Tribunale di Mantova – G.U. Dr. Luigi Pagliuca – 8 novembre 2005. (219)

Danno morale – Morte del congiunto – Presunzione a favore dei prossimi congiunti – Prova del legame con i congiunti meno prossimi – Necessità.

Ove non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra i soggetti legati da vincoli familiari, tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistente tra determinati congiunti secondo l’id quod plerumque accidit, potrà riconoscersi la lesione del rapporto parentale solo ai congiunti più prossimi, e cioè al coniuge, ai figli e ai genitori mentre nessuna presunzione potrà  operare  a favore dei congiunti meno stretti.

Nel caso in cui il risarcimento del danno sia invocato dal congiunto non stretto ( es. i nonni) e non convivente dovrà essere data prova del fatto che, nonostante la mancanza di convivenza, i rapporti tra le parti erano costanti e comunque caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà.

 

Morte del congiunto - Liquidazione del danno ai parenti – Criterio equitativo – Interpretazione della domanda.

La liquidazione del danno da lesione parentale, trattandosi di valore inerente  alla  persona privo in quanto tale di contenuto economico, deve avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e  2056 c.c.), tenuto conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni  ulteriore  utile circostanza,  quali  la  consistenza  più  o  meno  ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse.

Qualora la parte, con domanda proposta prima del 2003, abbia richiesto genericamente il risarcimento del “danno morale” per la morte del proprio congiunto, in difetto di elementi concreti da cui inferire che la pretesa fosse limitata al pregiudizio conseguente al mero dolore transeunte per la perdita del congiunto (ossia al danno morale soggettivo), deve ritenersi che la richiesta attenga anche al risarcimento di tutte le altre voci di danno non patrimoniale ed in primis a quello conseguente alla lesione del rapporto parentale. 

 

Morte del congiunto – Danno parentale – Liquidazione – Natura e intensità del legame - Rilevanza.

Nel procedere alla liquidazione del danno da lesione parentale debbono applicarsi le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano disancorandosi la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (comprensivo sia del danno morale soggettivo che di quello conseguente alla lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiandosi il legame familiare tra la vittima primaria e quelle secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare della sopravvivenza o meno di altri congiunti, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta utilizzandosi, in tale prospettiva, forbici risarcitorie variabili a seconda del tipo di parentela che viene in rilievo.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 31.8.02 e 3.9.02 E. F., V. F., F. F., S. F., G. F. e L. F. convenivano in giudizio l’Assitalia spa e L. T.  per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in Volta Mantovana il giorno ** alle ore 1,00 circa in cui era deceduto il proprio congiunto A. F. all’epoca di 20 anni.

Assumevano in particolare gli attori:

a) di essere i genitori (E. F. e V. F.), il fratello (F. F.) e le sorelle (S., G. e L. F.) della vittima; 

b) che la responsabilità in ordine al sinistro e, quindi, al decesso del loro congiunto era ascrivibile unicamente al convenuto L. T., conducente del veicolo su cui A. T. era trasportato;

c) che dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da essi attori in seguito alla perdita del congiunto erano tenuti a rispondere, in solido con il T., l’Assitalia spa in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo:

d) di avere già ricevuto in data 23.12.01 dall’assicurazione la somma di euro 258.228,40, insufficiente rispetto alla reale entità del danno e trattenuta a titolo di mero acconto.

Tutto ciò premesso gli attori concludevano chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dell’ulteriore danno patito, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

L. T., costituitosi in giudizio, eccepiva il concorso di colpa di A. F., per non avere indossato la cintura di sicurezza. Sosteneva inoltre l’eccessività della pretesa risarcitoria degli attori e concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in subordine, la condanna dell’Assitalia spa all’integrale risarcimento del danno.

L’Assitalia spa, costituitasi anch’essa in giudizio, non contestava invece l’esclusiva responsabilità del T. in ordine al sinistro, limitandosi ad eccepire  l’eccessività della pretesa creditoria avanzata dagli attori ed affermando che l’importo già corrisposto era ampiamente sattisfattivo di ogni pretesa risarcitoria.

Affermava inoltre la convenuta che al momento del sinistro il T. stava guidando in stato di ebbrezza e che ai sensi delle condizioni di polizza ciò comportava l’esclusione della copertura assicurativa, con conseguente diritto dell’Assitalia spa ad agire in rivalsa nei confronti del proprio assicurato per ripetere quanto corrisposto alle persone rimaste danneggiate nell’incidente. 

Tutto ciò premesso l’Assitalia spa concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna del T. a rifonderle ogni somma, presente e futura, corrisposta ai soggetti rimasti danneggiati nel sinistro.

