Calunnia – denuncia-querela contenente dichiarazioni false – procedimento penale già instaurato a carico dell’incolpato – carattere meramente accessorio delle dichiarazioni false rispetto al fatto reato poi contestato – accertamento veridicità fatto reato contestato – insussistenza reato di calunnia.

 

L’aver reso in sede di denuncia - querela una dichiarazione presumibilmente e coscientemente falsa non integra - di per sé - gli estremi del reato di calunnia, ove tale dichiarazione non sia stata la causa del procedimento penale a carico del soggetto querelato ed ove tale circostanza falsa abbia carattere meramente accessorio rispetto al fatto reato poi contestato – ed accertato – a carico del querelato.

(Nella specie, il datore di lavoro aveva denunciato per un tentativo di truffa all’INAIL una propria dipendente, non assunta regolarmente, che aveva fatto pervenire copia di una denuncia di infortunio, negando che la stessa potesse aver subito un infortunio sul lavoro in quanto mai assunta.  Sennonché, il procedimento a carico della lavoratrice era già stato instaurato, in quanto si era già accertato che la lavoratrice non si era infortunata sul lavoro, come da denuncia, ma a causa di un incidente stradale, come risultava dagli accertamenti della Polizia Municipale intervenuta. La lavoratrice, tra l’altro, era stata poi condannata con decreto penale per il reato di cui all’art. 483 c.p.). 

 

 

 

TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione GIP/GUP

Sentenza n° 158/03

 

MOTIVI

S.M. era tratta avanti questo GUP per l’udienza preliminare del 24/09/03 in relazione al fatto di cui all’imputazione.

Si costituiva parte civile G.R.

Il PM e la parte civile chiedevano il rinvio a giudizio dell’imputata mentre il difensore ne chiedeva il proscioglimento

Effettivamente deve ritenersi insussistente l’ipotesi delittuosa.

Sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del PM il fatto può brevemente riassumersi come appresso.

S.M. presentava, il 30/04/99, una denuncia – querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova nella quale esponeva:

-                di essere il legale rappresentante della ditta J. Di Mantova

-                che nei primi giorni di aprile del 99 si era presentata presso la ditta tale G.R. che chiedeva di essere assunta per lavori di pulizia

-                che volendo essere assunta a tempo indeterminato l’offerta di lavoro non veniva accettata e dunque la G. era allontanata dalla sede della ditta;

-                che in data 13/04/99 tuttavia la G. si ripresentava in ditta e lasciava sopra un armadietto una denuncia di infortunio;

-                che in tale documento essa affermava di aver subito un infortunio, il giorno precedente, “ scivolando dalle scale” all’interno della J. E di aver riportato le lesioni elencate nella denuncia INAIL;

-                che tale circostanza era del tutto falsa posto che la G. si era in realtà infortunata in località Cittadella, alle ore 8 del 12.04.99, cadendo del proprio motorino ed in tale occasione era soccorsa dal V.U. O. che aveva steso apposito verbale

-                - che di tale circostanza la  S. aveva tempestivamente informato l’INAIL.

Dalle successive indagini disposte dal PM si accertava che effettivamente la G. era caduta dal motorino lungo la via V. a Cittadella e, soccorsa dal V.U., dichiarava di avere molta fretta in quanto doveva recarsi sul posto di lavoro – nel suo primo giorno di lavoro – presso la ditta J. Ove era stata appena assunta. Nel corso della visita al Pronto Soccorso e nel corso di ulteriori accertamenti la stessa dichiarava  invece di essere “ caduta dalle scale” presso la ditta ove prestava servizio fin dal 2.02.998 senza mai essere stata assicurata dal suo titolare M.E. Soltanto in una seconda dichiarazione all’INAIL ( in data 27.5.99) la G. ammetteva di essere caduta dal motorino e di aver in precedenza dichiarato il falso solo per il particolare stato emotivo in cui si trovava poiché il M. non aveva mantenuto la promessa di assumerla regolarmente ed anzi per averla, proprio quel giorno, licenziata. Il M. , presso l’abitazione privata del quale la donna si recava settimanalmente a fare le pulizie, era in realtà soltanto un collaboratore della J. , società che era rappresentata dalla S.

