Credito fondiario - Esecuzione immobiliare -
Opposizione a piano di riparto ex art. 512 c.p.c. - Crediti del curatore
fallimentare per l'I.C.I. relativa al periodo di possesso dell'immobile -
Prededuzione - Ammissibilità. Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice unico Dott.
Attilio dell'Aringa - Sentenza del giorno 4 novembre 2003. La massima: La prededucibilítà in sede fallimentare dell'I.C.I.
dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento concorsuale
(art. 10 com. 6°, d. lgs. 30.12.1992 n. 504) trova un chiaro e sicuro
fondamento nella modalità di esazione di tale imposta, che a termini della
disposizione in predicato deve essere "prelevata, nel complessivo
ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita”, nell'implicita imposizione dell'obbligo di
pagamento al Curatore, che quale organo della procedura fallimentare è il solo legittimato ad effettuare prelievi dal ricavato della
vendita, nella conseguente riconducibilità delle relative spese
tra quelle menzionate dall'art. 111 n. 1) l. fall., connotandosi come atti compiuti
per l’amministrazione del fallimento anche quelli consistiti
nell'assolvere agli oneri fiscali gravanti sui beni compresi nella massa
attiva. Le
spese sostenute dal curatore per il pagamento dell'I.C.I. dovuta per il
periodo di possesso degli immobili oggetto di esecuzione immobiliare promossa
da Istituto di Credito Fondiario devono essere assegnate al fallimento in
prededuzione. Il
testo integrale: il testo integrale: omissis SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 512 c.p.c. a
questo Tribunale, depositato il 27.3.2000 e notificato il 12-13.4.2000, il
Fallimento della soc. ALfa di Bianchi A. e C. s.n.c. nonché dei soci Bianchi
A. e Rossi D. ed il Fallimento di Verdi Paola, premettendo: • che con atti 27.5.1999 erano
intervenuti nell'esecuzione immobiliare n. 210/94, esperita in veste di
esercente il credito fondiario da Mondobanca S.P.A. per partecipare alla
distribuzione della somma di £ 205.298.000, ricavata dalla vendita di un
immobile sito in Magnacavallo (MN) ed appartenente anche a Rossi
D. e Verdi Paola, rivendicando il Fallimento della soc. Alfa e dei soci
un credito di £ 10.427.000 e il Fallimento di Verdi Paola un credito di £
9.412.000, in prededuzione od in subordine in via privilegiata ex art. 2772 c.c. per aver dovuto il Curatore provvedere al.pagamento dell'I.C.I. per il
periodo di durata• delle procedure concorsuali
o per quelle maggiori somme altrimenti versate - che il 19.11.1999 avevano ricevuto la comunicazione
del progetto di distribuzione con il quale non era stata assegnata loro
alcuna somma nonostante l'art. 10 com. 6° d. legs. 504/92 obbligasse il Curatore a pagare l'imposta per tutti gli
anni di possesso dell'immobile nel corso del procedimento ed a prelevarla dal
prezzo ottenuto dalla vendita del bene chiedevano
l'accoglimento delle epigrafate loro istanze. Si costituiva Mondobanca S.p.A.
resistendo al ricorso e replicando che l'art. 10 com. 6° d. lgs. 30.12.1992
n. 504 non innovava rispetto alla disciplina codicistica dei privilegi e in
particolare all'art. 2772 com. 3° c.c., il quale anteponeva le ipoteche ai
privilegi speciali immobiliari acquisiti successivamente all'iscrizione di
esse. Espletati gli incombenti istruttori
la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni innanzi trascritte. MOTIVI
DELLA DECISIONE La prededucibilítà in sede
fallimentare dell'I.C.I.. ""dovuta per ciascun anno di possesso rientrante
nel periodo di durata del procedimento [concorsuale]"", come recita l'art. 10
com. 6° del d. lgs. 30.12.1992 n. 504, trova un chiaro e sicuro fondamento
nella modalità di esazione di tale imposta, che a termini della disposizione
in predicato deve essere "prelevata, nel complessivo ammontare, sul
prezzo ricavato dalla vendita”, nell'implicita imposizione dell'obbligo di
pagamento al Curatore, che quale organo della procedura fallimentare è il solo legittimato ad effettuare prelievi dal ricavato della
vendita, nella conseguente riconducibilità delle relative spese
tra quelle menzionate dall'art. 111 n. 1) l. fall., connotandosi come atti
compiuti per l’amministrazione del fallimento anche quelli consistiti nell'assolvere
agli oneri fiscali gravanti sui beni compresi nella massa attiva. La spettanza della prededuzione non può inoltre essere
negata neppure se l'immobile è stato oggetto di un'esecuzione
individuale intrapresa da un istituto di un credito fondiario, vuoi perché
quest'ultimo gode di un privilegio esclusivamente processuale, vuoi perché
l'art. 42 com. 1° r.d. 16.7.1905 n. 646 e l'art. 41 com. 3° d. lgs. 1.9.1993
n. 385 (attualmente vigente) sanciscono la preminenza dei crediti di natura
fiscale su quelli delle banche erogatrici del credito fondiario laddove L'obiezione che il privilegio
speciale immobiliare previsto dall'art. 2772 c.c. assiste anche il credito
afferente all’I.C.I. maturata in costanza di fallimento non ha pregio o non è
comunque decisiva poiché non esiste incompatibilià fra la qualità di credito
privilegiato"e quella di credito
prededucibile, ossia appartenente ad una categoria suscettiva di suddivisione
al suo interno tra crediti chirografari e crediti privilegiati, graduabili a
loro volta in ragione del rango del privilegio (v. Cass. 9.4.1984 n. 2268). Il progetto di distribuzione va dunque dichiarato
Illegittimo e modificato distribuendo il ricavato di £ 205.298.000 nel modo
seguente: assegnazione di £ 28.649.398 in prededuzione a Mondobanca S.p.A.,
assegnazione di £ 10.427.000 in prededuzione al Fallimento della soc. Alfa, e
dei soci Bianchi A. e Rossi D., assegnazione di £ 9.412.000 in prededuzione
al Fallimento di Verdi Paola, assegnazione dei residuo a Mondobanca S.P.A.
creditrice ipotecaria. L'adeguamento del progetto di distribuzione alle
statuzioni racchiuse nella odierna sentenza dovrà essere disposto dal G.E.
adito entro il termine fissato dall'art. 627 c.p.c. con l'atto di riassunzione
del processo esecutivo rimasto sospeso a mente dell'art. 512 com. 2° c.p.c. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente giudicando, dichiara illegittimo il progetto di distribuzione in
data 14.10.1999 relativo all'esecuzione immobiliare n. 210/94 laddove non
assegna in prededuzione al Fallimento della soc. Alfa, e dei soci Bianchi A.
e Rossi D. la somma di £ 10.427.000 pari a € 5.385,10 e non assegna. in prededuzione
al Fallimento di Verdi Paola la somma di £ 9.412.000, pari a € 4.860,89 condanna Mondobanca S.p.A., con sede in Milano, in
persona del legale rappresentante, a rifondere ai Fallimenti ricorrenti le
spese del giudizio liquidate in € 3.587,78 (oltre IVA e CPA come per legge)
di cui 129,11 per esborsi, 488,67 per anticipazioni, 1.200,00 per diritti,
1.500,00 per onorari, 270,00 per rimborsi forfetari. Mantova 4.11.2003 |