Corte Appello Brescia – Pres. G. Cusimano, Est. G. Rago – 30 novembre 2005. (216)

Revocatoria fallimentare – Natura costitutiva – Provvisoria esecuzione del capo di condanna della sentenza di primo grado – Ammissibilità.

La sentenza che dichiari la revocatoria è suscettibile di essere posta in esecuzione relativamente ai capi di condanna in essa contenuti e ciò indipendentemente dalla natura costitutiva del capo avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia degli atti revocati.

 

(omissis)

A scioglimento della riserva, nella causa n. 337/05 R.A., n. 1732/2005, nella quale l’appellante ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza n. 846/2005 pronunciata dal Tribunale di Mantova;

rilevate che la sentenza in questione contiene due capi:

-     uno con il quale ha dichiarato la revocatoria delle rimesse bancarie: tale capo è sicuramente di natura costitutiva sicché in astratto, esplica tutti i suoi effetti dal momento del passaggio in giudicato;

·      uno, però, chiaramente di condanna nella parte in cui l'appellante é stata condannata a restituire i pagamenti:

che, in relazione a questa particolare tipologia di sentenze va osservato che:

-         la Corte Cost. 16 luglio 2004, n. 232 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., per denunziato contrasto con gli art. 3, 24. 111, comma 2, Cost. e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, <<nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza>>.

-         la Corte di Cassazione, con sentenza 21367/2004 ha affermato che la pronuncia condannatoria sulle spese è titolo esecutivo anche se non accede ad un capo condannatorio di merito, <<essendo legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi della sentenza di primo grado di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio) trattandosi di un meccanismo dei tutto automatico e non subordinato all’accoglimento o meno della domanda (quale che sia) introdotta delle parti>>;

-         successivamente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1618/2005, ha affermato che <<La disciplina della esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l’esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere: ne consegue che è suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di servitù ex art. 1051 o 1052 c.c., allorché contenga tutti gli elementi in concreto della servitù)>>;

-         che, pertanto, non vi è dubbio che la sentenza (al di là della natura costitutiva del capo che ha dichiarato la revocatoria), contenendo, esplicitamente, anche un capo di condanna, è suscettibile di essere messa in esecuzione, sicchè non va pronunciata l’inammissibilità del ricorso;

-         che, quanto al merito, i motivi di appello non appaiono, sia pure ad un sommario esame, raffrontati con la motivazione dell’impugnata sentenza nonché con gli argomenti di cui alla comparsa di costituzione dell’appellata, prima facie fondati;

-         che quanto al periculum in mora, l’appellante non ha addotto in pratica alcun argomento che possa farlo ritenere ma, anzi, deve escludersi posto che rientra nella responsabilità degi organi della procedura gestire la somma che l’appellante deve pagare, in modo da avere la disponibilità a restituirla in caso la sentenza venisse riformata;

P.Q.M.

RESPINGE

l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza 846/2005 pronunciata dal Tribunale dl Mantova;

Si comunichi.