Con ricorso depositato in data 31.10.02 l’Assitalia spa chiedeva di essere autorizzata a sottoporre a sequestro conservativo i beni del T. sino alla concorrenza dell’importo di euro 320.000,00. Con dichiarazione resa a verbale dell’udienza del 4.3.03 il procuratore dell’Assitalia spa rinunciava all’istanza di sequestro ed il giudice dichiarava abbandonata la procedura. 

Sempre in data 4.3.03 il procuratore dell’Assitalia rinunciava anche alla domanda riconvenzionale di rivalsa formulata nei confronti del T..

La causa, istruita documentalmente e oralmente, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 21.6.05, sulla base delle conclusioni delle parti  come riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Istanze istruttorie del convenuto L. T. – inammissibilità. Domanda di rivalsa - rinuncia

La prova testimoniale richiesta dal T. nella memoria ex art. 184 cpc del 15.4.03 è già stata ammessa ed assunta nel corso dell’istruttoria.

Pertanto l’istanza di (ri)ammissione di detta prova, del tutto incomprensibilmente reiterata dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, va senz’altro dichiarata inammissibile. 

L’Assitalia spa ha rinunciato alla domanda di rivalsa nei confronti del T., manifestando espressa volontà in tal senso con dichiarazione resa a verbale dell’udienza del 4.3.03 ed omettendo di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni.. Su detta domanda non dovrà quindi provvedersi.

2) Dinamica del sinistro – esclusiva responsabilità di L. T.

2.1 - Non vi è contestazione in merito al fatto che il sinistro per cui è causa sia avvenuto secondo la dinamica ricostruita dalla Polizia stradale intervenuta sul posto.

Pertanto, mutuando quanto riferito nell’informativa inviata dalla Polizia stradale alla Procura della Repubblica di Mantova in data 12.9.00 (doc. prodotto dal T.) può certamente ritenersi provato che “verso le ore 01,00 del giorno 27 agosto 2000 T. L., alla guida della propria autovettura **, con a bordo P. I., che prendeva posto sul sedile anteriore di destra, F. A., che prendeva posto sul sedile posteriore di sinistra e P. M. che prendeva posto su quello di destra, percorreva la strada provinciale n. 21 Marmirolo – Volta, diretto verso Volta Mantovana. Il T. che viaggiava in stato di ebbrezza dovuto all’ingerimento di bevande alcoliche (120 mg/dl accertato presso l’ospedale civile di Mantova) ed a velocità non particolarmente moderata, pervenuto all’altezza della progressiva chilometrica 15,671 – territorio del comune di Volta Mantovana (Mn) - all’uscita da un tratto di strada curvilineo ad ampio raggio volgente a sinistra e con limitazione di velocità di 70 km/orari, perdeva il controllo dell’autovettura. Lo stesso conducente, probabilmente, per evitare una possibile fuoriuscita a destra del piano viabile, correggeva la traiettoria del veicolo con una brusca sterzata verso sinistra, provocando in tal modo, un incontrollato sbandamento dell’automezzo. Nel tentativo di riportare in assetto l’autovettura, il T. sterzava nuovamente verso destra ma il veicolo entrava in derapata con la parte posteriore. In tali condizioni l’autovettura, priva di controllo, deviava verso destra, fuoriusciva dalla sede viaria, si piegava sul fianco sinistro per la presenza di una piccola scarpata facente parte del fossato asciutto esistente e cozzava con la parte laterale posteriore sinistra e con il tettuccio, lato sinistro, contro un albero di ceppaia situato a lato della strada, oltre il fossato innanzi descritto. Nell’incidente F. A. decedeva all’istante a causa delle gravi ferite riportate, mentre T. L., P. M. e P. I. riportavano lesioni”.

2.2 - Sulla scorta di detta dinamica appare in primo luogo evidente che  responsabilità in ordine al sinistro è senz’altro ascrivibile al convenuto L. T., per non aver tenuto una condotta di guida improntata a prudenza e tale da consentirgli di mantenere sempre il controllo della vettura ed evitare che la stessa potesse uscire di strada. Invero, poiché dagli accertamenti effettuati non risultano elementi da cui inferire che la sbandata dell’auto fosse stata determinata da cause esterne quali, ad esempio, la condotta di guida del conducente di altro veicolo antagonista o la presenza di ostacoli imprevedibili sulla sede stradale, deve ritenersi che la perdita di controllo dell’autovettura, in tratto di strada non rettilineo, fosse stata determinata dall’eccessiva velocità di marcia tenuta dal T., come peraltro ritenuto anche dalla Polizia stradale (che, nel verbale, ha ritenuto appunto che il T. viaggiasse a velocità “non particolarmente moderata”).

2.3 – Secondo il convenuto L. T. con la sua responsabilità dovrebbe concorrere anche quella di A. F.. Afferma infatti il convenuto che al momento del sinistro la vittima non indossava le cinture di sicurezza e che, pertanto, il risarcimento dovuto agli attori deve essere ridotto ai sensi dell’art. 1227 c.1 c.c. vertendosi in ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione del danno.

