Revocatoria fallimentare - Cessione
di credito - Natura solutoria della cessione - Mezzo anormale di pagamento -
Revocabilità ex art. 67, 1° co. l.f. -. Conoscenza stato di insolvenza -
Onere della prova Corte d'Appello di Brescia 19
giugno 2002. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto
di citazione in data 23 giugno 1997 il fallimento della società Traffic
System s.r.l. conveniva in giudizio la Banca Popolare di Bergamo – Credito
Varesino davanti al Tribunale di Mantova, esponendo: che l’adito Tribunale,
con sentenza in data 7 dicembre 1995, aveva dichiarato il fallimento della
società Traffic System; che dall’esame delle scritture contabili era emerso
che, dopo l’apertura della procedura concorsuale a in tempi di poco
antecedenti, la banca convenuta aveva incassato da debitori della fallita una
serie di pagamenti – dettagliatamente elencati – per la somma di lire
137.203.690; che le richieste del curatore avevano ottenuto, quale unica
risposta, l’affermazione della mancanza di prova in ordine alla conoscenza
dello stato d’insolvenza; che, alla luce delle conoscenza del momento, i
pagamenti dovevano ritenersi, in via alternativa a)revocabili ai sensi
dell’art. 67 legge fall., in quanto lesivi della par condicio creditotum”;
b) inefficaci ai sensi dell’art. 44 stessa legge, per essere stati
compiuti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento . Aggiungeva che, ove i
pagamenti fossero conseguiti a cessioni di credito (delle quali comunque la
curatela ignorava l’esistenza), dette cessioni sarebbero state parimenti
revocabili , con riferimento sia al primo che al secondo comma dell’art. 67
legge fall. ; che la conoscenza dello stato l’insolvenza derivava alla banca
convenuta dalla conoscenza dei bilanci della società fallita (che , pur
formalmente attivi, evidenziavano fin dal 1991 una condizione economica non
più recuperabile), nonché dalla trascrizione di un pignoramento immobiliare
ai dalli della debitrice. Tanto premesso chiedeva che il tribunale, in
rapporto alle causali alternativamente indicate, condannasse la banca
Popolare di Bergamo - Credito Varesino al pagamento a mani del curatore
della somma di lire 137.203.690. La
convenuta si costituiva depositando comparsa di risposta nella quale
contestava il fondamento della domanda, assumendo: che, dei pagamenti
elencati dalla curatela nell’atto introduttivo. Alcuni non trovavano
riscontro nei rapporti gestiti con la società poi fallita; che i pagamenti
restanti si riferivano ad anticipazioni su fatture ritualmente cedute alla
banca dalla società correntista con altrettanti atti di cessione del credito
regolarmente notificati ai debitori ceduti, i quali avevano poi provveduto al
pagamento; che alla data del 10 ottobre 1995, corrispondente all’ultima
cessione, la società Traffic System non versava in stato d’insolvenza e,
comunque, la deducente non en era a conoscenza. Dal punto di vista giuridico,
osservava la convenuta, i pagamenti in contestazione non erano revocabili in
quanto eseguiti fa terzi con denaro proprio, in adempimento di proprie
obbligazioni; il pagamento eseguito dal debitore ceduto non poteva
considerarsi soggetto ad azione revocatoria, potendo questa – al più- colpire
l’atto di cessione; questo, tuttavia, aveva avuto funzione di garanzia e non
solutoria, per cui rientrava nell’ipotesi di cui all’art. 67 c. ll. legge.
