Ingiunzione di pagamento –
Opposizione – Eccezione di litispendenza o continenza con giudizio di
accertamento negativo del credito – Criterio della prevenzione – Deroga
convenzionale alla competenza per territorio – Pluralità di domande –
Cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive contenute in comparsa
conclusionale – Incompetenza del giudice del giudizio. Tribunale di Mantova, Sez. I
civile – Giudice unico Dott. Andrea Gibelli –Sentenza del giorno 1 luglio
2002. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel
ricorso per decreto ingiuntivo in data 13/7/00 (dep. il 14/7/00) la Banca
Nazionale del Lavoro S.p.a., Filiale di Mantova in persona del Direttore pro
tempore, esponeva: 1) di
essere creditrice di Bianchi Paolo, residente in Magnacavallo, titolare
dell’omonima impresa individuale con sede in Magnacavallo nonché dei
fideiussori Bianchi Carlo, residente in Magnacavallo, e Verdi Sabrina, pure
residente in Magnacavallo, della complessiva somma di £.390.410.000 come
risultava dal seguente dettaglio: scoperto
di conto corrente n.23490 con interessi al
30/6/00 £.49.961.654 scoperto
di conto corrente n.284738 con interessi al 30/6/00
£.42.020.000 scoperto di
conto corrente n.285906 con interessi al 30/6/00 £.200.000.000 prestito
agrario n.4100 00333476000000 concesso in data 26/6/00 valuta 27/6/00
£.98.428.356= 2) che il
credito era fondato su prova scritta come risultava dalla documentazione
dimessa; 3) che,
revocati gli affidamenti ed invitati i debitori all’adempimento delle proprie
obbligazioni, questi non vi avevano provveduto; 4) che la
proprietà immobiliare intestata a Bianchi Paolo ed Bianchi Carlo era gravata
da ipoteche giudiziali iscritte in data 11/7/00 a favore della Banca di
Credito Cooperativo Agro Bresciano; 5) che
esisteva pertanto serio pericolo, nel ritardo, di grave pregiudizio per le
ragioni di credito della Banca ricorrente. Con
decreto in data 15/7/2000, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Mantova ingiungeva a Bianchi Paolo, Bianchi Carlo e Verdi Sabrina di pagare
immediatamente in via tra loro solidale alla Banca Nazionale del Lavoro
S.p.a. la somma di £.390.410.010 oltre interessi convenzionali ai tassi e con
le decorrenze indicate nel ricorso nonché le spese e competenze del
procedimento liquidate in £.3.139.600 oltre rimborso spese generali e
successive occorrende. Avverso
tale decreto proponevano opposizione Bianchi Paolo, Bianchi Carlo e Verdi
Sabrina i quali preliminarmente eccepivano l’esistenza di litispendenza o
quantomeno di continenza in quanto ogni questione inerente la sussistenza e
l’entità dei crediti di cui all’ingiunzione era stata precedentemente
devoluta ad altro giudice. Infatti gli opponenti, con citazione notificata il
24 luglio 2000, avevano convenuto la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. avanti
al Tribunale di Roma e la causa aveva ad oggetto l’accertamento negativo
degli stessi crediti di cui all’ingiunzione. Gli opponenti chiedevano quindi
l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Si costituiva ritualmente
l’ingiungente opposta che rilevava come il riconoscimento del rapporto di
continenza avrebbe potuto portare soltanto ad una pronuncia di sospensione
della presente causa in attesa della definizione di quella pendente avanti il
Tribunale di Roma. La B.N.L. S.p.a. chiedeva quindi l’accoglimento delle
sopra riportate conclusioni. Con ordinanza in data 21/2/2001 il G.I.,
rilevato che avanti il Tribunale di Roma la B.N.L. S.p.a. aveva eccepito
l’incompetenza per territorio di quel Giudice, rinviava all’udienza del
29/5/2001 per conoscere la decisione sul punto del Tribunale di Roma,
impregiudicata ogni decisione in ordine all’eccezione pregiudiziale sollevata
dagli opponenti. Gli opponenti depositavano poi in data 22/3/2001 “istanza
per modifica di ordinanza” con la quale rilevavano tra l’altro che il
Tribunale di Roma aveva ritenuto che:”… l’eccezione di incompetenza
territoriale sollevata dalla convenuta non appare idonea a definire il
giudizio giacchè dalla clausola apposta ai contratti intercorsi tra le parti
che attribuiva la competenza a conoscere le controversie scaturenti
all’Autorità giudiziaria del luogo in cui si trovava la dipendenza della
B.N.L. che aveva eseguito le operazioni non emergeva in modo inequivoco la
volontà delle parti di considerare tale foro come esclusivo ai sensi
dell’art.29 comma II c.p.c. …” e chiedevano la fissazione di udienza di
precisazione delle conclusioni. Il G.I. rinviava ogni decisione alla già
fissata udienza del 29/5/2001. La causa, a seguito di rinvio di ufficio,
perveniva quindi all’udienza del 6/11/2001 all’esito della quale veniva
fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni
come sopra riportate, all’udienza del 26/3/2002 la causa veniva trattenuta
