Appalto – Garanzia per le
difformità e i vizi dell’opera – Decadenza e prescrizione – Riconoscimento dei
vizi da parte dell’appaltatore ed impegno ad eliminarli – Conseguenze – Nuova
ed autonoma obbligazione – Termini ex art. 1667 c.c. – Inapplicabilità. Tribunale di Mantova, Sez. I
civile – Giudice monocratico Dott. Andrea Gibelli – Sentenza del giorno 1
giugno 2002. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto
di citazione in data 2/7/99 Bianchi Paolo e Verdi Nadia, entrambi residenti
in Curtatone, evocavano in giudizio la Alfa Sistemi S.r.l., con sede in
Mantova, nonché il geom. Carletti Walter, residente in Roverbella, esponendo: 1) di
avere conferito con contratto in data 2/11/94 a sensi degli artt.1655 e 1656
c.c. alla Alfa Sistemi S.r.l. con sede in Mantova irrevocabile incarico per
la verifica ed attuazione alle migliori condizioni di realizzabilità dei lavori
edili per la costruzione di una casa di civile abitazione da edificarsi su
terreno di proprietà di parte attrice e sito in Curtatone località Eremo; e
che con tale contratto essi avevano altresì autorizzato la Alfa Sistemi
S.r.l. a procedere alla sottoscrizione di contratti d’appalto diretti con gli
esecutori delle opere sostanzialmente stipulando un contratto di appello con
autorizzazione al subappalto per l’esecuzione dell’opera; 2) che la
costruzione oggetto del contratto, una volta ultimata, era stata consegnata
ai committenti i quali vi avevano trasferito la loro abitazione; - 3) che,
successivamente, e precisamente nel corso della primavera – estate 1996, gli
attori avevano constatato l’esistenza di piccole crepe nella pavimentazione
della cucina della costruzione ed il fatto era stato immediatamente
denunciato alla Alfa Sistemi S.r.l. la quale si era impegnata ad inviare un
proprio incaricato presso l’abitazione allo scopo di accertare
l’inconveniente lamentato e le sue cause; 4) che la
Alfa Sistemi S.r.l. aveva onorato l’impegno assunto inviando i propri tecnici
geom. Tizio e Caio i quali, visionate le crepe sulla pavimentazione, avevano
dichiarato che ben poteva trattarsi di semplici e normali fessurazioni da
assestamento non costituenti difetto dell’opera e che occorreva attendere il
decorso di altro tempo per accertare il formarsi di eventuali nuove
fessurazioni poiché solo in tal caso si sarebbe potuto stabilire la
sussistenza o meno di vizi dell’opera; _ 5) che in
epoca successiva, precisamente in data 14/2/98, gli attori avevano constatato
un improvviso e repentino aggravamento della situazione evidenziando un
considerevole aumento delle crepe, con più ampie fessurazioni nonché un
notevole abbassamento dei pavimenti in tutta la casa; 6) che
gli attori, seriamente preoccupati, avevano dato immediato incarico ad un
tecnico di fiducia, il geom. Fabrizio Bernardelli, affinché provvedesse ad
accertare la situazione dei luoghi ed il professionista, in data 20/2/98 a
seguito di sopralluogo, aveva riscontrato “cavillature nei tavolati interni,
abbassamento degli stessi, crepe ed abbassamenti delle soglie delle porte in
progressivo aumento”; e che con lettera raccomandata A.R. 27/2/98 ricevuta
dalla Alfa Sistemi il 2/3/98 era stata inviata all’appaltatore formale
denuncia dei vizi e difetti dell’opera; 7) che la
Alfa Sistemi, con lettera 3/3/98, aveva riscontrato la formale denuncia
informando gli attori di aver conferito incarico a un tecnico di fiducia di
riscontrare i danni lamentati assumendosi la responsabilità degli stessi ed
impegnandosi a provvedere alla loro rimozione; 8) che,
con lettera 23/4/98, la Alfa S.r.l. a mezzo dell’Avv. Giovanni Mevio, dopo
aver premesso che la società non aveva direttamente eseguito i lavori, aveva