Osserva in proposito questo giudice che l’accoglimento dell’eccezione presuppone la prova, non solo del mancato uso della cintura da parte del F., ma anche del nesso di causalità tra detta omissione e l’evento letale, ossia del fatto che con certezza o “con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica” (in tal senso Cass. pen. s.u. 27/02) in caso di uso della cintura la vittima non sarebbe deceduta, ma sarebbe rimasta semplicemente ferita. 

Nella fattispecie, se si ha riguardo alla causa specifica del decesso del F. ed alla dinamica del sinistro quale sopra riferita, deve senz’altro escludersi che l’uso del dispositivo di trattenuta (in ipotesi assunto come omesso) avrebbe potuto evitare l’evento letale.

Invero il F. era seduto sul sedile posteriore sinistro dell’Audi condotta dal T. (testi P. e P.), ossia proprio nella parte dell’auto che era andata ad urtare violentemente contro il ceppo di albero posto oltre il margine destro della sede stradale. Più in particolare subito dopo essere uscita dalla sede stradale l’auto si era piegata sul lato sinistro e l’urto era avvenuto tra il ceppo d’albero e la parte di  tettuccio posta sopra la testa del F.. Dalle foto allegate al verbale risulta chiaramente che l’urto aveva provocato l’abbassamento del tetto dell’auto nella parte posteriore sinistra e, tenuto conto che la causa specifica della morte del F. è stata individuata dalla dott.sa Doriana Bertazzo nello sfondamento della base cranica, è del tutto probabile che ciò sia avvenuto proprio in conseguenza dello schiacciamento o comunque dell’urto del capo contro le lamiere del tetto medesimo.

In considerazione della particolare violenza dell’impatto, della tipologia di lesioni che hanno provocato la morte e, soprattutto, della direzione dell’urto (dall’alto verso il basso) deve ritenersi che l’uso o meno dei dispositivi di trattenuta costituisca circostanza del tutto irrilevante rispetto all’evento, essendo evidente che anche in caso di uso della cintura non si sarebbe comunque potuto evitare l’urto del capo contro la struttura del tettuccio, improvvisamente abbassatosi a seguito dell’urto.

In difetto di prova del nesso di causalità tra omesso uso della cintura ed evento letale è quindi irrilevante appurare se il F. avesse o meno utilizzato le cinture di sicurezza.

2.4 - Risulta quindi esclusa la ricorrenza di un concorso di colpa della vittima e la responsabilità del sinistro va perciò ascritta unicamente al conducente L. T..

Il T. è quindi tenuto all’integrale risarcimento dei danni patiti dagli attori prossimi congiunti della vittima. Di detti danni dovrà inoltre rispondere, per l’intero ed in solido con il T., anche la convenuta Assitalia spa, trattandosi della società presso cui il veicolo condotto dal T. era assicurato per la responsabilità civile, ai sensi della legge 890/69.

3) Quantificazione del risarcimento dovuto agli attori

3.1 Premessa

Come è noto a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.03 della Corte di Cassazione e n. 233/03 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno  risarcibili. In particolare, ad un sistema risarcitorio tripolare, incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all’effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo  ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Ciò premesso in via generale sull’inquadramento sistematico della materia, deve precisarsi che secondo quanto sostenuto nella medesima pronuncia n. 8828 sopra citata, tra i pregiudizi di natura non patrimoniale risarcibili ex art. 2059 c.c. in quanto conseguenti alla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona è certamente compreso anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. Invero, afferma la Corte, “l'interesse fatto valere nel caso di danno  da  uccisione di congiunto è quello all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla  inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici  della  persona  umana nell'ambito di quella  peculiare  formazione  sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta, quindi, di interesse  protetto,  di  rilievo  costituzionale,  non avente natura economica,  la  cui  lesione  non  apre  la via ad un risarcimento ai sensi  dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma  ad  un  risarcimento  (o  meglio:  ad  una riparazione), ai sensi dell'art. 2059 c.c.,  senza  il  limite  ivi  previsto  in  correlazione all'art.  185  c.p.  in  ragione  della  natura  del  valore  inciso, vertendosi  in  tema  di  danno  che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato”. Detto pregiudizio si distingue nettamente sia dal danno biologico che da quello morale soggettivo in quanto non consiste in una lesione dell’integrità psico-fisica della persona, né può ritenersi coincidente con la transeunte sofferenza che naturalmente consegue alla perdita del prossimo congiunto.

Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia,  ritiene questo giudice che per accertare l’effettiva sussistenza dell’interesse medesimo e della sua lesione sia necessario fornire la prova dell’esistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale.