fall.. Quanto al requisito soggettivo dell’azione, ne negava la sussistenza,
atteso che il primo protesto a carico della Traffic System era stato lavato
il 14 novembre 1995 e pubblicato il 7 febbraio 1996; la trascrizione del
pignoramento immobiliare era stata presa per un modestissimo importo (lire
4.000.000), i bilanci della società debitrice erano attivi, come ammesso
dalla curatela stessa e, comunque, non potevano considerarsi elementi idonei
ad integrare la prova della scientia decontionis. Concludeva quindi
per il rigetto della domanda. Istruita
documentalmente la causa il Tribunale, in composizione monocratica ex art. 50
ter C.P.C., con sentenza in data 18 settembre/ 18 novembre 2000
revocava le cessione alla Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
dei credito della Traffic System verso il Comune di Feltre, Lamberto Covoni,
il Comune di Sabbio Chiese, la SEA Aeroporto di Linate e il Comune di
Toscolano Maderno; revocava, altresì, le rimesse sul conto corrente della
Traffic System delle somme a questa dovute dalla Provincia di Brescia e dalla
Yellow Center s.r.l.; condannava la banca convenuta a restituire al
fallimento la somma di lire 134.806.554 oltre interessi legali dalla domanda
al saldo; poneva a carico della stessa convenuta le spese di giudizio. La
motivazione prendeva le mosse dal rilevare che le cessioni di credito
effettuate dalla società – poi – fallita erano opponibili alla curatela, in
quanto notificate in forma idonea in data anteriore alla dichiarazione il
fallimento; ciò tuttavia non valeva a sottrarle ad azione revocatoria,
sussistendo le condizioni di legge. Rilevava, in proposito, il giudicante che
i pagamenti erano stati effettuati dai debitori ceduti mediante rimesse
affluite sul conto corrente della società Traffic System; evocato il
principio a tenore del quale le rimesse del terzo sul conto corrente bancario
del fallito rimangono attratte nella dinamica del conto, dando luogo ad una
posta attiva della correntista nei confronti della banca e rendendosi
equiparabili alle rimesse del debitore, anziché riconducibili ai pagamenti
del terzo, precisava tuttavia che per rimesse del terzo sul conto corrente
del fallito dovevano intendersi soltanto quelle operate in costanza del
rapporto di conto corrente, e come tali anteriori alla dichiarazione di
fallimento; l’ipotesi riguardava solo i pagamenti effettuati dalla Provincia
di Brescia e della Yellow Center, mentre per quelli eseguiti dal Comune di
Feltre, da Lamberto Covoni, dal Comune di Sabbio Chiese, dalla SEA Aeroporto
di Linate e dal Comune di Toscolano Maderno si configurava un vero e proprio
pagamento del terzo; con la conseguenza per cui la curatela poteva recuperare
le somme soltanto attraverso la revoca delle sottostanti cessioni di credito. La
revocabilità, in concreto discendeva dall’avere dette cessioni costituito un
mezzo anormale di pagamento di obbligazioni preesistenti, relativa ad
operazioni sul conto “anticipi fatture” il cui saldo passivo evidenziava uno
scoperto oltre i limiti del fido accordato. Con ciò si rendeva applicabile la
presunzione di legge in ordine alla scientia decoctionis, a fronte
della quale era onere della banca convenuta - la quale non bi aveva
fatto fronte in modo idoneo - dimostrare al propria ignoranza circa lo
stato d’insolvenza della debitrice cedente. Quanto alle rimesse revocate in
via diretta, il primo giudice ravvisava la prova del requisito soggettivo
(della quale era onerato, in questo caso, il curatore) nella trascrizione del
pignoramento immobiliare a carico della debitrice, nei reiterati
sconfinamenti dal fido, nella crisi di liquidità divenuta cronica o quasi
cronica . a causa dei ritardi nella monetizzazione dei crediti verso gli enti
pubblici - e rilevabile nell’analisi dei bilanci da parte di un
operatore economico e finanziario altamente professionale, quale una banca. Avverso
tale sentenza interponeva appello a questa Corte la Banca Popolare di Bergamo
– Credito Varesino, deducendo censure riconducibili a due motivi; proponeva
istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, alla quale in seguito
rinunciava. Il fallimento appellato si costituiva per resistere al gravame,
di cui deduceva l’infondatezza. Precisate
le conclusioni come in epigrafe, all’udienza del 27 marzo 2002 la Corte
assegnava termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e
delle repliche, riservandosi la decisione. MOTIVI
DELLA DECISIONE
Col primo
motivo di gravame l’appellante si duole che il Tribunale abbia disatteso i
rilievi espressi nei propri scritti difensivi in ordine alla fragilità degli
elementi indiziari addotti dal curatore a sostegno della scientia
decoctionis; sottolinea, al riguardo, come nessuna valenza possa essere
riconosciuta, in tale prospettiva, agli asseriti sconfinamenti della Traffic
System oltre i limiti del fido; in ciò dovendosi semmai ravvisare una
dimostrazione di fiducia della banca nella capacità della propria cliente di
ripanare l’esposizione debitoria. Del pari nega la deducente che possa
integrare prova idonea la dedotta , ma indimostrata, notorietà della società
debitrice nella zona in cui esercitava all’epoca la sua attività . Sulla
scorta dei suesposti rilievi il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere,
nell’ottica del gravame, che il fallimento non aveva fornito la prova diretta
in ordine alla conoscenza dello stato d’insolvenza. La critica
mossa dall’appellante si estende, altresì alla nozione di “anormalità” cui il
giudice ha ritenuto di accedere. Sulla scorta di enunciazioni dottrinali e
giurisprudenziali, la Banca Popolare di Bergamo sostiene non potersi
considerare mezzi di pagamento anormale gli strumenti che la pratica del
commercio ha reso di comune utilizzo nei rapporti fra gli istituti di credito
ed i loro clienti , quale per l’appunto la cessione del credito; non potrebbe
dunque, su tali basi, ritenersi accertata la conoscenza dello stato
d’insolvenza dell’imprenditore cedente. Le
censure or ora sinteticamente esposte non colgono nel segno. Nell’accedere
alla revoca delle cessioni di credito, dalle quali hanno tratto origine
le rimesse dal contenzioso ad eccezione di quelle eseguite dalla Provincia di
Brescia e dalla società Yellow Center (delle quali si dirà più oltre), il
Tribunale non ha sottoposto a vaglio critico gli elementi offerti dalla
curatela a sostegno della scientia decoctuinis per la semplice ragione
che, ravvisando nelle cessioni la configurabilità di una forma anormale di
pagamento ex asr. 67 c. l n. 2 legge fall,. ha attribuito alla Banca
Popolare di Bergamo l’onere di dimostrare la propria inconsapevolezza circa
lo stato d’insolvenza della controparte contrattuale al momento della
conclusione di quei negozi; ed ha altresì rilevato che detto onere probatorio
non era stato assolto, per essere mancata la dimostrazione di qualsiasi fatto
positivo utile a far credere che la società Traffic System operasse in condizioni
fisiologiche di liquidità. Tale
essendo la linea argomentativi adottata nella sentenza di primo grado, non
giova all’appellante segnalare la fragilità degli argomenti indiziari recati
da controparte : giacchè l’indicata inversione dell’onere della prova, in
dipendenza della ritenuta anormalità dell’operazione, sposta l’osservazione
sugli elementi probatori introdotti dall’istituto di credito deducente, e
induce a confermare il giudizio del Tribunale in ordine all’indimostrata
esistenza di circostanze a sostegno dell’inscientia
decoctionis. Per
quanto si riferisce, poi al fondamento della dichiarata anormalità del
ricorso alla cessione di credito, è d’obbligo porre l’accento sulla funzione solutoria
che detto negozio ha assunto nel caso di specie, in considerazione del fatto
che l’anticipazione dell’importo corrispondente al credito verso terzi, fatta
falla banca alla propria correntista, non è andata a integrare la provvista
per il finanziamento dell’attività commerciale della Traffic System, ma è
stata utilizzata per ridurre lo scoperto del conto corrente. Orbene, la
cessione i credito, se nell’ambito del suo utilizzo quale forma di garanzia,
accessoria all’anticipazione di crediti su fatture, presenta i connotati
