Tribunale di Mantova – Pres. A. Dell’Aringa, Est. M.
Bernardi – 27 ottobre 2005. Processo
societario – Omessa o tardiva costituzione del convenuto – Mancata
contestazione dei fatti affermati dall’attore – Concludenza della domanda -
Rilevanza degli altri elementi acquisiti al giudizio – Necessità. Non
può ritenersi concludente la domanda ex art. 13 d. lgs. 5/03 ove il fatto
affermato dall'attore non risulti suffragato dagli altri elementi acquisiti
in giudizio. Responsabilità
dell’intermediario per il fatto illecito del promotore – Rapporto di
preposizione - Responsabilità oggettiva – Sussistenza – Colpa in vigilando o
in eligendo – Irrilevanza. La
responsabilità dell'intermediario ex art. 31 d. lgs. 58/98 ha natura
oggettiva e, quindi, prescinde da ogni valutazione di colpa in vigilando o in
eligendo dello stesso e sussiste, ove sia riscontrabile un rapporto di
preposizione, il fatto illecito del promotore e la connessione fra incombenze
e danno. Responsabilità
oggettiva dell’intermediario per il fatto del promotore – Presupposti –
Rapporto di occasionalità tra incombenza e danno – Spendita del nome. Ai
fini della responsabilità solidale prevista dall'art. 31 d. lgs 58/98 è
sufficiente l'esistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra
incombenze affidate e fatto del promotore finanziario, ravvisabile ove
quest'ultimo abbia speso il nome dell'intermediario. Promotore
finanziario – Elementi costitutivi della fattispecie – Mancanza del potere di
rappresentanza – Irrilevanza. E'
irrilevante ai fini della individuazione della figura del promotore
finanziario la mancanza in capo ad esso di poteri di rappresentanza. Illecito
del promotore finanziario – Concorso del risparmiatore – Irregolare consegna del
denaro – Irrilevanza. L'irregolare
modalità di consegna di denaro al promotore finanziario (in contanti anziché
secondo quanto previsto dall'art. 96 reg. Consob 11522/98) non elide il nesso
di causalità fra l'illecito commesso da costui ed il comportamento del
risparmiatore atteso che tale circostanza attiene ad un elemento secondario
della fattispecie. Promotore
finanziario – Omesso impiego delle somme ricevute – Danno del risparmiatore –
Determinazione – Criteri. Il
danno spettante al risparmiatore a seguito del mancato investimento delle
somme affidate al promotore finanziario va determinato in ragione dei
risultati che egli avrebbe conseguito a seguito della puntuale negoziazione
dei titoli. r.g. 863/2004 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data
13-14/7/2004 T. C. assumeva che a) si era avvalso sin dal 2001 della
consulenza di M. M. promotore finanziario di Banca Fideuram s.p.a.; b) che
nel maggio del 2001 aveva versato la somma di £ 50.000.000 al fine di
sottoscrivere un investimento in strumenti finanziari consigliati dal M. che
successivamente gli aveva consegnato la documentazione attestante sia il
versamento in questione intestato a Banca Fideuram sia l'indicazione delle
operazioni effettuate; c) che nel dicembre del 2001 aveva corrisposto
ulteriori £ 50.000.000 in contanti al M. il quale, in quella occasione, gli
aveva rilasciato copia di un ordine di acquisto di obbligazioni IMI 11-5-2003
per nominali £ 50.000.000; d) che successivamente il M. gli aveva consegnato
dei documenti riportanti l'entità degli investimenti effettuati e che gli era
pervenuta una lettera su carta
intestata della Banca con la quale gli veniva comunicato la giacenza in un
dossier di obbligazioni IMI Linked Commodities per nominali £ 60.000.000; e)
che, appresa dalla stampa la notizia della sparizione del Martini, egli aveva
chiesto informazioni all'istituto di credito il quale dichiarava l'esistenza
della somma di euro 26.016,56 di cui € 22.659,18 quale ammontare del deposito
titoli e negava di avere mai ricevuta la seconda tranche del versamento e,
quindi, l'esistenza di titoli IMI intestati ad esso attore: alla luce del
rifiuto da parte della banca di rispondere dell'operato del promotore
l'istante agiva quindi in giudizio onde ottenere, ai sensi dell'art. 31 d.