Peraltro, nelle ipotesi in cui dall’istruttoria non risulti il concreto assetto dei rapporti intercorrenti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra loro, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistente tra determinati congiunti secondo l’ id quod plerumque accidit, potrà tuttavia riconoscersi la lesione del rapporto e, quindi, l’invocato risarcimento solo ai congiunti più prossimi, e cioè al coniuge, ai figli e ai genitori. Nessuna presunzione potrà invece operare  a favore dei congiunti meno stretti quali, ad esempio, i nonni, che generalmente non fanno parte del nucleo familiare (inteso in senso stretto) di pertinenza della vittima. Rispetto a questi ultimi, tuttavia, particolare rilievo potrebbe assumere l’eventuale convivenza con la vittima, atteso che proprio l’assidua frequentazione costituisce uno dei fattori che rende possibile l’approfondimento ed il rafforzamento dei rapporti tra familiari. Nel caso in cui il risarcimento del danno sia invocato dal congiunto non stretto (es: i nonni) e non convivente, quindi, non ci si potrà accontentare della mera lesione oggettiva del rapporto parentale, dovendo invece essere data prova del fatto che, nonostante la mancanza di convivenza, i rapporti tra le parti erano ciononostante costanti e comunque caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà. Solo in questo caso infatti potrà ritenersi effettivamente sussistente un pregiudizio non patrimoniale in capo al parente non convivente, conseguente alla forzosa rinuncia a quell’affetto che seppur con cadenza non quotidiana (tipica della coabitazione) egli riceveva dalla persona deceduta; in ogni caso e salvo diverse contrarie risultanze la rottura del rapporto parentale sarà certamente patita maggiormente dal familiare convivente che, per ovvie ragioni, avvertirà quotidianamente l’assenza della persona scomparsa e farà perciò più fatica ad elaborare il lutto.

In adesione, quindi, con l’orientamento espresso dalla Cassazione nella citata sentenza (ed anche da Cass. 12124/03) deve ritenersi che quello in esame sia un danno c.d. conseguenza, non coincidente con la lesione del rapporto parentale e, quindi, con l’interesse leso. Pertanto, in caso di morte, il prossimo congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo i congiunti più stretti usufruire delle  semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza) di cui si è ora detto. 

Quanto ai criteri di liquidazione di detto danno, vertendosi  in  tema  di  lesione  di  valori inerenti  alla  persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non  potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e  2056  c.c.),  tenuto  conto dell’intensità del vincolo familiare, della    situazione    di  convivenza,  e  di  ogni  ulteriore  utile circostanza,  quali  la  consistenza  più  o  meno  ampia del nucleo familiare,  le  abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (così anche Cass. 15022/05).

Da ultimo deve rilevarsi che il danno non patrimoniale da perdita  del  rapporto  parentale,  in quanto ontologicamente diverso dal  danno  morale c.d. soggettivo (consistente nella sofferenza transeunte per la perdita del congiunto: Cass. 2915/71, Cass. 1016/73, Cass. 6854/88, Cass. 11396/97), può essere riconosciuto a favore  dei  congiunti  unitamente  a  quest'ultimo,  senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento (Cass. 8828/03, Cass. 12124/03, Cass. 15022/05). Tuttavia, per evitare il rischio di inammissibili duplicazioni del risarcimento dovuto, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale  soggettivo  e  del  danno  da perdita del rapporto parentale, dovrà considerarsi,  nel  liquidare  il  primo,  la  più limitata funzione   di  ristoro  della  sofferenza  contingente  che  gli  va riconosciuta.  Ciò ovviamente in generale ed a prescindere dalle particolarità del caso concreto. In ultima analisi, al di là dei criteri di liquidazioni assunti a fondamento della quantificazione delle singole voci risarcitorie, ciò che rileva è che l’importo complessivamente corrisposto a favore del danneggiato a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico, del danno morale soggettivo e di quello conseguente a lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, tra cui anche quello in esame) risulti congruo rispetto alla particolarità del caso concreto.

3.2. – Interpretazione della domanda attorea

Per quanto attiene alle domande risarcitorie proposte, come nella specie, prima del revirement del 2003 la suprema Corte con recente sentenza (Cass. 15022/05) ha chiarito che “la domanda di risarcimento del danno morale va interpretata dal giudice di merito, per verificare se la parte aveva inteso richiedere il solo risarcimento del danno morale soggettivo o anche il risarcimento di un’altra voce di danno non patrimoniale” (e, in particolare, del danno conseguente alla lesione del rapporto parentale). 

Infatti nell’accezione giurisprudenziale antecedente al 2003 si era soliti equiparare il concetto di danno morale e quello di danno non patrimoniale cui fa testuale riferimento l’art. 2059 c.c., con la conseguenza che attraverso l’uso della locuzione “danno morale” si intendeva generalmente far riferimento non solo al risarcimento del “danno morale soggettivo contingente”, ossia a quello consistente nella sofferenza transeunte (c.d. pecunia doloris) conseguente al reato (quindi nei casi analoghi a quello in esame, all’omicidio del congiunto), ma anche ad ogni altro pregiudizio non patrimoniale (diverso dal danno morale c.d. soggettivo) risarcibile ex art. 2059 c.c. in relazione al caso concreto.   