comunicato la necessità di convocare le ditte esecutrici delle opere per la
contestazione dell’esistenza dei vizi mentre, con successiva lettera datata
2/7/98, l’Avv. Mevio aveva allegato, in esito agli accertamenti tecnici
eseguiti dalla Alfa S.r.l., relazione tecnica redatta dal geom. Sempronio e
comunicato che la società era disponibile ad eseguire gli interventi indicati
nella relazione medesima; 9) che,
con raccomandata 13/7/98, gli attori a mezzo dell’Avv. Valli avevano
dichiarato la totale disponibilità a consentire la realizzazione di tutti gli
interventi descritti nella citata relazione tecnica e che, con la medesima
lettera, gli attori avevano contestato i tentativi di addebitare ad essi una
qualsiasi responsabilità per i danni emersi precisando di non essere mai
stati interpellati nel corso della realizzazione dell’opera; 10) che
nel corso dell’estate e dell’autunno 1998 la Alfa S.r.l., avvalendosi
dell’opera del proprio tecnico e di quella delle ditte artigiane esecutrici
dei lavori, si era adoperata allo scopo di accertare le cause dei vizi e per
rimuoverle ma senza risultato alcuno tanto che nel mese di ottobre 1998, in
occasione di un ultimo sopralluogo, il tecnico della Alfa gom. Sempronio
aveva rinunciato a procedere oltre affermando in particolare che non si
poteva procedere oltre negli interventi in quanto la sostituzione delle
mattonelle cavillate procurava altre micro fessurazioni dovute
all’inconsistenza del sottofondo con il reale rischio di peggiorare
ulteriormente la situazione; 11) che i
danni subiti dagli attori, pur non essendo quantificabili allo stato degli
atti, erano estremamente rilevanti e che, inoltre, nell’esecuzione degli
interventi diretti a ricercare le cause dei vizi lamentati la Alfa aveva
provocato ulteriori danni per la necessità di affrontare i costi di pulizia
di tutta la casa; 12) che,
in occasione di un controllo presso il Comune di Curtatone al fine di
ottenere il rilascio di copia della concessione edilizia, era emerso che la
Alfa S.r.l. aveva affidato incarico di progettazione e direzione lavori al
geom. Carletti Walter, mai conosciuto e veduto dagli attori, e certamente
corresponsabile nella causazione dei danni descritti se non altro per il
fatto che non aveva mai eseguito alcuna attività di vigilanza e di effettiva
direzione dei lavori; Ciò
premesso Bianchi Paolo e Verdi Nadia chiedevano l’accoglimento delle sopra
riportate conclusioni. In via istruttoria gli attori chiedevano ammettersi
consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare l’esistenza dei vizi e
difetti lamentati, le loro cause e i costi necessari alla loro eliminazione
nonché l’ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte
in premessa. Si costituiva ritualmente la Alfa Sistemi S.r.l. la quale
anzitutto contestava la qualificazione del contratto concluso inter partes in
termini di appalto dovendosi ravvisare invece un contratto di mandato e, per
l’ipotesi che tale prospettazione fosse rigettata, eccepiva la prescrizione
del diritto ex artt. 1669 e 1667 c.c. – La convenuta Alfa eccepiva poi la
nullità dell’atto di citazione non essendo evidenziati quali vizi o difetti
fossero lamentati e chiedeva il differimento della prima udienza di
comparizione al fine di chiamare in causa gli esecutori delle opere e cioè la
Edil….di …. & C. S.n.c., Carli Claudio e la S.n.c. Tecno di …. Nel merito
comunque la Alfa Sistemi S.r.l. contestava quanto ex adverso dedotto ed
insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in
diritto. Si
costituiva pure ritualmente il convenuto Carletti il quale preliminarmente
eccepiva la prescrizione dell’azione proposta dagli attori ex art.2226 c.c.
