Prelazione
e riscatto agrari – Rinuncia alla prelazione e al diritto di riscatto –
Validità – Condizioni – Vendita di fondo condotto da più affittuari per
porzioni in forza di contratti autonomi e distinti – Comunicazione al
coltivatore della proposta di alienazione – Necessità della specificazione
del prezzo inerente a ciascuna di dette porzioni. Tribunale
di Mantova, Sez. I civile – Giudice monocratico Dott. Andrea Gibelli –
Sentenza del giorno 1 giugno 2002. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in data 12/12/97 Bianchi Alfredo, residente in Castel Goffredo, evocava in giudizio Verdi Paolo, residente in Remedello (BS), e l’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero con sede in Mantova, esponendo: 1)
di essere affittuario coltivatore diretto di un terreno già di proprietà
dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero con sede in Mantova
Piazza Sordello 15 ubicato in Comune di Castel Goffredo esteso Ha 0.59.10 (BM
1.88) identificato al NCTR di quel Comune alla partita catastale fg. 8 mapp.
7 fra i confini: strada vicinale Poiano ponte del Fico, canale e più oltre
limite con il foglio 9, canale e più oltre mappali nn. 57 e 56 mapp. 6; 2)
che con atto in data 17/12/1996 n. 39.145 rep. Notaio Marocchi, l’Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero aveva venduto a Verdi Paolo nato a
Brescia il 19/1/1965 e residente a Remedello (BS) il terreno di cui sopra
unitamente ad altri complessivi Ha 4.17.50 (BM 13.30 circa) per il prezzo
determinato complessivamente in £ 60.000.000; 3)
che in particolare nel ridetto atto erano stati venduti oltre al terreno
condotto in affitto dall’attore di Ha 0.59.10 altri terreni e segnatamente al
fg. 16 mapp. 45 di Ha 1.15.10,53 di Ha 1.32.90 e 61 di Ha 1.10.40 per
complessivi Ha 4.17.50 pari a BM 13.30 circa; 4)
che pertanto il prezzo convenuto per il solo terreno in affitto all’attore
era di £ 8.493.408; 5)
che non gli era stato concesso, quale affittuario coltivatore diretto, il
diritto di prelazione previsto dall’art. 8 della legge n. 590/65; 6)
che nel ridetto atto Notaio Marocchi testualmente si leggeva: “Per quanto
riguarda il diritto di prelazione degli affittuari l’acquirente ha dispensato
l’Istituto Venditore dalle notifiche di legge per cui a tali fini e per
l’eventuale riscatto si precisa che l’atto che si dimette è stato stipulato a
rischio e pericolo dell’acquirente; 7)
che l’attore si trovava nelle condizioni oggettive e soggettive per poter
esercitare tale diritto e che in particolare egli coltivava direttamente e personalmente
il fondo disponendo di tutte le attrezzature agricole necessarie, coltivava
il fondo stesso da oltre due anni, non aveva venduto nel biennio
precedente altri fondi rustici e il terreno oggetto di compravendita in
aggiunta agli altri posseduti in proprietà non superava il triplo della
superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia; 8)
che con lettera raccomandata 1/12/97 egli aveva esercitato il diritto di
riscatto. Bianchi Alfredo, che sottoscriveva personalmente in uno col suo difensore l’atto di citazione, chiedeva quindi l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Si costituiva ritualmente l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero che eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza per valore dell’adito Giudice. L’IDSC eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva nella causa per il riscatto e in ogni caso in via subordinata, qualora si fosse ritenuta validamente proposta una domanda nei suoi confronti, chiedeva che il convenuto Verdi fosse dichiarato tenuto a garantirlo e tenerlo indenne. L’IDSC faceva rilevare anche che il prezzo indicato nell’atto era stato quantificato a richiesta dell’acquirente in misura inferiore a quello corrisposto e che in realtà il valore convenuto nel contratto preliminare era di £ 20.000.000 per biolca mantovana come risultava dalla causa promossa da … Battista per il riscatto dell’altro fondo venduto unitamente al terreno coltivato dall’attore; in ogni denegata ipotesi quindi il prezzo da rimborsare al ritrattato sarebbe stato pari a £ 37.600.000. L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero chiedeva quindi l’accoglimento delle seguenti conclusioni: In via
preguidiziale: -
Dichiarare l’incompetenza per valore del Tribunale essendo competente per valore
e per territorio il Pretore di Mantova, Sez. Staccata di Castiglione delle