lgs. 58/98, la condanna in solido della banca e del promotore finanziario a
risarcirgli il danno anche tenendo conto del fatto che il M. aveva
personalmente garantito un determinato rendimento dall'investimento proposto. Mentre il M. rimaneva contumace la banca si
costituiva eccependo preliminarmente che la controversia rientrava nel novero
di quelle disciplinate dall'art. 1 del d. lgs. 5/03. Nel merito la convenuta, premesso di avere
revocato il mandato al M. e di avere presentato nei suoi confronti atto di
denuncia-querela avendo riscontrato irregolarità nella gestione, chiedeva il rigetto della domanda
sostenendo a) che l'assunto avversario non risultava provato; b) che la
documentazione dimessa non proveniva dalla banca la quale comunque ne
disconosceva la paternità; c) che il M. non aveva alcun potere di
rappresentare la banca; d) che il contratto di deposito titoli espressamente
prevedeva che al promotore potessero venire consegnati solo assegni o vaglia
postali non trasferibili sicché la grave negligenza dell'attore era tale da
fare escludere ogni sua responsabilità: da ultimo evidenziava che l'attore
aveva affermato di essersi attivato per accertare i fatti solo nel marzo del
2002 mentre egli avrebbe dovuto accorgersene assai prima atteso, che nelle
comunicazioni periodiche inviate dalla banca, l'operazione in questione non
era mai stata menzionata sicché l'istante avrebbe omesso così ogni doveroso
controllo del proprio patrimonio. In via subordinata la difesa dell'istituto
di credito chiedeva che venisse riconosciuto quantomeno il concorso di colpa
del cliente e, in ogni caso, di venire manlevata dal M. (senza peraltro
notificargli la comparsa di costituzione). Disposta la trasformazione del rito le parti
originariamente costituite si scambiavano ulteriori memorie mentre il M.
permaneva contumace. Esperita l'istruttoria orale e disposta c.t.u.,
affidata alla dott. Stefania Malerba, la causa veniva trattenuta in decisione
sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Motivi La domanda è fondata e merita accoglimento. Quanto al M. va detto che l'accoglimento della
domanda trova fondamento alla stregua del disposto di cui all'art. 13 co. II
d. lgs. 5/03 stante la sua contumacia (non avendo ovviamente egli notificato
alcuna comparsa difensiva) atteso che le affermazioni attoree trovano
riscontro nel documento dal medesimo sottoscritto (v. doc. n. 19) di
attestazione della ricezione del versamento in sue mani dell'importo di £
50.000.000. Va inoltre evidenziato che l'assunto attoreo è stato
confermato dalla teste P., moglie del T., presente al momento della consegna
del denaro, dovendosi rilevare, in ordine all'eccepita incapacità della
stessa (sentita all'udienza del 26-5-2005 avanti al Giudice delegato per
l'incombente) prospettata in quanto cointestataria del conto corrente del
proprio coniuge, che l'eccezione è stata tardivamente dedotta perché
formulata unicamente all'udienza del 27-10-2005 di discussione avanti al
Collegio (cfr. Cass. 30-7-2004 n. 14587) mentre l'attendibilità delle sue
dichiarazioni trova preciso riscontro nella attestazione di ricezione della
somma sottoscritta dal M.. Non può invece ritenersi raggiunta la prova che
il promotore avesse garantito un determinato rendimento dell'investimento sia
perché non può con certezza attribuirsi alla sua volontà l'espressione
"69.615.000 (assicurato)" figurante nella sintesi di portafoglio
prodotta sub 21 dalla difesa attorea, trattandosi di scrittura priva della
sottoscrizione del M. sia per il tenore di tale dizione che non può
univocamente interpretarsi come assunzione dell'obbligo personale di