della normalità di rapporto all’uso che correntemente ne viene fatto come
strumento di finanziamento, quando invece viene impegnata – come nel caso qui
rassegnato – quale forma di pagamento a deconto del debito del correntista verso
la banca perde tale carattere di normalità, piegandosi a svolgere una
funzione solutoria che la assimila ad una datio in solutum. La
giurisprudenza di legittimità invero il principio, cui questa Corte ritiene
di doversi adeguare, a tenore del quale “la cessione di credito, effettuata
in funzione solutoria, attesa la sua anormalità rispetto al pagamento
effettuato a danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al danaro
è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell’art. 67, primo comma, n. 2
legge fall,. sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di
estinzione contestuale al sorgere del debito con essa estinto” (Cass. 5
luglio 1997 n. 6047). In applicazione di tale regula iuris, non
ricorrendo l’ipotesi di con testualità fra la genesi del credito estinto e
l’utilizzo dello strumento solutorio, bene è stata applicata dal Tribunale la
presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza. Ciò vale,
ovviamente, con esclusivo riferimento alla revoca delle cessioni di credito
riferite alle obbligazioni a carico del Comune di Feltre, di La,berto Covoni,
del Comune di Sabbio Chiese, della SEA Aeroporto di Linate e del Comune di
Toscolano Maderno: diversamente ponendosi i termini del problema – come si è
preannunciato - in riferimento alla disposta revoca delle rimesse
eseguite dalla Provincia di Brescia e dalla Yellow Center s.r.l.. Per queste,
invero , il primo giudice ha ritenuto applicabile la fattispecie revocatoria
disciplinata dal secondo comma dell’art. 67 legge fall., comportante
l’attribuzione dell’onere probatorio alla curatela. In ordine a tali atti,
peraltro, la collocazione temporale alle rispettive date del 1° dicembre 1995
e del 3 dicembre 1995 permette di constatare come, a quell’epoca, fosse già
stata da tempo eseguita la trascrizione del pignoramento elevato il 4
novembre 1995 a carico della Traffic System: sicchè, valutando siffatta
circostanza in aggiunta alle altre evidenziate dal collegio di prima istanza
(tra cui assumono rilievo le risultanze solo apparentemente attive dei
bilanci, note alla banca e da questa facilmente analizzabili) deve ritenersi
provato attraverso lo strumento delle presunzioni semplici, apprestato
dall’art. 2729 C.C., che l’istituto di credito odierno appellante, anche in
virtù della sua qualità di operatore economico particolarmente qualificato,
fosse a conoscenza dello stato di decozione in cui dibatteva ormai
irreversibilmente la società correntista, la quale sarebbe fallita pochissimi
giorni dopo. Col
secondo motivo la banca appellante, approfondendo il tema dell’individuazione
degli atti solutori, evidenzia essersi trattato nel caso di specie di una
forma di finanziamento (anticipazione bancaria su fatture) in ragione della
quale la Traffic System ebbe a ricevere l’immediato accredito degli importi,
contro il trasferimento del suo diritto di credito verso terzi. Richiamando
un insegnamento giurisprudenziale (Cass. 2 luglio 1998 n. 6474) concernente
l’ipotesi di cessione di credito stipulata fra il creditore dell’insolvente
ed un terzo, a sua volta debitore di questi, sostiene che la fattispecie non
integra un’ipotesi di mezzo di pagamento anormale. Da ciò fa discendere
l’asserita inversione dell’onere della prova, che invece incombeva alla
curatela; questa non ha soddisfatto l’onere a suo carico, secondo la
deducente, atteso che: 1) i bilanci della società non lasciavano
assolutamente trasparire lo stato di decozione, risultando attivi; 2)
nessun protesto risultava ancora elevato alla data del 10 ottobre 1995, in
cui era stata effettuata l’ultima cessione di credito: né a quell’epoca era
stato ancora trascritto il pignoramento immobiliare a carico della Traffic
System; 3) le cessioni erano state stipulate dalla società al fine di