per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.. MOTIVI DELLA DECISIONE La difesa
dell’ingiungente opposta ha ravvisato nella comparsa conclusionale degli
opponenti espressioni “sconvenienti ed offensive” ed ha chiesto al Giudice di
volerne disporre la cancellazione “con ogni conseguente provvedimento ex
art.89 c.p.c. e/o 598 c.p.” Al
riguardo si rileva che a norma dell’art.82,2° comma c.p.c., il potere del
Giudice di disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed
offensive riguarda la fase istruttoria; ancora si rileva che in tema di
risarcimento del danno per le espressioni offensive contenute negli atti del
processo quando i danni si manifestano in uno stadio processuale in cui non è
possibile farli valere tempestivamente avanti al Giudice di merito (come nel
caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale
del giudizio di primo grado) l’azione di danni per responsabilità processuale
può essere proposta davanti al Giudice competente secondo le norme ordinarie
(Cass. Civ. Sez. III 7/8/2001 n.10916). Ciò
premesso si osserva quanto segue. L’eccezione
di continenza sollevata dalla difesa degli opponenti è fondata. Come ha
avuto modo di statuire la Suprema Corte sussiste rapporto di continenza tra
la domanda di condanna al pagamento di un debito e quella di accertamento
negativo del medesimo debito avendo le due liti ad oggetto domande
contrapposte scaturenti dal medesimo titolo negoziale (Cass. Civ. Sez. II
21/12/1994 n.11023). Ciò è
quello che si è verificato appunto nel caso di specie. E’ stato
pure affermato dalla Suprema Corte che, qualora tra due cause vi sia un
rapporto di continenza, per individuare il Giudice competente non occorre
stabilire quale sia la causa contenente e quale quella contenuta poiché il
criterio da seguire è solo quello della prevenzione, sempre che il Giudice
preventivamente adito sia competente per la causa successivamente proposta
(Cass. Civ. Sez. III 15/2/2001 n.2214). Si tratta
quindi accertare, anzitutto, quale sia la causa preventivamente adita e poi
verificare se il Giudice preventivamente adito sia competente anche in
relazione alla causa proposta successivamente. Nel caso
come quello di specie in cui una delle cause sia di opposizione a decreto
ingiuntivo occorre porre a raffronto la data di notificazione del ricorso e
del decreto atteso che questa determina la pendenza della lite (art.643
c.p.c.). e la data di notifica dell’atto introduttivo dell’altro giudizio. Nel caso
di specie è pacifico che l’atto di citazione avanti al Tribunale di Roma sia
stato notificato un giorno prima (24/7/2000) rispetto alla data della
notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto. Giudice
preventivamente adito è quindi il Tribunale di Roma. Il
Tribunale di Roma è da ritenere competente a conoscere della presente causa
ai sensi degli artt.20 e 1182,3° comma c.p.c. Anzitutto
deve considerarsi quanto già affermato dal G.I. della causa pendente avanti
al Tribunale di Roma a fronte del richiamo, da parte della difesa della
B.N.L. S.p.a., all’art.19 delle norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi, a sostegno dell’eccezione, in quella sede
sollevata, di incompetenza per territorio. Invero è
costante l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui clausole del tipo di
quella in questione non sono idonee a fondare la deroga di competenza, non essendo
a tal fine sufficiente stabilire, in modo generico, che per ogni controversia
sarà competente il foro convenzionale (da ultimo Cass. Civ. Sez. III
15/2/2001 n.2214). Ancora va
ricordato che, in tema di competenza per territorio, ai fini della individuazione
del luogo nel quale l’obbligazione deve essere adempiuta, il domicilio del
creditore cui fa riferimento il comma 3 dell’art.1182 c.c. si identifica, nei
riguardi di una società, con la sua sede principale anche nel caso in cui vi
sia una filiale giacché quest’ultima non assume mai autonomia tale da
localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere,
con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell’imprenditore,
senza che abbia rilievo in contrario la circostanza che lo specifico affare
dal quale è sorto il rapporto controverso sia stato esclusivamente gestito
dalla filiale (Cass. Civ. Sez. III 2/5/1997 n.3778). E’ vero
che in tema di contratti bancari regole particolari sono dettate dagli
artt.1834 comma 2 e 1843 comma 2 c.c.; però è anche vero che l’apertura di
credito non è uno dei contratti che rilevano nel caso di specie unitamente ad
altri per i quali valgono invece le regole ordinarie. Si deve
quindi applicare il principio, valevole nel caso di pluralità di domande
contro la stessa parte (come nel caso di obbligazioni interdipendenti e
connesse in quanto nascenti da un medesimo titolo), secondo cui il Giudice
territoriale competente a decidere l’una lo è anche a decidere l’altra (Cass.
