Tribunale di Mantova – G.U. Dr. Mauro Bernardi – 18 ottobre 2005. (212)

Assicurazione contro il furto – Produzione del certificato di chiusa istruttoria – Clausola vessatoria – Esclusione.

Non è vessatoria ex art. 1469 bis c.c. la clausola che, in caso di assicurazione contro il furto, subordina il pagamento dell’indennizzo alla produzione da parte dell’assicurato del certificato di chiusura dell’istruttoria penale atteso che essa si limita a sancire, a carico di costui, un obbligo di leale collaborazione.

 

R.G. N. 5002/2004

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 17-11-2004 l’attore esponeva a) di avere stipulato con la compagnia convenuta polizza assicurativa per diverse tipologie di rischio fra cui il furto; b) che il 31-5-2004 aveva subito un furto nel proprio negozio, immediatamente denunciato all’autorità di polizia; c) che sebbene fosse stata concordata la misura dell’indennizzo con il responsabile della compagnia e, nonostante l’invio di ripetuti solleciti, il pagamento non era mai intervenuto: chiedeva quindi la condanna dell’istituto assicuratore a pagargli la somma concordata per il ristoro del sinistro pari ad euro 16.750,00.

La compagnia, costituitasi, instava per il rigetto della domanda in quanto aveva ripetutamente chiesto all'attore il rilascio del certificato di chiusura dell'inchiesta dell'Autorità Giudiziaria e ciò alla stregua di una specifica clausola contrattuale ma senza esito.

All'esito della discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Premesso che le circostanze di fatto sopra riportate non sono in  contestazione fra le parti, occorre osservare che l'art. 5.10 della polizza prevede che la compagnia versi l'indennizzo entro trenta giorni dall'accordo raggiunto, "salvo che il contraente o l'assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora eccezionalmente richiesto dall'impresa" e che tale documento, nonostante la richiesta a suo tempo formulata per iscritto e ridadita nel corso del presente giudizio, non ha avuto alcun seguito: ne deriva che, essendosi la compagnia assicuratrice convenzionalmente riservata di pagare l'indennizzo al momento della definizione del giudizio penale tuttora in corso, il suo obbligo non è ancora venuto a scadere sicché non è tenuta al pagamento di quanto richiesto.

Né la clausola de quo può considerarsi vessatoria ex art. 1469 bis c.c. atteso che essa si limita a sancire un obbligo di leale collaborazione a carico dell’assicurato (cfr. App. Roma 7-5-2002) ed è diretta a consentire all’impresa assicuratrice di verificare se sussistono tutti i presupposti per far luogo alla liquidazione dell’indennizzo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

rigetta la domanda;

condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidandole in complessivi euro 1.222,00 di cui € 522,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.