Corte Appello Brescia – Pres. G. Cusimano, Est. G. Rago
– 30 novembre 2005. (216) Revocatoria fallimentare – Natura
costitutiva – Provvisoria esecuzione del capo di condanna della sentenza di
primo grado – Ammissibilità. La sentenza che dichiari la revocatoria è
suscettibile di essere posta in esecuzione relativamente ai capi di condanna
in essa contenuti e ciò indipendentemente dalla natura costitutiva del capo
avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia degli atti revocati. (omissis) A scioglimento della
riserva, nella causa n. 337/05 R.A., n. 1732/2005, nella quale l’appellante
ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva e/o esecuzione della
sentenza n. 846/2005 pronunciata dal Tribunale di Mantova; rilevate che la
sentenza in questione contiene due capi: - uno con il quale ha
dichiarato la revocatoria delle rimesse bancarie: tale capo è sicuramente di
natura costitutiva sicché in astratto, esplica tutti i suoi effetti dal
momento del passaggio in giudicato; · uno, però,
chiaramente di condanna nella parte in cui l'appellante é stata condannata a
restituire i pagamenti: che, in relazione a questa
particolare tipologia di sentenze va osservato che: -
la
Corte Cost. 16 luglio 2004, n. 232 ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474
c.p.c., per denunziato contrasto con gli art. 3, 24. 111, comma 2, Cost. e 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, <<nella parte in cui non prevede che sia titolo
provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna
al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di
rigetto della domanda o di incompetenza>>. -
la
Corte di Cassazione, con sentenza 21367/2004 ha affermato che la pronuncia
condannatoria sulle spese è titolo esecutivo anche se non accede ad un capo
condannatorio di merito, <<essendo legittimamente predicabile la
provvisoria esecutività di tutti i capi della sentenza di primo grado di
primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di
giudizio) trattandosi di un meccanismo dei tutto automatico e non subordinato
all’accoglimento o meno della domanda (quale che sia) introdotta delle
parti>>; -
successivamente
la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1618/2005, ha affermato che
<<La disciplina della esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c.
trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna
implicita, nelle quali l’esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce
dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere: ne consegue che è
suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di servitù ex
art. 1051 o 1052 c.c., allorché contenga tutti gli elementi in concreto della
servitù)>>; -
che,
pertanto, non vi è dubbio che la sentenza (al di là della natura costitutiva
del capo che ha dichiarato la revocatoria), contenendo, esplicitamente, anche
un capo di condanna, è suscettibile di essere messa in esecuzione, sicchè non
va pronunciata l’inammissibilità del ricorso; -
che,
quanto al merito, i motivi di appello non appaiono, sia pure ad un sommario
esame, raffrontati con la motivazione dell’impugnata sentenza nonché con gli
argomenti di cui alla comparsa di costituzione dell’appellata, prima facie
fondati; -
che
quanto al periculum in mora, l’appellante non ha addotto in pratica alcun
argomento che possa farlo ritenere ma, anzi, deve escludersi posto che
rientra nella responsabilità degi organi della procedura gestire la somma che
l’appellante deve pagare, in modo da avere la disponibilità a restituirla in
caso la sentenza venisse riformata; P.Q.M. RESPINGE l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza
846/2005 pronunciata dal Tribunale dl Mantova; Si comunichi. |