Ed infatti molte delle tabelle di elaborazione giurisprudenziale applicate per la liquidazione del danno morale da morte o lesioni in favore dei congiunti, tra cui quella milanese in uso presso il Tribunale di Mantova, nell’individuare i parametri per la quantificazione del danno morale tenevano conto anche dei pregiudizi non patrimoniali ulteriori rispetto alla sofferenza transeunte ed in primis proprio delle conseguenze negative derivanti dall’ interruzione dei rapporti di frequentazione familiare che, come sopra rilevato, integrano il c.d. rapporto parentale. 

Pertanto, qualora la parte, con domanda proposta prima del 2003, abbia richiesto genericamente il risarcimento del “danno morale” per la morte del proprio congiunto, in difetto di elementi concreti da cui inferire che la pretesa fosse limitata al pregiudizio conseguente al mero dolore transeunte per la perdita del congiunto (ossia al danno morale soggettivo), deve ritenersi che la richiesta attenga anche al risarcimento di tutte le altre voci di danno non patrimoniale ed in primis a quello conseguente alla lesione del rapporto parentale (conclusione peraltro in linea con la c.d. unitarietà del diritto al risarcimento del danno: cfr Cass. 22897/04, Cass. 2869/03).

Nella fattispecie gli attori, prossimi congiunti di A. F., nella citazione introduttiva avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e, genericamente, del danno morale patito. Dalla scarna narrativa dell’atto non si rinvengono elementi tali da far ritenere che la pretesa attorea fosse limitata al risarcimento del solo pregiudizio conseguente alla transeunte sofferenza derivante dalla morte del congiunto. 

Pertanto, interpretando la domanda attorea avuto riguardo all’attuale sistematica delle voci di danno risarcibili, essa deve ritenersi volta ad ottenere il risarcimento sia del danno morale soggettivo che di quello conseguente alla lesione del rapporto parentale.

3.3 – Danni patrimoniali

Dall’istruttoria è emerso che:

a) A. F., all’epoca di 20 anni, viveva ancora in famiglia (circostanza pacifica);

b) che la vittima conviveva con i genitori E. F. e V. F., mentre F., S., G. e L. F., fratello e sorelle del F., non erano più conviventi con i genitori ed avevano già costituito nuclei familiari autonomi;

c) che E. F., padre della vittima, nel 2001 percepiva una pensione di euro 851,64 mensili (doc. 3 di parte attrice);

e) che la vittima dal 1995 lavorava quale operaio di primo livello presso la Tosi costruzioni snc e percepiva lo stipendio netto di circa euro 1.000,00 mensili (buste paga in atti: doc. 2 di parte attrice).

In considerazione del fatto che la contestazione di entrambi i convenuti è riferita solamente alla quantificazione della voce di danno in esame, mentre non vi è obiezione in merito all’an della pretesa attorea, può senz’altro ritenersi pacifica la circostanza, allegata dagli attori, che la vittima contribuisse al fabbisogno familiare con una parte del suo stipendio. 

E’ quindi in primo luogo indubitabile che i genitori abbiano perso il contributo economico che il figlio avrebbe presumibilmente continuato a versare loro. D’altra parte è altresì probabile che detta contribuzione sarebbe continuata solamente sino al momento in cui anche la vittima avrebbe abbandonato il nucleo familiare e iniziato a condurre una esistenza indipendente.

Invero, al di là del fatto che non è verosimile che E. F. avesse mantenuto una famiglia composta dalla moglie e da ben cinque figli solamente con l’entrata costituita dal suo non ingente stipendio e pagando addirittura l’affitto dell’appartamento ove la famiglia abitava (e, quindi, in difetto di prova rigorosa sul punto, deve quantomeno dubitarsi che l’ unica entrata della famiglia fosse costituita dallo stipendio e, poi, dalla pensione del padre della vittima), deve in ogni caso osservarsi che lo stipendio della vittima era di entità tale (circa euro 1.000,00 nel 2001) da non consentirgli, una volta uscito di casa, di poter contribuire al proprio mantenimento e, contemporaneamente, anche a quello dei genitori.

Infatti se la contribuzione poteva giustificarsi in pendenza della convivenza con i genitori, atteso che le spese di vitto e alloggio venivano evidentemente sostenute dal nucleo familiare nell’interesse di tutti i componenti,  essa sarebbe divenuta oltremodo onerosa allorché la vittima, andando a vivere da sola, avrebbe dovuto far fronte autonomamente al proprio mantenimento.