garantire un certo rendimento dei titoli, circostanze queste che fanno
ritenere, sul punto, non concludente la domanda e, quindi, non configurabile
la c.d. ficta confessio ex art. 13 d. lgs. 5/03: deve infatti ritenersi, in
analogia con i risultati raggiunti dall’elaborazione giurisprudenziale in
tema di interpretazione dell’art. 232 c.p.c., che, ai fini della valutazione della concludenza della
domanda, debba essere valutato ogni altro elemento di prova, non essendo
possibile ritenere provati fatti non suffragati dagli altri elementi
acquisiti o addirittura smentiti dai medesimi. Per quanto concerne poi la posizione
dell'istituto di credito va rammentato che l'art. 31 d. lgs. 58/98 prevede la
responsabilità solidale dell'intermediario che ha conferito l'incarico al
promotore finanziario per danni arrecati a terzi anche se essi derivino da
illeciti penali dolosi: una volta provata la responsabilità (per dolo) del
promotore per le ragioni sopra esposte, ne consegue quella dell'intermediario
ex art. 31 d. lgs. cit. che ha natura oggettiva (cfr. Trib. Sanremo 13-1-2003
in B.B.T.C.,2004,II,154; Trib. Milano 11-2-2002, ibidem) e, quindi, prescinde
da ogni valutazione di colpa in vigilando o in eligendo di quest'ultimo e
sussiste ove sia riscontrabile un rapporto di preposizione, il fatto illecito
del promotore e la connessione fra incombenze e danno. Rilevato che non vi è dubbio che il M. abbia
agito nell'ambito delle incombenze a lui affidate come si desume, fra
l'altro, dal fatto che egli aveva consegnato sia l'attestazione della
ricevuta di pagamento di £ 50.000.000 sia la posizione titoli del T. ed altra
corrispondenza su carta intestata alla Banca Fideuram e qualificandosi come
promotore della stessa e, quindi, spendendo il nome della medesima, va
rammentato che per la responsabilità solidale dell'intermediario è
sufficiente l'esistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra
incombenze affidate e fatto del promotore, ravvisabile ogni qual volta il
comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali
all'esercizio delle incombenze di cui è investito (v. Cass. 22-10-2004 n.
20588; Cass. 19-7-2002 n. 10580; Cass. 17-5-1999 n. 4790). Infondata è poi la deduzione secondo cui la
responsabilità della banca andrebbe esclusa in quanto il M. era un agente
senza rappresentanza atteso che l'art. 31 d. lgs. cit. definisce come
promotore finanziario colui che in qualità di dipendente, agente o mandatario
esercita professionalmente l'offerta fuori sede, nozione dalla quale emerge
che il potere di rappresentanza non è elemento costitutivo della figura del
promotore (v. Cass. 20588/04 cit.; Trib. Verona, 1-3-2001 in Giur.
Merito,2001,900; Trib. Milano 1-2-2001 in B.B.T.C., 2003, II, 36). In ordine alla deduzione secondo cui il nesso di
causalità rispetto all'illecito commesso sarebbe venuto meno per effetto del
comportamento del risparmiatore che avrebbe consegnato il denaro in contanti
e quindi in violazione di una specifica clausola contrattuale (cfr. art. 19
del contratto di conto corrente e di deposito titoli) e regolamentare (cfr.
art. 96 reg. Consob n. 11522/98), va detto che tale assunto non merita
condivisione atteso che le modalità di pagamento afferiscono ad un elemento
secondario della fattispecie (non tale da inficiare l'esistenza del
rapporto): nè può andare sottaciuto che l'irregolarità è stata indotta dallo
stesso promotore che è il diretto destinatario della norma regolamentare (in tal senso vedasi Cass. 22-10-2004
n. 20888 in relazione alla norma di cui all'art. 5 l. 1/91, di contenuto
identico a quella di cui all'art. 31
d. lgs 58/98; Trib. Lecce 6-9-2004 in dirittobancario.it; Trib.