Stiviere. - Con
rifusione di spese. Nel
merito: -
In via principale: dichiarare la carenza di legittimazione del convenuto e
conseguentemente rigettare la domanda. -
In via subordinata: dichiarare il convenuto Verdi Paolo tenuto a garantire e
tenere indenne l’Istituto Diocesano da ogni domanda. -
Condannare l’attore alla rifusione delle spese processuali. Si
costituiva pure ritualmente Verdi Paolo il quale, dopo aver eccepito
l’incompetenza per valore del Giudice adito per essere competente il Pretore
di Mantova Sez. Staccata di Castiglione delle Stiviere, contestava quanto ex
adverso dedotto. In particolare Verdi Paolo contestava la sussistenza in capo
all’attore dei requisiti richiesti dall’art. 8 della legge n. 590/65 per
l’esercizio del diritto di prelazione e rilevava che il diritto di riscatto
doveva nel caso di specie ritenersi inesistente per avervi il Bianchi
rinunciato dapprima verbalmente e poi per iscritto con dichiarazione in data
20/11/96. Né l’attore poteva dolersi della mancata notifica di copia del
preliminare atteso che egli stesso aveva dispensato l’Istituto Diocesano per
il Sostentamento del Clero dall’obbligo di notificare copia del preliminare
essendosi ritenuto soddisfatto dalla avventua presa visione del medesimo. Verdi
Paolo concludeva quindi nel merito per l’accoglimento delle sopra riportate
conclusioni. Con
ordinanza in data 3/7/1999 il G.I rilevava che, a seguito dell’entrata in
vigore del D. Lvo n. 51/98, la questione della competenza per valore doveva
intendersi superata e dava ingresso alle prove orali con limitazioni. Assunta
prova per testi, all’udienza del 13/2/2001 le parti precisavano le
conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione
dei termini di cui all’art. 190 c.p.c per il deposito. Con ordinanza in data
8/9/2001 il sottoscritto Giudice, cui la causa era stata assegnata dopo il
trasferimento ad altro Ufficio del precedente G.I, provvedeva in conformità
fissando altra udienza per la precisazione delle conclusioni. All’udienza del
19/2/2002, nuovamente precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa
veniva da ultimo trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini
di cui all’art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione
sollevata dalla difesa dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
è fondata. Invero in tema di prelazione prevista dalle leggi agrarie,
legittimato passivo dell’azione di riscatto va considerato il solo acquirente
del fondo ( o un suo avente causa), non anche il venditore, la cui presenza
in giudizio è eventualmente evocabile, da parte del primo; in forza di
chiamata in garanzia cosiddetta impropria (Cass. Civ. Sez: III
4/6/2001 n. 7514). Va
pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero. Ciò
premesso si osserva quanto segue. Come si evince
chiaramente dall’atto introduttivo del giudizio la domanda di Bianchi Alfredo
è stata proposta con riguardo alla prima delle due ipotesi previste per
l’esercizio del diritto di riscatto dalla prima parte dell’art. 8, 5° comma,
della legge n. 590/65 secondo cui, qualora il proprietario non provveda alla
notificazione di cui al comma precedente, l’avente titolo al diritto di
prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di
compravendita, riscattare il fondo dall’acquirente e da ogni altro successivo
avente causa. Nell’atto introduttivo del giudizio non si fa alcuna menzione
circa la differenza di prezzo tra il preliminare e il definitivo. Come ha
avuto modo di statuire la Suprema Corte, in applicazione del principio
generale della libertà delle forme per la comunicazione degli atti giuridici
e della comunicazione delle volontà negoziali, ove una determinata forma non
sia prevista dalla legge “ab sustantiam”, la comunicazione ai fini delle
prelazione di cui all’art. 8 l. n. 590/65 e art. 8 l. n. 817 del 1971, al
coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo a terzi,
non essendo stata prevista da tale normativa a pena di nullità, può essere
validamente effettuata dal proprietario-alienante con le indicazioni richiesta,
anche verbalmente, non ostandovi il disposto dell’art. 1351 c.c. atteso che
tale comunicazione non ha valore di proposta contrattuale sempre che di
siffatta conoscenza della proposta da parte del coltivatore vi sia prova
certa, orale e documentale ( da ultimo Cass. Civ. Sez. III 17/1/2001 n. 577).