Non può quindi liquidarsi alcunché per il periodo successivo al presumibile allontanamento della vittima, a titolo di danno patrimoniale per perdita di future contribuzioni ai congiunti (danno ritenuto in astratto risarcibile da Cass. 3929/69, Cass. 2063/75, Cass. 4137/81, Cass. 11453/95, Cass. 1085/98, Cass. 15103/02),  non essendovi alcun elemento da cui inferire se e quanto A. F. avrebbe continuato a conferire ai genitori, e non potendosi peraltro ritenere sufficiente una prova in termini di semplice possibilità.

In conclusione l’entità del risarcimento dovuto ai genitori della vittima per perdita della contribuzione economica apportata dal figlio deve essere determinata con riferimento al limitato periodo in cui, presumibilmente, lo stesso avrebbe continuato a vivere in famiglia.

Periodo che, tenuto conto del fatto che la vittima aveva terminato il percorso di studi ed aveva già reperito una stabile attività lavorativa (atteso che dalle buste paga in atti risulta che il F. lavorava per la Tosi snc già da quasi 5 anni), si stima non sarebbe durato più di 4 anni.

Pertanto, ritenuto che il Peccini trattenesse per le proprie esigenze almeno 1/2 del proprio stipendio, ne deriva che lo stesso avrebbe continuato a versare per ulteriori 4 anni (e quindi per 52 mensilità, considerando anche la corresponsione della tredicesima) ai genitori la somma mensile di euro 500,00, per un importo totale di euro 26.000,00.

Va altresì riconosciuto ai genitori della vittima il rimborso delle spese funerarie sostenute, importo non contestato dai convenuti e che ammonta alla somma di lire 9.918.800, pari ad euro 5.123,00 (cfr docc. 4, 5, 6, 7 e 8 di parte attrice) che rivalutata ammonta oggi ad euro 5.750,00.

3.4 – Danni non patrimoniali

3.4.1 – Danno morale c.d. soggettivo

Detto pregiudizio consiste come è noto nella transeunte sofferenza conseguita alla perdita del congiunto (atteso che, in caso di incapacità di elaborazione del lutto tale da degenerare in vera e propria malattia psichica, il relativo – e diverso - pregiudizio sarebbe risarcibile a titolo di danno biologico jure proprio del congiunto). Dagli atti non risulta il concreto atteggiarsi della sofferenza patita da ciascuno dei singoli congiunti, odierni attori; tuttavia, non risultando neppure che il nucleo familiare fosse travagliato da particolari divisioni o incomprensioni, può, in base a massime di esperienza e all’id quod plerumque accidit, certamente ritenersi che il dolore per la perdita di A. F. vi sia stato e sia stato particolarmente intenso, a causa della prematurità del decesso.

Tutti gli attori hanno quindi senz’altro diritto al risarcimento di detta voce di danno.

3.4.2 – Danno conseguente a lesione del rapporto parentale

Parte attrice non ha allegato e dimostrato il concreto e specifico atteggiarsi dei rapporti intercorrenti tra la vittima e ciascuno dei familiari che hanno chiesto il risarcimento.

Tuttavia, sulla scorta di quanto affermato al precedente punto sub. 3.1 può certamente ritenersi provato, in base a massime di esperienza, che tra la vittima ed i genitori, in ragione del rapporto di convivenza e di stretta parentela, intercorressero i normali rapporti di frequentazione, affetto ed affidamento reciproco che di solito sussistono tra dette categorie di parenti. Quanto, invece, ai fratelli non conviventi F., S., G. e L. F., in assenza di prova dei rapporti intercorrenti con la vittima non può sulla base dell’allegazione del solo rapporto di parentela ritenersi la sussistenza dell’interesse in considerazione e, quindi, della sua lesione. Tanto più che è probabile che, secondo ciò che generalmente avviene,  questi ultimi abbiano lasciato il nucleo familiare di origine per crearne uno nuovo ed autonomo, ai cui componenti (marito, mogli, figli) avranno dedicato la quasi totalità del loro tempo, destinando alla frequentazione con il fratello deceduto (con cui, in considerazione della notevole differenza di età, è probabile non avessero molti interessi in comune) spazi di tempo necessariamente saltuari e limitati.   

Ne consegue che il risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, nell’accezione sopra precisata, può essere riconosciuto unicamente a E. F. e V. F., genitori della vittima.