Civ. Sez. III 26/11/1998 n.11980. A questo
punto deve essere affrontata la questione in ordine ai poteri del Giudice
dell’opposizione a decreto ingiuntivo qualora innanzi a lui sia eccepita la
continenza tra la domanda proposta in sede monitoria e quella precedentemente
formulata innanzi ad altro Giudice. Gli
opponenti hanno richiamato l’orientamento secondo cui il Giudice
dell’opposizione deve dichiarare, con pronuncia esecutiva della sua
competenza funzionale, l’incompetenza del Giudice che ha pronunciato il
decreto e la nullità dello stesso (in tal senso Cass. Civ. 14225/99; Cass.
Civ. 13547/99; Cass. Civ. 11119/99; Cass. Civ. 2352/99; Cass. Civ. 1571/98;
Cass. Civ. 2837/97; Cass. Civ. 2709/96; Cass. Civ. 10594/95). L’ingiungente
opposta dal canto suo ha richiamato l’altro orientamento secondo cui il
Giudice dell’opposizione ove sussista rapporto di continenza con altra causa
pendente davanti a Giudice diverso non può rimetterla a detto Giudice ma deve
deciderla, salvo la sospensione prevista dall’art.295 c.p.c., se ne ricorrano
i presupposti (in tal senso Cass. Civ. 13950/99; Cass. Civ. 3745/96; Cass.
Civ. 5385/95; Cass. Civ. 6838/93). Il
contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte che,
con sentenza 23/7/2001 n.10011, hanno affermato il principio secondo cui,
qualora il decreto ingiuntivo sia notificato successivamente alla
proposizione in via ordinaria di una domanda che si ponga in relazione di
continenza con quella formulata in via monitoria, il Giudice dell’opposizione
è tenuto ad annullare l’ingiunzione e a rimettere le parti davanti al Giudice
della casa preveniente e non può invece, mantenendo in vita il decreto,
procedere nella cognizione dell’opposizione, oppure sospenderla, ex art.295
c.p.c., in attesa della decisione dell’altra controversia. Hanno osservato
tra l’altro le Sezioni Unite Civili con la decisione testè richiamata che la
pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza per continenza
con l’altra causa precedentemente proposta costituisce esercizio della competenza
funzionale ed inderogabile del Giudice dell’opposizione a conoscere della
stessa e che quello che si trasferisce al Giudice preventivamente adito non è
la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che più non esiste a seguito
della pronuncia di incompetenza, ma una causa che si svolge secondo le norme
del procedimento ordinario sulla base della previsione dell’art.645, comma 2
c.p.c. - Si deve
pertanto annullare il decreto qui opposto per incompetenza ad emetterlo del
Giudice che lo ha emesso essendo competente il Tribunale di Roma e rimettere
le parti davanti al Giudice preventivamente adito, competente anche per la
causa successivamente proposta. Va
ordinata ai Conservatori dei Registri Immobiliari di Castiglione delle
Stiviere e di Cremona la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate
in forza del decreto opposto. Le spese
della fase monitoria restano a carico della parte che le ha anticipate. Sussistono
giusti motivi, in considerazione del sopra richiamato contrasto
giurisprudenziale, per la compensazione integrale tra le parti delle spese
del giudizio. P.Q.M. Il
Tribunale ogni contraria istanza e deduzione disattesa così provvede: 1)
Dichiara la nullità del decreto opposto; 2)
Dichiara la continenza tra la causa proposta davanti al Tribunale di Roma e
rubricata al n.54353/2000 R.G. A.C. e quella proposta avanti al Tribunale
come in epigrafe; 3) Fissa
il termine di giorni 60 (sessanta) per la riassunzione; 4) Ordina
ai Conservatori dei Registri Immobiliari di Castiglione delle Stiviere e di
Cremona di procedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie
effettuate in forza del decreto ingiuntivo n.872/00 D.I. e n.2574/00 R.G.
Trib. Mantova; 5) Dichiara interamente
compensate tra le parti le spese del giudizio. |