Sentenza costitutiva - Efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. - Insussistenza - Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva - Inammissibilità.

 

Corte Appello Brescia, Sez. II – Giudice unico Dott. Geppino Rago - Ordinanza del giorno 28 aprile 2004.

 

La massima:

Le sentenze costitutive non sono suscettibili di provvisoria esecuzione, in quanto, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva è tipica delle sole sentenze di condanna, sicchè non contenendo, normalmente, la sentenza costitutiva anche elementi di condanna, tutti gli effetti, producendosi ex nunc, conseguono solo a seguito del passaggio in giudicato.

Nella specie, su tali presupposti, è stata ritenuta inammissibile l'istanza della parte volta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.

 

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