettato  al medico convenuto fornire la prova contraria, cioe' dimostrare che la prestazione è stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo è stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica dell’ammalata, non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale (Cass. 16/11/93, n. 11287, Cass. 16/11/88 n.6220).

Poiché tale prova non è stata fornita, deve ritenersi accertata la responsabilità di Verdi Alfio per le lesioni provocate all’attrice in occasione dell’intervento chirurgico per cui è causa.

Anche in ordine alla quantificazione del danno subito da Bianchi Paola, questo giudicante ritiene che possano essere condivise le considerazioni espresse dal C.T.U. nominato dott.F.Rossi.

Il Consulente ha quantificato il periodo di inabilità temporanea totale in 54 giorni, il periodo di inabilità temporanea parziale in giorni 166 ed i postumi permanenti nella misura del 28%, non incidenti sulla capacità lavorativa specifica, e calcolati anche valutando il danno estetico dovuto all'opacizzazione della cornea.

 A Bianchi Paola va riconosciuto, in primo luogo, il diritto al risarcimento del danno biologico in quanto menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, da porsi in relazione all’evento lesivo.

In ordine alla liquidazione del medesimo, il giudicante deve rilevare che  questo Tribunale ha ritenuto di innovare il precedente orientamento e di adeguarsi al calcolo tabellare proposto dal Tribunale di Milano, sia per l’ampio consenso che tale modalità di calcolo ha ottenuto su tutto il territorio nazionale, sia soprattutto in quanto permette di coniugare i vantaggi di un calcolo rapido e di un risultato prevedibile con l’esigenza di mantenere una certa flessibilità del valore del punto.

Nel caso concreto, sulla base della valutazione peritale e della Tabella di liquidazione del danno biologico emanata dal Tribunale di Milano nel gennaio del 2002, tale danno può essere liquidato in complessivi € 66.183,69, somma attualizzata (alla data del fatto pari a €51.559,98), di cui  €2.231,28 per l’inabilità temporanea totale (Euro 41,32 al giorno per 54 giorni) e € 4.286,12 per l’invalidità temporanea parziale (Euro 25,82 al giorno per 166 giorni), nonché € 59.666,29 per i postumi permanenti, quantificati nella misura 28% in soggetto che all’epoca del fatto aveva 66 anni.

Va, infine, riconosciuto alla Bianchi il danno morale subiettivo (pretium doloris), senz’altro dovuto in riferimento al combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 II comma c.p., originando il pregiudizio subito da un fatto qualificabile come reato (lesioni colpose), quantificabile equitativamente – considerando le particolari sofferenze patite dalla danneggiata a causa della pluralità degli interventi subiti e dei ripetuti ricoveri ospedalieri - nel 30% dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, pari a €19.855,11, somma attualizzata che devalutata alla data del fatto è pari a €15.467,99.

La Bianchi ha altresì documentato di aver sostenuto esborsi per medicinali, visite specialistiche, viaggi e soggiorni per €4.665,70. L’importo esposto, non specificatamente contestato da parte convenuta, appare congruo in considerazione della tipologia ed entità del danno riscontrato.

Ciò posto, il danno complessivo subito dall'attrice, alla data del fatto, risulta corrispondente a € 71.693,67 (€51.559,98+ €15.467,99+ €4.665,70).

Conseguentemente Verdi Alfio deve essere condannata a pagare a Bianchi Paola l’importo di €71.693,67, oltre

…omissis…

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott.Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

§          accerta la responsabilità di Verdi Alfio per le lesioni subite da Bianchi Paola in seguito all’intervento chirurgico di cataratta eseguito il 9.9.1993 presso la casa di cura XXXX;

§         condanna Verdi Alfio al risarcimento dei danni patiti da Bianchi Paola e liquidati in €71.693,67, oltre …omississ…

§         condanna Verdi Alfio alla rifusione delle spese di lite sostenute da Bianchi Paola e liquidate in €13.420,21  di cui € 420,21 per spese , €6.000,00 per diritti, € 7.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

§         pone definitivamente a carico del convenuto le spese relative alle CTU espletate nel corso del giudizio.