Intervento chirurgico per cataratta - Complicanze intraoperatorie - Perdita
irreversibile dell'organo - Intervento di routine - Responsabilità del medico
chirurgo per colpa lieve ex art. 1176 c.c. - Sussistenza - Onere della prova. Tribunale di Mantova – Sentenza
del Giudice Unico Dott. Laura De Simone 7 settembre 2002. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Bianchi Paola, con atto di
citazione notificato in data 24.1.1996, conveniva in giudizio il dott.Verdi
Alfio, di professione medico specialista in oftalmologia, al fine di sentirlo
condannare al risarcimento dei danni derivati all'attrice per le
conseguenze riportate in esito ad un intervento chirurgico per cataratta in
occhio sinistro effettuato il 9.9.1993. L’attrice esponeva che le
complicanze intraoperatorie intervenute nel corso dell'intervento eseguito dal
dott.Verdi avevano determinato un decorso sfavorevole con successiva comparsa
di distacco retinico trazionale. Veniva quindi sottoposta ad ulteriori
interventi chirurgici che tuttavia non riuscivano a emendare i danni
provocati dall'operazione di cataratta e ad impedire la perdita irreversibile
dell'occhio sinistro. Concludeva
l’attrice affermando la sussistenza del nesso di causalità tra il primo atto
operatorio e il danno riportato e chiedendo l'accertamento della
responsabilità del professionista e la condanna del medesimo al risarcimento
del danno patrimoniale, biologico e morale subito. Si
costituiva in giudizio Verdi Alfio insistendo per il rigetto delle domande
proposte, eccependo l’insussistenza di un comportamento colposo del
sanitario, contestando la quantificazione dei danni esposti da parte
attrice e rilevando che la comparsa di un distacco di retina dopo un
intervento di cataratta era una complicanza possibile, seppure infrequente, e
che di tale evenienza la paziente era stata resa edotta prima
dell'operazione. Il
procedimento veniva istruito mediante l’espletamento di due consulenze
medico-legali sulla persona dell’attrice. Sulle conclusioni come sopra
riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 30.4.2002,
in cui era concesso alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito
di comparse conclusionali e di successivi venti per il deposito di note di
replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto premesso che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla prescrizione dell’intervento eseguito. Bianchi Paola era affetta in entrambi gli occhi da cataratta, con conseguente progressiva perdita di visus, per cui l’indicazione all’operazione eseguita doveva ritenersi corretta. In ordine alle modalità di esecuzione dell’intervento ed in ordine al comportamento tenuto dal sanitario in occasione dello stesso, questo giudicante ritiene di far proprie le risultanze, all'incirca corrispondenti, delle due consulenze medico legali esperite, quand'anche nel prosieguo si farà particolare riferimento all'elaborato del dott.Alberto Rossi, in quanto più puntuale e motivato. Deve essere in questa sede rigettata l'eccezione di nullità della consulenza del dott.Rossi, risultando dai chiarimenti offerti dal CTU con nota dell'8.1.2002, e soprattutto dalle stesso osservazioni del CTP dott.Alberti in data 25.5.2001, che il CTU ha assolto all'onere posto a suo carico- a mente dell'art.90 disp.att.c.p.c.- di comunicare ai consulenti di parte dell'inizio delle operazioni peritali, non rilevando ai fini che qui interessano le ragioni che hanno indotto il CTP, ritualmente convocato, ad allontanarsi dal convegno peritale e ben potendo, in ogni caso, il medesimo depositare osservazioni ai sensi degli artt.194 e 195 c.p.c.. Neppure di pregio appaiono le considerazioni relative alla facoltà di astensione del CTU o alla possibilità, di cui le parti non si sono avvalse, di ricusazione del medesimo, non emergendo in alcun modo dalla documentazione in atti la sussistenza di motivi di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico assegnato. Passando al merito, va osservato che il dott.Rossi, nel valutare la condotta del dott.Verdi, afferma che vi è stata "imperizia nella gestione della complicanza intraoperatoria avvenuta durante l'intervento del 9.9.1993, a causa della particolare consistenza del cristallino: la rottura della capsula con lussazione del nucleo nel vitreo. La facoemulsificazione è stata proseguita in presenza di un'ampia apertura capsulare con conseguente dispersione di frammenti nel vitreo e fuoriuscita dello stesso in camera anteriore, inoltre non è stata eseguita un'adeguata vitrectomia anteriore,…Tutto ciò ha concorso al verificarsi di un distacco retinico trazionale di difficile trattamento chirurgico, dovuto alla contrazione delle fibre vitreali incarcerate nel segmento anteriore e alla reazione infiammatoria facoanafilattica" (pag.10 dell'elaborato). Circa il comportamento post- operatorio del medico convenuto, il dott.Rossi afferma che la condotta del dott.Verdi è stata adeguata al caso avendo egli contattato tempestivamente un esperto chirurgo vitroretinico ed essendosi attenuto alle indicazioni di quest'ultimo. Purtroppo, "quando si è intervenuti con la vitrectomia, la prognosi in rapporto al recupero funzionale era già assai scarsa". Ciò
posto, con riguardo alle risultanze peritali, si osserva che nel caso di
specie la norma di riferimento al fine di valutare l’adempimento nella
prestazione resa è il disposto dell’art.1176 c.c., dovendosi escludere
l’applicabilità al caso di specie dell'art. 2236 c.c..