La Suprema Corte ha anche statuito che il diritto di prelazione di cui si
discute diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario
comunica in qualunque modo, anche verbalmente, la sua volontà di alienare il
fondo a titolo oneroso con le indicazioni richieste, non avendo carattere
cogente ed inderogabile il procedimento notificatorio previsto dall’art.8 l.
590/65 (da ultimo Cass. Civ. Sez. III 14/4/2000 n. 4858). Nel caso
di specie le parti convenute hanno richiamato il contenuto della
“dichiarazione di rinuncia al diritto di prelazione in qualità di affittuale
coltivatore diretto..” a firma del Bianchi in data 20/11/1996 in atti di
copia (doc 4 del fascicolo di parte Verdi). In tale dichiarazione tra l’altro
si legge: “Premesso che Sig. Bianchi Alfredo è affittuale coltivatore
diretto di terreno agricolo al catasto terreni a Fg 8 mapp. N. 7 della
superficie complessiva di Ha 0.59.10 di proprietà dell’ Isituto Diocesano per
il Sostent. Del Clero di Mantova che medesimo proprietario è venuto nella
determinazione di ALIENARE il terreno richiamato; il sottoscritto Bianchi
Alfredo che afferma di essere l’unico intestatario del contratto di
affittanza, con la presente; visto l’atto preliminare; visto il prezzo
pattuito; viste le condizioni di vendita, NON essendo interessato
all’acquisto di nessun PREZZO, DICHIARA di RINUNCIARE come in effetti
RINUNCIA al diritto di PRELAZIONE spettante in forza di legge, perchè, e si
ripete, NON è interessato all’acquisto a NESSUN PREZZO, esonerando altresì la
parte venditrice dallo inviare qualsiasi notifica nei termini prescritti, per
la perfetta conoscenza della VENDITA……”. L’attore, che pur non ha disconosciuto la sottoscrizione ed anzi ha espressamente riconosciuto all’udienza del 22/6/98 l’autenticità della stessa, ha contestato fino all’ultimo (v. memoria di replica in data 8/5/2002) il contenuto intrinseco della dichiarazione e in particolare la circostanza secondo cui gli sarebbe stato esibito il preliminare. Era perciò suo preciso onere dimostrare la non corrispondenza alla verità di quanto contenuto nella dichiarazione sul punto; ciò che non è avvenuto. Si deve
quindi ritenere che effettivamente il Bianchi abbia preso visione del
contratto in data 31/10/1996. Tale contratto
è del seguente letterale tenore: “Con la presente scrittura privata da
valere ad ogni effetto di legge e da rendersi a rogito tra l’ISTITUTO
DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO di Mantova, con sede in Mantova
Piazza Sordello, 15, cod. fisc. 93006160209 legalmente rappresentato dal
Presidente “pro tempore” Cavana Don Angelo nato a Gonzaga (MN) il 16/4/53
residente a Mantova Via Cairoli, 20; ente ecclesiastico eretto canonicamente
il 10/11/1985 e riconosciuto civilmente il 20/12/1985 (G.U suppl. del
07//17/1986), che agisce in qualità di venditore, e il Sig VERDI PAOLO, nato
a Brescia il 19/01/1965 e residente a Remedello (Bs), Via Paolo VI, n. 2, che
agisce nel presente atto in qualità di acquirente. L’Istituto Diocesano come
sopra rappresentato, intende vendere al Sig. Verdi Paolo beni immobili
costituiti da appezzamenti di terreno agricolo, privi di fabbricati, ubicati
nel Comune di Castel Goffredo in Loc. Casalpoglio. -
Identificazione catastale: Catasto Terreni nel comune di Castel Goffredo:
Partita Catastale n. 7777: -
Foglio 8, mapp. 7; pari a Ha 0.59.10 -
Fg. 16. Mapp. 45-53-61; pari a Ha 3.58.40 per
una superficie complessiva di Ha 4.17.50, pari a Biolche mantovane 13,30. -
Confini: come in mappa, fatti salvi i più precisi e come in fatto. -
Prezzo e pattuizioni: -
1) La vendita viene effettuata a corpo, per il prezzo complessivo
concordato tra le parti di £ 269.000.000 ( duecentosessantanovemilioni): Alla