e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed
in diritto. Differita l’udienza di prima comparizione per consentire la
chiamata dei terzi, all’udienza del 1/2/2000 si costituiva dei terzi chiamati
la sola Tecnoposa che chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiararsi prescritta ogni azione proposta nei confronti della società
concludente ed in ogni caso respingersi in quanto infondate in fatto e in
diritto tutte le domande formulate contro la Tecnoposa disponendone
l’estromissione dal presente giudizio”. Rinnovata la notificazione ai
convenuti Carli Claudio e Edil… questi si costituivano alla successiva
udienza del 6/6/2000. in particolare Edilvalbusa S.n.c. eccepiva la
prescrizione di qualsiasi azione per garanzia e per vizi proponibile nei suoi
confronti ed in ogni caso contestava decisamente qualsiasi responsabilità in
merito agli asseriti danni lamentati dagli attori. Faccioli Claudio, dal
canto suo, eccepiva la prescrizione dell’azione nonché la nullità dell’atto
di citazione per violazione dell’art.164 c.p.c. in relazione all’art.163 n.3
c.p.c. e, nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto
della domanda. Con memoria ex art.180,2° comma c.p.c., in data 13/10/2000 la
difesa di Faccioli Claudio eccepiva il deposito tardivo dell’atto di
citazione per chiamata di terzo, eccezione cui la difesa di Alfa Sistemi
S.r.l. replicava con memoria 13/12/2000. Con
memoria autorizzata ex art.183 c.p.c. in data 19/12/2000 la difesa degli
attori quantificava i danni subiti nella misura di £.100.000.000 “o comunque
nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio”. Con
ordinanza resa all’udienza del 2/10/2001 il G.I. rigettava le istanze
istruttorie e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni stante la
sollevata eccezione di prescrizione. All’udienza del 5/3/2002 le parti
precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta
per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L’eccezione
di nullità dell’atto di citazione, che la sola difesa di Faccioli Claudio (a
differenza di quella di Alfa Sistemi S.r.l.) ha formulato anche in sede di
prescrizione delle conclusioni, non è fondata. Sul punto
devono condividersi le argomentazioni della difesa degli attori di cui alla
comparsa conclusionale. Secondo
il costante insegnamento della Suprema Corte la nullità della citazione per
totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda ai sensi
dell’art.164 c.p.c. non ricorre quando il “petitum”, inteso sotto il profilo
formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l’aspetto
sostanziale come bene della vita di cui richiede il riscontro, sia - come nel
caso di specie – comunque individuabile attraverso un esame complessivo
dell’atto introduttivo del giudizio (da ultimo Cass. Civ. Sez. III 1/6/2001
n.7448). Ancora
deve considerarsi la tesi prospettata dalla difesa degli attori circa la
qualificazione giuridica del contratto concluso tra Pisolini Paolo e Verdi
Nadia, da un lato, e la Alfa Sistemi S.r.l. dall’altro, in termini di
appalto. Come è
noto è la natura della prestazione promessa che distingue il contratto di
appalto da quello di mandato. L’appaltatore svolge una attività di carattere
materiale perché si obbliga a compiere per altri verso un corrispettivo
un’opera o un servizio; il mandatario, con o senza rappresentanza, esplica
invece un’attività giuridica dato che compie uno o più atti giuridici per
conto del mandante. _ Nel caso
di specie, al di là della formulazione del contratto, che la stessa difesa
delle parti attrici riconosce essere “imprecisa”, decisiva in particolare,
unitamente agli altri elementi che sono stati indicati dalla difesa degli
attori in comparsa conclusionale, appare la chiara affermazione di cui al
punto 1) secondo cui “le opere per cui viene conferito l’incarico sono le
seguenti: costruzione di casa di civile abitazione” con ciò indicandosi