3.4.3. Liquidazione

Venendo quindi all’individuazione del criterio di liquidazione di detti pregiudizi non patrimoniali deve rilevarsi che, con riferimento alle vittime secondarie per l’ipotesi di morte di un familiare, l’osservatorio presso il Tribunale di Milano, le cui tabelle sono recepite da questo ufficio giudiziario (da ciò derivando l’insussistenza di obbligo di motivazione in ordine alle ragioni del loro utilizzo da parte di questo giudice: Cass. 4186/04), ha proposto di disancorare la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (comprensivo sia del danno morale soggettivo che di quello conseguente alla lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando essenzialmente il legame familiare tra la vittima primaria e quelle secondarie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare della sopravvivenza o meno di altri congiunti, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta. In tale prospettiva, partendo dal presupposto che il giudice ha l’obbligo di  adeguatamente motivare la quantificazione operata (senza tuttavia essere tenuto ad una dimostrazione particolareggiata e minuziosa di ciascuno degli elementi assunti a fondamento della valutazione operata: Cass. 9226/03) sì da evitare automatismi di calcolo che non consentano di tenere conto delle caratteristiche precipue della fattispecie concreta (cfr Cass. 15568/04, Cass. 13066/04, Cass. 10035/04), si sono proposte una serie di ampie forbici risarcitorie, variabili a seconda della tipo di parentela che viene in rilievo.

In particolare si è proposto di liquidare il danno non patrimoniale per la morte del congiunto - comprensivo sia del danno morale c.d. soggettivo che dei pregiudizi conseguenti alla lesione del rapporto parentale - in misura compresa:

1) tra € 100.000,00 ed € 200.000,00 a favore di ciascun genitore per morte di un figlio,  nonché a favore di ciascun figlio per morte del genitore:

2) tra € 100.000,00 ed € 200.000,00 a favore del coniuge non separato o del convivente sopravvissuto;

3) tra € 20.000 ed e € 120.000 a favore del fratello per morte di un fratello.

Tali valutazioni appaiono condivisibili e vengono pertanto recepite da questo giudice.

In aggiunta deve solamente osservarsi che qualora, come nella fattispecie, ad alcuno dei congiunti non spetti il risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale (in quanto non provato), di ciò dovrà ovviamente tenersi conto in sede di quantificazione del danno non patrimoniale complessivo e, in particolare, si imporrà la scelta di un importo risarcitorio più basso all’interno della forbice prevista per la categoria di congiunti a cui il soggetto appartiene. 

Ciò premesso può quindi procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dagli attori.

Quanto agli attori E. F. e V. F., deve considerarsi: a) che essi hanno dovuto patire sia la sofferenza transeunte per la perdita del figliolo sia la lesione del rapporto parentale inteso nell’accezione sopra riferita; b) che generalmente il dolore per la perdita di un congiunto in giovane età è massimamente sentito in particolare proprio dai genitori conviventi; c) che nella fattispecie la vittima era tra l’altro l’ultimo figlio ancora con essi convivente, al quale erano quindi presumibilmente molto legati.

D’altra parte, quale fattore lenitivo della sofferenza, va considerato (Cass. 15001/04) l’elevato numero di figli superstiti che, unitamente ai componenti attuali e futuri (in particolare i nipoti) dei rispettivi nuclei familiari, in adempimento di elementari doveri di solidarietà familiare non faranno certamente mancare ai genitori il conforto e l’ausilio necessario per aiutarli ad elaborare il lutto e ad avvertire di meno la mancanza del figlio deceduto. 

Pertanto, tenuto conto delle predette circostanze aggravanti ed attenuanti appare equo riconoscere a ciascuno dei genitori a titolo di danno non patrimoniale (per danno morale soggettivo e danno per lesione del rapporto parentale) la somma di € 140.000,00, già liquidata all’attualità.

Quanto agli attori F., S., G. e L. F., considerato che: 1) spetta loro il risarcimento del solo danno morale soggettivo; 2) che non è stata allegata e dimostrata una particolare intensità della transeunte sofferenza da loro patita (da presumersi, quindi, di molto inferiore a quella dei genitori); 3) che anche per essi  opererà il fattore lenitivo costituito dall’affetto e dalla solidarietà degli altri parenti, si giustifica senz’altro una quantificazione del risarcimento in misura prossima al minimo della forbice assunta quale parametro di liquidazione.

In particolare, tenuto conto di tutte le circostanze sopra riferite, appare equo liquidare a ciascun fratello della vittima la somma di euro 30.000,00.

4) - Conclusioni

L’Assitalia spa ha già corrisposto agli attori in data 23.12.01 la somma complessiva di euro 258.222,40. In difetto di contestazione da parte degli attori deve ritenersi che l’imputazione di detto pagamento sia avvenuta secondo quanto specificato dalla convenuta in comparsa di risposta e quindi attribuendo:

a) a ciascuno dei genitori euro 74.898,29 a titolo di danno non patrimoniale e ad entrambi euro 22.700,00 (euro 11.350,00 a testa) per danno patrimoniale per lucro cessante ed euro 5.164,52 (euro 2.582,26 a testa) per danno emergente (spese funerarie); l’acconto corrisposto a ciascun genitore ammonta quindi ad euro 88.830,55 (74.898,29 + 11.350,00 + 2582,26).

b) euro 20.141,82 a ciascuno dei quattro fratelli a titolo di danno non patrimoniale.