ottenere finanziamenti e non per estinguere obbligazioni preesistenti. Neppure
la descritta doglianza, stante la sua inconcludenza, vale a infirmare la
linea argomentativi che sorregge la sentenza impugnata. Costituisce,
bensì un punto fermo nella ricostruzione dei fatti di causa, siccome frutto
di accertamento svolto dal Tribunale con valutazione non investita da
specifica censura, la qualificazione dei negozi impugnati (salve restando,
come già detto, le rimesse effettuate dalla Provincia di Brescia e dalla
Yellow Center) come cessioni di credito accessorie ad anticipazioni su
fatture emesse dalla Traffic System a carico di terzi; onde non è qui in
discussione il meccanismo attraverso il quale la Banca Popolare di Bergamo ha
accreditato il netto ricavo dei crediti ceduti, contro il trasferimento dal
lato attivo delle corrispondenti obbligazioni. Ciò che viene in interesse
nella presente controversia è, invece, la circostanza per cui il meccanismo
negoziale così utilizzato non ha svolto la funzione di finanziare l’attività
commerciale della Traffic System con la costituzione di una nuova provvista,
bensì quella di diminuire corrispondentemente l’esposizione debitoria della
cliente, il cui saldo passivo di conto corrente eccedeva i limiti del fido ed
integrava perciò un vero e proprio scoperto. Giustamente
ha osservato il primo giudice che, nella situazione descritta, la cessione
dei crediti ha assunto il carattere di un atto solutorio al quale devesi
attribuire il carattere di anormalità, in base alle considerazioni dianzi
sviluppate; di qui la riconduzione – pienamente condivisibile -
dell’operazione svolta al modello legislativo del pagamento con mezzi
anormali, preso in osservazione dal comma primo, n. 2 dell’art. 67 legge
fall.: con le conseguenze sulle quali ci si è già soffermati in teme di
ripartizione dell’onere probatorio – non soddisfatto in concreto -
circa il requisito soggettivo dell’azione revocatoria. La
linearità di siffatta impostazione del problema giuridico posto al centro del
contenzioso non può essere efficacemente contrastata invocando il precedente
giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6474 in
data 2 luglio 1998: giacchè in quel caso il Supremo Collegio si è occupato di
una fattispecie tutt’affatto diversa, in seno alla quale la cessione di
credito era stata stipulata fra il creditore dell’insolvente ed un terzo, a
sua volta debitore dell’imprenditore poi fallito. Il principio ivi enunciato
riconosceva al debitore cessionario la facoltà di opporre in compensazione al
fallimento il credito in tal modo acquisito, neganfo al contempo che il
versamento del corrispettivo della cessione potesse equipararsi a pagamento
del debito dell’insolvente. La
fattispecie qui dibattuta è qualificata, di contro, dall’esistenza di un
debito – scaduto .- del cedente nei confronti del cessionario, in
considerazione della quale il trasferimento della titolarità
dell’obbligazione assume il carattere di un atto solutorio, connotato come si
è visto da anormalità. Ciò rende pienamente applicabile il principio scandito
dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 6047 del 5 luglio 1997,
già citata, e giustifica appieno l’accoglimento dell’azione revocatoria alla
stregua della ratio decidendi più sopra illustrata. In virtù
delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata merita integrale conferma. Le spese
del presente grado sono da porre a carico della banca appellante, risultata
soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte,
ogni diversa stanza ed eccezione disattesa, definitivamente
pronunciando: rigetta
l’appello proposto dalla Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
contro il fallimento della società Traffic System s.r.l. avverso la sentenza
del Tribunale di Mantova in data 18 settembre / 18 novembre 2000;+ condanna
l’appellante al rimborso in favore dell’appellato delle ulteriori spese del
grado, che liquida in euro 5.159.,04 in essi compresi euro 1.475,00 per
diritti di procuratore ed euro 3.000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Brescia , il 19
giugno 2002 |