Quest’ultima norma limita ai casi di dolo o colpa grave la
responsabilita' del prestatore d'opera intellettuale, allorquando la
prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficolta'. La
giurisprudenza ha specificato che la limitazione della responsabilità
prevista dalla norma citata trova applicazione solo quando la
prestazione richiesta è di natura eccezionale, per non essere ancora stato il
caso adeguatamente studiato dalla scienza e sperimentato (Cass.6937/96,
Cass.8845/95). Nella fattispecie in esame, viceversa, dagli elaborati
peritali in atti si evince che l’intervento eseguito era di tipo routinario e
non ha implicato la soluzioni di particolari problematiche tecniche, con la conseguenza
che il medico risponde del proprio comportamento colposo anche in ipotesi di
colpa lieve. Essendo
questo emerso dalle consulenze tecniche espletate, sulla base dei più recenti
orientamenti giurisprudenziali, deve ritenersi che l’attrice abbia assolto
l’onere probatorio posto a suo carico, consistente appunto nel provare che
l’intervento operatorio non era di speciale difficoltà e ciò nonostante ha
portato ad un peggioramento delle pregresse condizioni di salute, dovendo
presumersi l’inadeguatezza o la non diligente esecuzione della prestazione
professionale, sulla base del principio dell'id quod plerumque accidit
(Cass.23.2.2000 n.2044). Nel caso concreto, peraltro, è altresì emerso lo
specifico comportamento colposo del sanitario, consistito principalmente
nel non aver modificato la tecnica chirurgica nel corso dell'intervento
nonostante le complicanze sopraggiunte. Sarebbe,
inoltre, spettato al medico convenuto fornire la prova contraria, cioe'
dimostrare che la prestazione è stata eseguita idoneamente e l'esito
peggiorativo è stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed
imprevedibile oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica
dell’ammalata, non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza
professionale (Cass. 16/11/93, n. 11287, Cass. 16/11/88 n.6220). Poiché
tale prova non è stata fornita, deve ritenersi accertata la responsabilità di
Verdi Alfio per le lesioni provocate all’attrice in occasione dell’intervento
chirurgico per cui è causa. Anche in
ordine alla quantificazione del danno subito da Bianchi Paola, questo
giudicante ritiene che possano essere condivise le considerazioni espresse
dal C.T.U. nominato dott.F.Rossi. Il
Consulente ha quantificato il periodo di inabilità temporanea totale in 54 giorni,
il periodo di inabilità temporanea parziale in giorni 166 ed i postumi
permanenti nella misura del 28%, non incidenti sulla capacità lavorativa
specifica, e calcolati anche valutando il danno estetico dovuto
all'opacizzazione della cornea. A
Bianchi Paola va riconosciuto, in primo luogo, il diritto al risarcimento del
danno biologico in quanto menomazione dell’integrità psico-fisica della
persona in sé e per sé considerata, da porsi in relazione all’evento lesivo. In ordine alla liquidazione del medesimo,
il giudicante deve rilevare che questo Tribunale ha ritenuto di
innovare il precedente orientamento e di adeguarsi al calcolo tabellare
proposto dal Tribunale di Milano, sia per l’ampio consenso che tale modalità
di calcolo ha ottenuto su tutto il territorio nazionale, sia soprattutto in
quanto permette di coniugare i vantaggi di un calcolo rapido e di un
risultato prevedibile con l’esigenza di mantenere una certa flessibilità del
valore del punto. Nel caso concreto, sulla base della valutazione peritale e della Tabella di liquidazione del danno biologico emanata dal Tribunale di Milano nel gennaio del 2002, tale danno può essere liquidato in complessivi € 66.183,69, somma attualizzata (alla data del fatto pari a €51.559,98), di cui €2.231,28 per l’inabilità temporanea totale (Euro 41,32 al giorno per 54 giorni) e € 4.286,12 per l’invalidità temporanea parziale (Euro 25,82 al giorno per 166 giorni), nonché € 59.666,29 per i postumi permanenti, quantificati nella misura 28% in soggetto che all’epoca del fatto aveva 66 anni. Va,
infine, riconosciuto alla Bianchi il danno morale subiettivo (pretium
doloris), senz’altro dovuto in riferimento al combinato disposto degli artt.
2059 c.c. e 185 II comma c.p., originando il pregiudizio subito da un fatto
qualificabile come reato (lesioni colpose), quantificabile equitativamente –
considerando le particolari sofferenze patite dalla danneggiata a causa della
pluralità degli interventi subiti e dei ripetuti ricoveri ospedalieri - nel
30% dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, pari a €19.855,11,
somma attualizzata che devalutata alla data del fatto è pari a €15.467,99. La
Bianchi ha altresì documentato di aver sostenuto esborsi per medicinali,
visite specialistiche, viaggi e soggiorni per €4.665,70. L’importo esposto,
non specificatamente contestato da parte convenuta, appare congruo in
considerazione della tipologia ed entità del danno riscontrato. Ciò
posto, il danno complessivo subito dall'attrice, alla data del fatto, risulta
corrispondente a € 71.693,67 (€51.559,98+ €15.467,99+ €4.665,70). Conseguentemente
Verdi Alfio deve essere condannata a pagare a Bianchi Paola l’importo di
€71.693,67, oltre …omissis… P.Q.M. Il
Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott.Laura De Simone,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così giudica: §
accerta la
responsabilità di Verdi Alfio per le lesioni subite da Bianchi Paola in
seguito all’intervento chirurgico di cataratta eseguito il 9.9.1993 presso la
casa di cura XXXX; §
condanna Verdi
Alfio al risarcimento dei danni patiti da Bianchi Paola e liquidati in
€71.693,67, oltre …omississ… §
condanna Verdi
Alfio alla rifusione delle spese di lite sostenute da Bianchi Paola e liquidate
in €13.420,21 di cui € 420,21 per spese , €6.000,00 per diritti, €
7.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge; §
pone
definitivamente a carico del convenuto le spese relative alle CTU espletate
nel corso del giudizio. |