Come sopra rilevato E. F. e V. F. hanno patito un danno complessivo, quantificato all’attualità, di euro 155.875,00 a testa (di cui euro 15.875,00 a titolo di danno patrimoniale ed euro 140.000,00 a titolo di danno non patrimoniale).

Da detto importo va detratto l’acconto di euro 88.830,55 a testa percepito in data 23.12.01, che per poter operare con termini omogenei, viene rivalutato, all’attualità, in euro 96.412,00.

Pertanto E. F. e V. F. hanno diritto alla corresponsione della ulteriore somma di euro 59,463,00 (155.875,00 – 96.412,00), oltre interessi compensativi del ritardato pagamento al tasso legale (potendosi ritenere che in caso di immediata percezione della somma gli attori ne avrebbero fatto un uso che avrebbe consentito di ottenere una remunerazione pari almeno all’interesse legale) dalla data del sinistro (27.8.00) al 23.12.01 sull’intera somma di euro 155.875,00 e dal 24.12.01 al saldo sulla residua somma di euro 59.463,00.

F., S., G. e L. F., fratello e sorelle della vittima, hanno invece patito un danno, quantificato all’attualità, di euro 30.000,00 a testa.

Da detto importo va detratto l’acconto di euro 20.141,82 a testa percepito in data 23.12.01, che per poter operare con termini omogenei, viene rivalutato, all’attualità, in euro 21.861,00.

Pertanto F., S., G. e L. F. hanno diritto alla corresponsione della ulteriore somma di euro 8.139,00 (30.000,00 – 21.861,00), oltre interessi compensativi del ritardato pagamento al tasso legale (potendosi ritenere che in caso di immediata percezione della somma gli attori ne avrebbero fatto un uso che avrebbe consentito di ottenere una remunerazione pari almeno all’interesse legale) dalla data del sinistro (27.8.00) al 23.12.01 sull’intera somma di euro 30.000,00 e dal 24.12.01 al saldo sulla residua somma di euro 8.139,00.

Ai fini della liquidazione degli interessi, tutte le somme indicate (liquidate all’attualità), vanno però devalutate, secondo l’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino alla data di decorrenza degli interessi per ciascuna di esse indicata e poi rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice da detta data all’attualità, con calcolo degli interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale.

5) - Spese

Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano (avuto riguardo unicamente all’importo ottenuto dagli attori in aggiunta all’acconto ricevuto prima del giudizio) nell’importo complessivo di euro 11.100,00, di cui euro 1.600,00 per spese (comprensive di quelle forfetarie), euro 2.500,00 per diritti ed euro  7.000,00 per onorario, oltre iva e cpa.

PQM

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- accerta l’esclusiva responsabilità di L. T. in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condanna L. T. e l’Assitalia – le assicurazioni d’Italia spa al pagamento, in solido:

a) a favore di E. F. dell’importo di euro 59.463,00, oltre ad interessi al tasso legale dal 27.8.00 al 23.12.01 sulla somma di euro 155.875,00 e dal 24.12.01 al saldo sulla somma di euro 59.463,00, da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

b) a favore di V. F. dell’importo di euro 59.463,00, oltre ad interessi al tasso legale dal 27.8.00 al 23.12.01 sulla somma di euro 155.875,00 e dal 24.12.01 al saldo sulla somma di euro 59.463,00, da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

c) a favore di F. F. dell’importo di euro 8.139,00, oltre ad interessi al tasso legale dal 27.8.00 al 23.12.01 sulla somma di euro 30.000,00 e dal 24.12.01 al saldo sulla somma di euro 8.139,00, da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;

d) a favore di S. F. dell’importo di euro 8.139,00, oltre ad interessi al tasso legale dal 27.8.00 al 23.12.01 sulla somma di euro 30.000,00 e dal 24.12.01 al saldo sulla somma di euro 8.139,00, da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;

e) a favore di G. F. dell’importo di euro 8.139,00, oltre ad interessi al tasso legale dal 27.8.00 al 23.12.01 sulla somma di euro 30.000,00 e dal 24.12.01 al saldo sulla somma di euro 8.139,00, da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;

f) a favore di L. F. dell’importo di euro 8.139,00, oltre ad interessi al tasso legale dal 27.8.00 al 23.12.01 sulla somma di euro 30.000,00 e dal 24.12.01 al saldo sulla somma di euro 8.139,00, da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;

- condanna L. T. e l’Assitalia – le Assicurazioni d’Italia spa al pagamento, in solido, a favore di V. F. e di E., F., S., G. e L. F. dell’importo di euro 11.100,00, oltre iva e cpa a titolo di rimborso delle spese di lite.