Separazione coniugi - Usufrutto - Accessione - Assegnazione della casa
coniugale della quale il coniuge non assegnatario è usufruttuario -
Ammissibilità. Opponibilità del provvedimento di assegnazione al terzo
titolare di diritto reale acquisito in epoca successiva all'assegnazione.
Diritto dell'usufruttuario di conseguire il possesso della cosa previo
inventario e garanzia ex art. 1002 c.c. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza del Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi 4 febbraio 2003. ...omississ... ...l’art. 155 c.c. ha carattere di norma eccezionale e
consente di assegnare la casa familiare al coniuge affidatario ancorché non
sia il titolare o l’esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o
personale) o del diritto di proprietà ed è dettata nell’esclusivo interesse
della prole minorenne o comunque nell’ipotesi di mancanza di autosufficienza
economica dei figli. Nondimeno l’opponibilità del provvedimento di
assegnazione nei confronti del terzo titolare di un diritto reale ricorre
solo quando la titolarità sia stata acquisita dopo l’indicato provvedimento
mentre nel caso in cui l’acquisto del diritto sia anteriore questo non può
essere pregiudicato dall’assegnazione dovendo l’opponibilità corrispondere al
contenuto del titolo preesistente (vedasi per l’affermazione di tale
principio Cass. 20-10-1997 n. 10258; Cass. 27-5-1994 n. 5236; Cass. 2-2-1993
n. 1258). Ne deriva che il conflitto fra le rispettive posizioni
soggettive deve essere risolto alla stregua della ordinaria disciplina
dettata in materia di usufrutto. Orbene va osservato che, ai sensi dell’art. 982 c.c.,
l’usufruttuario ha diritto a conseguire il possesso della cosa nei limiti
peraltro di quanto statuito dall’art. 1002 c.c. che onera il titolare del
diritto reale di fare l’inventario e di prestare idonea garanzia, in mancanza
dei quali adempimenti egli non può conseguire il possesso. Vai al testo integrale della sentenza |