Sentenza
costitutiva - Efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. - Insussistenza -
Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva - Inammissibilità. Corte Appello Brescia, Sez. II –
Giudice unico Dott. Geppino Rago - Ordinanza del giorno 28 aprile 2004. La massima: Le sentenze
costitutive non sono suscettibili di provvisoria esecuzione, in quanto, ai
sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva è tipica delle sole
sentenze di condanna, sicchè non contenendo, normalmente, la sentenza
costitutiva anche elementi di condanna, tutti gli effetti, producendosi ex
nunc, conseguono solo a seguito del passaggio in giudicato. Nella
specie, su tali presupposti, è stata ritenuta inammissibile l'istanza della
parte volta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della
sentenza. |