Assegno bancario protestato -
Pubblicazione sul bollettino provinciale dei protesti - Ricorso ex art. 700
c.p.c. per l'inibizione della pubblicazione - Fumus boni juris -
Insussistenza. Tribunale di Mantova – 6 novembre 2002 - Provvedimento
del Giudice Designato Dott. Laura De Simone. IL GIUDICE a scioglimento della riserva di
cui al verbale d’udienza del 29 ottobre 2002, rilevato
che il ricorrente con ricorso ex art.700 c.p.c. deduceva di aver consegnato
un assegno bancario per l’importo di £.6.662.850 a tale Bianchi Paolo, promotore
finanziario della Alfa, con sede in Brescia al fine di ottenere un
finanziamento da detta ditta, ma successivamente non aveva ricevuto notizie
con riguardo all’erogazione del finanziamento ed aveva anzi riscontrato
l’inesistenza della ditta Alfa, mentre l’assegno consegnato era stato posto
all’incasso e protestato, per cui chiedeva al Giudice di inibire alla
Camera di Commercio la pubblicazione del protesto nel bollettino provinciale,
in considerazione della truffa perpetrata e del grave danno alla reputazione
commerciale che avrebbe potuto derivare al Rossi, osservato che la tutela ex art.700 c.p.c. invocata, per insegnamento della Corte Costituzionale (Sent.n.151 del 21.4.1994) può essere apprestata unicamente in favore del debitore al quale non sia imputabile il mancato pagamento – come nel caso di assegno bancario illegittimamente sottratto e contraffatto – e non già al soggetto che in piena coscienza e volontà abbia consegnato un assegno ad altra persona, quand’anche egli successivamente alla consegna ritenga non più sussistente l’obbligazione sottostante, poiché in tal caso il protesto – che è atto dovuto del Pubblico Ufficiale volto unicamente a constatare la mancata accettazione o il mancato pagamento con funzione di consentire al possessore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso - deve ritenersi essere stato regolarmente e legittimamente levato, con conseguente insussistenza di un diritto alla non pubblicazione del medesimo, valutato pertanto che non
sussiste il fumus boni iuris della pretesa azionata e risulta dunque
superflua la verifica della sussistenza dell’ulteriore presupposto del
periculum in mora, visti gli
artt.669 septies e 700 c.p.c., RIGETTA la
domanda proposta. Manda
alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Mantova, 6 novembre 2002
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