Milano 17-5-2003 in B.B.T.C.,2004,II,154; Trib. Mantova 13-10-2003 in
ilcaso.it; Trib. Brescia 23-12-2002 in Foro It., 2003, 1264; Trib. Verona
1-3-2001 cit.), dovendosi da ultimo aggiungere che non emergono dagli atti né
sono stati prospettati elementi tali da far ipotizzare una preordinazione
dolosa fra il T. ed il M. a danno dell'istituto di credito. Neppure ritiene il Collegio che al T. sia
addebitabile un concorso colposo atteso che egli non poteva ragionevolmente
avvedersi dell'illecito commesso dal promotore. In ordine alla dazione del denaro contante si è
già detto ma va anche aggiunto che il M. aveva consegnato, su carta intestata
alla banca, il ricevimento del versamento della somma datagli dal T. nonché
una posizione titoli (da cui emergeva l'avvenuto acquisto di titoli IMI) su
cui figurava il timbro della Fideuram e che l'attore si era visto recapitare
una comunicazione da parte dell'ufficio titoli e della sede di Reggio Emilia
della banca, datata 28-1-2002, in cui si dava atto del deposito a suo nome di
titoli IMI Linked Commodities 2003 per £ 60.000.000, comunicazione la cui paternità
è stata disconosciuta dalla convenuta ma che certo non poteva che rassicurare
l'ignaro risparmiatore sulla regolarità dell'operazione posta in essere
sicché la circostanza che il versamento non risultasse riportato
sull'estratto conto non integra il concorso di colpa atteso che molteplici
erano invece i dati documentali in grado di fargli apparire una diversa e
tranquillizzante realtà, né va sottovalutato il rilievo, sul piano
psicologico, del rapporto fiduciario da tempo instauratosi fra l'attore ed il
M. al quale egli aveva già affidato del denaro poi investito con risultati
soddisfacenti. Ancora non deve trascurarsi il breve intervallo
temporale intercorrente fra la consegna del denaro (27-12-2001) e la lettera
con richiesta di chiarimenti (datata 29-3-2002) indirizzata dall'attore alla
banca dopo la scoperta, a seguito della lettura sulla stampa, della fuga del
M.: né infine è stato dimostrato che, ove il T. si fosse attivato prima, il
danno sarebbe stato più contenuto. Quanto al danno deve ritenersi che il quantum
risarcibile vada determinato in ragione dei risultati che il danneggiato
avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli (in tal senso
vedasi Trib. Milano 2-5-1996 in Resp. Civ. e Prev.,1997,1235) e, in
proposito, il c.t.u. ha accertato che, ove la somma di euro 25.822,85 pari a
£ 50.000.000 fosse stata investita nel titolo IMI secondo gli accordi e
incassata alla scadenza (11-5-2003), l'attore avrebbe ricavato il rendimento netto di euro 1.371,43. Tenuto conto dell'operatività pregressa del T.
dalla quale emerge la preferenza per scelte di investimento (relativamente ad
una parte dei risparmi) di breve periodo, su titoli a basso rischio con
certezza del capitale e senza esigenza di godere di cedole periodiche, appare
verosimile ritenere che egli, alla scadenza naturale, avrebbe reinvestito il
capitale in un titolo dalle caratteristiche similari rispetto a quello sopra
menzionato ed il consulente ha individuato a tal fine il CTZ biennale in
scadenza il 14-5-2005 ovvero lo zero coupon Capitalia 96/08 (con
valorizzazione alla data del 12-9-2005) i quali avrebbero reso
rispettivamente euro 1.046,31 ed euro 3.716,32: appare equo, con riguardo a
tale periodo, liquidare una somma corrispondente alla media dei due indicati
rendimenti corrispondente ad euro 2.381,31. I convenuti vanno quindi condannati in solido a
pagare all'attore la somma di euro 29.575,58 oltre agli interessi su tale
importo dalla data della sentenza sino al saldo definitivo. Atteso l'illecito commesso dal promotore finanziario
nello svolgimento delle proprie incombenze, va accolta la domanda di manleva
svolta dalla banca nei suoi confronti (cfr. ex multis Cass. 25-2-2004 n.
3817; v. anche art. 13 IV co. d. lgs. 5/03). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione
reietta, così provvede: condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare
all'attore la somma di euro 29.575,58 oltre agli interessi legali su tale
somma dalla data della sentenza sino al saldo definitivo; condanna i convenuti, parimenti in solido, a
rifondere all'attore le spese di lite liquidandole in complessivi euro 5.900,00
di cui € 900,00 per spese (compresi euro 787,50 per spese di c.t.u. rimanendo
la restante metà definitivamente a carico della convenuta), € 1.700,00 per
diritti ed € 2.300,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese
ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; condanna M. M. a tenere manlevata Banca Fideuram
s.p.a. per le somme dalla stessa pagate a titolo di capitale interessi e
spese in favore dell'attore in dipendenza del presente giudizio; condanna M. M. a rifondere alla Banca Fideuram le
spese di lite liquidandole in complessivi euro 2.350,00 di cui € 50,00 per spese, € 1.000,00 per diritti ed
€ 1.300,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15
T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. |