quindi un’attività meramente esecutiva. La difesa
del convenuto Carletti ha prodotto, tra l’altro, in copia la dichiarazione di
nuova costruzione in data 30/6/1995 sottoscritta dallo stesso Carletti e dal
Verdi, documento che inficia la tesi degli attori (già di per sé scarsamente
credibile in base all’id quod plerumque accidit) secondo cui gli stessi
sarebbero venuti a conoscenza dell’identità del progettista e del direttore
dei lavori solo poco prima di spiccare l’atto introduttivo del giudizio. Si
deve invece ritenere che la generica (e imprecisa) formulazione del contratto
di appalto comprendesse nei termini “verifica ed attuazione ….. dei lavori
edili …..” non solo la realizzazione ma anche la progettazione e direzione
lavori in concreto poi affidati da Alfa Sistemi S.r.l. a Carletti Walter. _ Le
argomentazioni della difesa degli attori devono condividersi anche laddove la
stessa afferma che, dalla qualificazione giuridica del contratto intercorso
tra le parti quale contratto d’appalto, consegue che il termine di
prescrizione per la proposizione dell’azione è quello biennale previsto
dall’art. 1667 c.c. - _ Secondo il
costante insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità
dell’appaltatore le disposizioni dell’art. 1669 c.c. tendono essenzialmente a
disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono
negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di
funzionalità dell’opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata,
mentre quelle dell’art. 1667 c.c. riguardano l’ipotesi in cui la costruzione
non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto
ovvero sia stata eseguita senza il, rispetto delle regole della tecnica
(Cass. Civ. Sez. II 1/3/2001 n.3002; Cass. Civ. Sez. II
21/4/1994 n.3794; Cass. Civ. Sez. II 18/8/1993 n.8750). Nel caso
di specie ciò di cui ci si duole, a quanto emerge dagli atti, appare appunto
dovuto al marcato rispetto delle regole della tecnica. I
convenuti e i terzi chiamati hanno eccepito l’intervenuta precisazione
dell’azione. A norma
dell’art. 1667, 3° comma c.c., l’azione contro l’appaltatore si prescrive in
due anni dal giorno della consegna dell’opera. E’ quindi fondamentale
accertare quando, nel caso di specie, è avvenuta la consegna dell’immobile.
Pur in assenza di una data precisa è comunque possibile collocare la consegna
dell’immobile di cui si discute, sulla base di quanto emerge dagli atti,
nell’estate del 1995. Risulta infatti che i lavori sono stati ultimati il
31/5/1995 (doc. 10 del fascicolo di parte Carletti) e che in data 15/6/2002 è
stato effettuato il collaudo statico (doc. 11 dello stesso fascicolo). La
difesa del Carletti ha affermato, in comparsa di costituzione e risposta, che
la sottoscrizione della dichiarazione di nuova costruzione da parte del
Pisolini è avvenuta il 30/6/1995 “presso l’abitazione di cui è causa che già
era abitata dagli attori”. Vero è che la difesa degli attori, in memoria
19/12/2000, ha contestato “formalmente ed integralmente tutte le deduzioni,
eccezioni e conclusioni contenute nelle comparse di costituzione dei
convenuti e dei terzi chiamati …..” e però gli stessi attori hanno affermato,
in atto di citazione, che “la costruzione oggetto del contratto, una volta
ultimata veniva consegnata ai committenti, i quali vi trasferivano la propria
abitazione”. Come si è visto i lavori sono stati ultimati in data 31/5/1995. La
consegna è quindi avvenuta poco dopo in quella stessa estate e gli asseriti
vizi hanno incominciato a manifestarsi più avanti; si legge infatti ancora in
atto di citazione che “successivamente – rispetto all’ingresso nella nuova
abitazione n.d.r. – e precisamente nel corso della primavera – estate 1996 i
sig.ri Bianchi e Verdi constatavano l’esistenza di piccole crepe nella
pavimentazione …..”, il che ha trovato conferma in quanto personalmente
dichiarato dal Bianchi all’udienza del 20/11/2000 (“….. ci siamo accorti per