L’INAIL accertava che effettivamente la G. aveva prestato la propria attività quale addetta alle pulizie, presso la ditta J. Seppur saltuariamente, due volte la settimana, ma comunque fin dal 1998.

Sulla base di questi presupposti il PM chiedeva il rinvio a giudizio della S. in quanto essa aveva, con la denuncia del 30/4/99, falsamente incolpato la G. di un reato – la tentata truffa ai danni dell’INAIL – che viceversa sapeva non aver commesso ( posto che doveva essere infatti a conoscenza che la G. aveva prestato servizio “in nero” presso la J). Riferendo che la stessa non era propria dipendente, la S. – a detta del PM – avrebbe commesso il reato di calunnia provocando l’inizio di un procedimento penale a carico della G. a causa dell’artifizio posto in essere da quest’ultima ( falsa dichiarazione di infortunio) allo scopo di ottenere un indebito indennizzo da parte dell’INAIL.

Il reato di calunnia va totalmente escluso, posto che la circostanza che si assume quale elemento materiale del reato ( l’aver cioè accusato la G. di un reato inesistente) è invece risultata vera avendo effettivamente – per sua stessa ammissione – la G. dichiarato il falso al V.U. che la soccorreva e, in successione, ai medici del Pronto Soccorso, all’INAIL nella denuncia che presentava il 13/4/99 ed infine agli ispettori dell’INAIL che la interrogavano il 6/5/99: in tutte queste occasioni la lavoratrice aveva falsamente dichiarato di essere caduta dalle scale della ditta J. Al fine di lucrare un risarcimento che , viceversa, non le era dovuto non avendo affatto subito un infortunio sul lavoro ma essendo semplicemente caduta dal motorino il giorno stesso del licenziamento.

Per questo reato ( art. 483 c. p. : falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) è iniziato un procedimento penale che si è concluso con l’emissione di un decreto penale non opposto in data 26.11.02; quindi la G. è stata condannata proprio per quel reato che la S. aveva, non falsamente, denunciato e che l’imputata stessa aveva confessato.

Si assume che la semplice dichiarazione, questa si presumibilmente falsa, che la G. non fosse dipendente della ditta J. Integrerebbe, di per sé sola, il reato di calunnia..

La circostanza è da escludere posto che:

-                non è questo il fatto che ha fatto iniziare un procedimento a carico della G. ma, viceversa, il fatto che, come si accertava in contrario attraverso il verbale del V.U. – la donna fosse caduta dal motorino e non dalle scale della ditta;

-                tale circostanza, seppure in ipotesi falsa, era accessoria e secondaria rispetto al fatto, ben più rilevante ( e segnalato proprio dalla S.) che l’incidente non aveva nulla a che vedere con l’attività lavorativa della G. essendo avvenuto all’esterno dell’azienda ( se era stata licenziata poi proprio quel giorno nemmeno poteva parlarsi di infortunio in itinere);

-                sotto il profilo soggettivo non è certo che la S. fosse a conoscenza dell’esistenza di un rapporto di lavoro formale fra la ditta J. E la G. posto che quest’ultima era stata “ assunta” dal M., collaboratore o gerente di fatto della J. E presso la cui casa la lavoratrice prestava già attività quale donna delle pulizie

-                il fatto fondamentale denunciato dalla S. ( e cioè che la G. avesse falsamente denunciato un infortunio sul lavoro allo scopo di ottenere le previste indennità) è in definitiva risultato assolutamente vero.

L’evidenza dell’insussistenza del reato contestato, emergente già dagli atti di indagine acquisiti, impone un’immediata pronuncia di non luogo a procedere senza necessità di alcuna verifica dibattimentale

P.Q.M.

Visto l’art. 425 c.p.p.  dichiara non luogo a procedere nei confronti dell’imputata per il reato ascrittole perché il fatto non costituisce reato.

Mantova, 24/09/03                                                                           il GUP

                                                                                  Dott. Marcello Bortolato