firma del presente atto viene versata la somma di lire 50.000.000
(cinquantamilioni), a titolo di caparra confirmatoria: Il saldo verrà versato
al momento dell’atto notarile di compravendita che sarà stipulato entro il
31/12/1996 presso notaio da destinarsi. -
2) Gli immobili vengono venduti allo stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trovano, con gli inerenti diritti, servitù attive e passive,
concessioni e pertinenze, affittati al Sig. Barosio Battista, con contratto
stipulato in data 20/07/1992 ed al Sig. Bianchi Alfredo con contratto
stipulato in data 09/11/1994. -
3) La parte venditrice da alla parte acquirente tutte le garanzie di legge
e fin da ora dichiara e garantisce che gli immobili sono di sua esclusiva
proprietà e disponibilità, liberi da pesi, vincoli, oltre che da trascrizioni
pregiudizievoli e da ipoteche. -
4) Gli immobili vengono alienati franchi di mediazione. -
5) Imposte e spese dell’atto notarile di trasferimento tranne INVIM,
saranno ad esclusivo carico della parte acquirente. E’ inoltre a carico
dell’acquirente il certificato urbanistico da richiedere al Comune. Letto
approvato e sottoscritto per accettazione. Mantova
li 31-10-1996 IL VENDITORE L’ACQUIRENTE” Seguono le firme. Ci si
deve chiedere a questo punto se l’esibizione del preliminare di cui si è
testè detto possa essere considerato forma equipollente di comunicazione
rispetto a quella prevista dalla norma. La
risposta è negativa. Secondo
l’insegnamento della Suprema Corte in tema di prelazione e riscatto agrario,
secondo la disciplina dell’art.8 della legge n. 590 del 1965 come modificato
dalla legge n.817 del 1971, l’ottemperanza da parte del proprietario
all’obbligo di notificare al coltivatore la proposta di alienazione, con trasmissione
del preliminare di compravendita, può essere ravvisata, nel caso di vendita
di un fondo condotto da una pluralità di affittuari per porzioni e in forza
di rapporti autonomi e distinti, solo mediante la specificazione del prezzi
inerente a ciascuna di dette porzioni, dato che solo limitatamente ad esse il
singolo affittuario può esercitare la prelazione (da ultimo Cass. Civ. Sez.
III 26/3/2001 n. 4346). E’ stato anche affermato che nel caso di proposta di
alienazione non riferita alla sola parte del fondo costituente oggetto
dell’affitto a coltivatore diretto ed indicante, invece, l’intero fondo ed il
prezzo di esso, non vi è adempimento dell’obbligo imposto al proprietario
dalla legge ai fini dell’esercizio della prelazione da parte dell’affittuario,
il quale, quindi, non solo non ha l’onere di comunicare la sua accettazione e
di pagare il prezzo nei termini rispettivamente stabiliti, ma può riscattare
l’appezzamento di terreno da lui coltivato nei confronti dell’acquirente
dell’intero fondo o della parte di esso nella quale sia compreso (Cass. Civ. Sez
III 22/5/1980 n. 3384). Nel caso
di specie il preliminare si riferisce sia ai terreni di cui al Fg 8 mapp. 7
(affittati al Bianchi) sia ai terreni di cui al Fg 16 mapp. 45-53-61
(affittati al Barosio) ed indica solo il prezzo complessivo concordato tra le
parti di £ 269.000.000. L’esibizione di detto preliminare non costituisce
pertanto adempimento dell’obbligo imposto dalla legge al proprietario ai fini
dell’esercizio della prelazione da parte dell’affittuario ed inficia la
successiva rinuncia. Invero un’eventuale rinuncia, anche se per iscritto,
alla prelazione da parte del coltivatore preferito intanto è valida e
produttiva di effetti in quanto sia data –con qualsiasi mezzo- la prova che
la stessa è successiva alla conoscenza, da parte del rinunziante di tutte le
indicazioni richieste, non essendo ammissibile la rinuncia ad un diritto non
ancora sorto (Cass. Civ. Sez. III 14/4/2000 n. 4858 già sopra richiamata e