la prima volta di tali inconvenienti verso la fine della primavera 1996”). L’atto di
citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 7
luglio 1999. L’eccezione peraltro deve essere rigettata. E’ agli
atti (doc. 10 del fascicolo di parte attrice) lettera in data 2/7/98 a firma
del legale dei convenuti ed indirizzata al legale degli attori del seguente
letterale tenore: “Faccio seguito alle mie precedenti, all’esito dei
sopralluoghi a degli accertamenti tecnici, Le invio la relazione tecnica
redatta dal Geom. Giuseppe Sempronio. La ALFA, d’accordo con le ditte
esecutrici, si dichiara disponibile ad eseguire gli interventi previsti nella
relazione; mi permetto di evidenziare l’urgenza dell’esecuzione di detti
interventi (prima dell’accensione dell’impianto di riscaldamento) perché
con la stagione fredda molto probabilmente si verificherebbero nuove
cavillature e microfessurazioni. Conseguentemente è evidente che di un
eventuale aggravamento del danno dovrà rispondere solo la committente. In attesa
di un cenno di riscontro, porgo cordiali saluti”. _ Segue la
firma. Alla predetta lettera raccomandata a mani è allegata la relazione
tecnica del geom. Sempronio in data 10 giugno 1998. _ Secondo
il costante indirizzo della Suprema Corte l’impegno dell’appaltatore di
eliminare i vizi dell’opera oggetto del contratto di appalto comporta
l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa e
autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e
di prescrizione di cui all’art. 1667 c.c., e soggetta all’ordinario termine
prescrizionale di dieci anni (Cass. Civ. Sez. II
30/1/2001, n. 1320; Cass. Civ. Sez. II 10/5/2000 n. 5984; Cass. Civ. Sez. II 22/10/1997, n. 10364; Cass.
Civ. Sez. II 7/7/1995 n. 7495). E’ stato infatti ritenuto che l’impegno
dell’appaltatore di provvedere all’eliminazione dei vizi dell’opera si
configura come un implicito, unilaterale riconoscimento della esistenza di
tali vizi, e comporta quindi la superfluità di una tempestiva denuncia da
parte del committente; se poi il riconoscimento dei vizi è esplicito, ricorre
una rinuncia a far valere l’inoperatività della garanzia prevista dall’art.
1667 c.c. per inosservanza dei termini di decadenza e prescrizione ivi
previsti. In particolare è stato precisato che il carattere di novità
riguarda la fonte dell’obbligazione (nascendo quest’ultima dall’impiego
dell’appaltatore di eliminare i vizi) mentre il suo oggetto è relativo alla
rimozione dei medesimi vizi conseguenti all’inadempimento dell’originaria
obbligazione sorta con il contratto di appalto e riconosciuti, esplicitamente
o implicitamente, dall’appaltatore. E’ stato ancora precisato che la nuova
obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella
originaria, non necessita di alcuna accettazione formale della controparte
cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai ex adverso
riconosciuti e quindi svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo
termine prescrizionale ordinario (Cass. Civ. Sez. II 10/5/2000, n. 5984). _ Nel caso
di specie non solo vi è stato il riconoscimento dei vizi ma anche vi è stato
l’impegno ad eliminarli ed anzi sono stati eseguiti una serie di interventi
finalizzati in tal senso. Va ricordato che il riconoscimento dei vizi
(peraltro implicito nell’impegno ad eliminarli) va ritenuto sussistente anche
se l’appaltatore, ammessa l’esistenza dei vizi, contesti o neghi in qualsiasi
ragione la propria responsabilità (Cass. Civ. Sez. II 11/8/1990 n. 8202).
L’azione pertanto deve ritenersi non prescritta. _ La causa
deve essere rimessa in istruttoria per l’ulteriore corso e a ciò si provvede
con separata ordinanza. Spese al
definitivo. P.Q.M. Il
Tribunale non definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e
deduzione disattesa così provvede: 1)
Rigetta l’eccezione di prescrizione dell’azione; 2)
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio; 3) Spese al definitivo. |