Tribunale di Mantova – G.U. Dr. Mauro
Bernardi – 18
ottobre 2005. (212) Assicurazione contro il furto – Produzione del
certificato di chiusa istruttoria – Clausola vessatoria – Esclusione. Non è vessatoria ex art. 1469
bis c.c. la clausola che, in caso di assicurazione contro il furto, subordina
il pagamento dell’indennizzo alla produzione da parte dell’assicurato del
certificato di chiusura dell’istruttoria penale atteso che essa si limita a
sancire, a carico di costui, un obbligo di leale collaborazione. R.G. N. 5002/2004 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data
17-11-2004 l’attore esponeva a) di avere stipulato con la compagnia convenuta
polizza assicurativa per diverse tipologie di rischio fra cui il furto; b)
che il 31-5-2004 aveva subito un furto nel proprio negozio, immediatamente
denunciato all’autorità di polizia; c) che sebbene fosse stata concordata la
misura dell’indennizzo con il responsabile della compagnia e, nonostante
l’invio di ripetuti solleciti, il pagamento non era mai intervenuto: chiedeva
quindi la condanna dell’istituto assicuratore a pagargli la somma concordata
per il ristoro del sinistro pari ad euro 16.750,00. La compagnia, costituitasi, instava per il
rigetto della domanda in quanto aveva ripetutamente chiesto all'attore il
rilascio del certificato di chiusura dell'inchiesta dell'Autorità Giudiziaria
e ciò alla stregua di una specifica clausola contrattuale ma senza esito. All'esito della discussione orale la causa veniva
trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti nei
rispettivi atti introduttivi. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Premesso che le circostanze di fatto sopra
riportate non sono in
contestazione fra le parti, occorre osservare che l'art. 5.10 della
polizza prevede che la compagnia versi l'indennizzo entro trenta giorni dall'accordo
raggiunto, "salvo che il contraente o l'assicurato non abbia prodotto il
certificato di chiusa istruttoria qualora eccezionalmente richiesto
dall'impresa" e che tale documento, nonostante la richiesta a suo tempo
formulata per iscritto e ridadita nel corso del presente giudizio, non ha
avuto alcun seguito: ne deriva che, essendosi la compagnia assicuratrice
convenzionalmente riservata di pagare l'indennizzo al momento della
definizione del giudizio penale tuttora in corso, il suo obbligo non è ancora
venuto a scadere sicché non è tenuta al pagamento di quanto richiesto. Né la clausola de quo può considerarsi vessatoria
ex art. 1469 bis c.c. atteso che essa si limita a sancire un obbligo di leale
collaborazione a carico dell’assicurato (cfr. App. Roma 7-5-2002) ed è
diretta a consentire all’impresa assicuratrice di verificare se sussistono
tutti i presupposti per far luogo alla liquidazione dell’indennizzo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così
provvede: rigetta la domanda; condanna l'attore a rifondere alla convenuta le
spese di lite liquidandole in complessivi euro 1.222,00 di cui € 522,00 per
diritti ed € 700,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex
art. 15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge. |