riferita ad un caso – come quello di specie – in cui il coltivatore aveva
dichiarato di non avere interesse quale ne fosse il prezzo all’acquisto del
fondo e aveva rinunciato al diritto di prelazione spettategli). All’esito
dell’istruttoria svolta si deve ritenere provato (documentalmente e per testimoni)
che il Bianchi si trovasse nelle condizioni soggettive e oggettive per poter
esercitare il diritto di prelazione. In particolare va rilevato che la
qualifica di coltivatore diretto ai fini dell’esercizio del diritto di
prelazione e di riscatto di cui alla legge 26/5/1965 n. 590 va riconosciuta
anche a chi, avendo un’altra attività lavorativa principale, svolga tuttavia
con abitualità e continuativamente, anche se non professionalmente, attività
di coltivazione manuale della terra, prevalentemente con lavoro proprio o dei
componenti della sua famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se
secondario (Cass. Civ. Sez. III 15/5/1991 n. 5456; Cass. Civ. Sez. III
31/1/1986 n. 632). Quanto al
prezzo va ricordato anzitutto che in tema di riscatto di fondo rustico
alienato in violazione del diritto di prelazione, il prezzo dovuto dal
retraente non può superare quello indicato dal contratto di vendita, restando
preclusa al retrattato la facoltà di far valere esborsi ulteriori ( da ultimo
Cass. Civ. Sez. III 15 gennaio 2001 n. 492). La difesa
dell’attore ha affermato che il convenuto Verdi avrebbe “accolto
espressamente il criterio di determinazione del prezzo suggerito dal
coltivatore retraente…” (v. comparsa conclusionale 12/4/2001). Ciò però è
stato contestato dalla difesa del Verdi in memoria di replica 2/5/2001 ove
tra l’altro si legge: “…Tanto meno, al comportamento tenuto dall’esponente,
può essere attribuita valenza alcuna di riconoscimento, seppure implicito,
dei criteri di valutazione unilateralmente introdotti ex adverso”. Al
riguardo va osservato che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il
diritto di riscatto spettante all’affittuario coltivatore diretto non può
essere frustrato per il fatto che il fondo, oggetto di esso , sia stato alienato
unitamente ad altri beni, nel qual caso ove sia stato pattuito un
corrispettivo unico per la pluralità dei beni venduti, il prezzo di quello da
riscattare può essere proporzionalmente determinato (Cass. Civ. Sez. III
18/6/1987 n. 5361). Si deve
quindi dichiarare che Bianchi Alfredo ha validamente esercitato il diritto di
riscatto del fondo in questione: Per quanto si è detto non può trovare
accoglimento la richiesta di revoca dell’ordinanza 3/7/99 formulata dalla
difesa del Verdi atteso che i capitoli non ammessi di cui alla memoria 8/2/99
sono comunque irrilevanti. Per
l’esatta determinazione della parte del prezzo riferibile alla porzione
immobiliare oggetto del riscatto la causa deve proseguire dovendosi disporre
c.t.u. (v. ord. 3/7/1999) e a ciò si provvede con separata ordinanza. Spese al
definitivo. P.Q.M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1)
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero; 2)
Accerta e dichiara che Bianchi Alfredo ha validamente esercitato il diritto
di riscatto del fondo rustico ubicato in Castel Goffedro così distinto nel
Catasto Terreni revisionato di detto Comune: Fg. 8 mapp. 7 Ha 0.59.10 RDL
110.517, oggetto dell’atto di compravendita notaio Marocchi in data 17/12/97
n. 39145 Rep. registrato a Castiglione delle Stiviere il 7/1/97 al n. 36
serie IV e trascritto il 13/1/1997 fra l’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero e Verdi Paolo nato a Brescia il 19/1/1965 e residente
a Redemello (Bs); 3)
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del guidizio; 4)
Spese al definitivo. Così
deciso in Mantova il 1/6/2002. |