Tribunale di Mantova – Pres. A. Dell’Aringa, Est. Mauro Bernardi
– 17 novembre 2005. (204) Fallimento – Imprenditore agricolo – Società in nome
collettivo - Oggetto sociale – Attività commerciale – Rilevanza. Ai fini
dell'attribuzione della qualifica di imprenditore commerciale ciò che assume
rilevanza nella società (nella specie s.n.c.) è l'oggetto sociale quale
risulta dall'atto costitutivo sicché la previsione contenuta nello stesso
della possibilità di svolgere
attività di natura commerciale comporta l'assoggettamento dell'ente alla
disciplina sulle procedure concorsuali anche se l'attività in concreto
esercitata è agricola. SENTENZA
Avente per oggetto: dichiarazione di fallimento. Letto il ricorso n. 182/05 con il quale il Curatore del fallimento
Realfood s.r.l. chiede che venga dichiarato il fallimento della società Eredi
L. P. di L. A., A. e A. & C. s.n.c.; vista la documentazione allegata e la nota informativa
redatta dalla Guardia di Finanza; rilevato che la debitrice ha negato la possibilità di essere
sottoposta al fallimento ex art. 2135 c.c. in quanto avrebbe svolto
unicamente attività agricola; ritenuto che la predetta società ha come proprio oggetto sociale
non solo l'esercizio dell'attività agricola ma anche "L'acquisto, la
vendita, la permuta, la locazione e la gestione di immobili in genere:
civili, commerciali, industriali e rustici; in particolare potrà ricevere e
dare in affitto fondi rustici anche di durata ultranovennale, stipulare
contratti di locazione e di affitto anche ultranovennali come pure altri
contratti agrari ed associativi" e che inoltre la medesima poteva
"concedere garanzie anche reali anche a favore di terzi"; considerato che ai fini dell'attribuzione della qualifica di
imprenditore ciò che assume rilevanza nella società è l'oggetto sociale,
quale risulta dall'atto costitutivo, e non l'attività in concreto esercitata
(cfr. Cass. 26-6-2001 n. 8694; Cass.4-11-1994 n. 9084; Cass. 10-8-1979 n.
4644; Cass. 2067/72; Cass. 1921/65) e che, nel caso di specie, l'oggetto
sociale contemplava lo svolgimento anche delle attività, sopra menzionate,
aventi natura commerciale sicché la resistente deve ritenersi assoggettata
alla disciplina sulle procedure concorsuali; ritenuto che l'insolvenza della società Eredi L. s.n.c. si
desume dall'entità del credito azionato (€ 2.930.521,98), dall'esito negativo
della esperita procedura esecutiva mobiliare, dall'esistenza di un
pignoramento immobiliare nonché dall'entità complessiva del passivo (€
6.857.550,00); ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art. 9
del R.D. 16.3.1942 n. 267 poiché la sede principale dell’impresa
della società debitrice
si trova in XXX, via YYY; P.Q.M. visti ed applicati gli artt. 5 e segg. del R.D.
16.3.1942 n. 267 dichiara il fal- limento della società E. L. P. di L. A., A.
e A. & C. s.n.c. (C.F. 0000000000) corrente in XXX, via YYY in persona
dei legali rappresentanti L. A., L. A. e L. A. nonché dei soci
illimitatamente responsabili L. A. nato a…. il …, L. A. nato a … il … e L. A. nato a … il …., tutti
ivi residenti in via YYY. omissis Così deciso in Mantova, li 17-11-2005. |