Tribunale di Mantova, Sez. II civ. – G.I. Dr. Laura De Simone –
16 novembre 2005. (203) Piano finanziario 4you con
polizza assicurativa – Valore della polizza legato a prodotti finanziari -
Processo societario – Esclusione. La controversia sulla nullità
di un negozio avente ad oggetto un piano finanziario (nella specie “4you”)
consistente nella concessione di un finanziamento finalizzato esclusivamente
all’acquisizione di una polizza assicurativa sulla vita non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 5/2003 e ciò anche
nell’ipotesi in cui la polizza sia ancorata al valore di fondi di
investimento e comporti per il sottoscrittore rischi finanziari. Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva di cui al verbale
d’udienza 8.11.2005, rilevato che C. N. ha convenuto in giudizio la
Banca Agricola Mantovana S.p.A.
affinché fosse dichiarata la nullità del contratto di adesione al
piano finanziario “4you”, sottoscritto in data 8.7.2002, e fosse condannata
la Banca convenuta alla restituzione delle rate versate, oltre rivalutazione,
interessi e spese; considerato che la Banca Agricola Mantovana
S.p.A. si è costituita in giudizio eccependo la validità ed efficacia del
contratto concluso ed insistendo per il rigetto delle domande formulate; osservato che all’udienza dell’8.11.2005 l’attore
ha chiesto che fosse mutato il rito da ordinario in societario, ai sensi
dell’art. 1 ult. co. D.Lgs. n. 5/2003, rientrando la controversa introdotta
nelle materie individuate dall’art. 1 co. 1 lettera d) del D.Lgs. 5/2003,
considerato che oggetto del negozio concluso è uno strumento finanziario
derivato dalla combinazione di contratti (mutuo di scopo e contratto di
assicurazione) collegati ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera h) del D.L. n.
58/1998 e strumenti finanziari (obbligazioni Z.C. e fondi), preso atto che il convenuto si è rimesso a
giustizia in merito al rito da adottarsi, specificando unicamente che il
prodotto acquistato dal C. ha natura assicurativa e non finanziaria, con
conseguente inapplicabilità del D.L. n. 58/1998, rilevato che dalla documentazione in atti si
evince che il piano finanziario “4you” stipulato dall’attore consiste nella
concessione di un finanziamento finalizzato esclusivamente all’acquisizione
di una polizza assicurativa sulla vita denominata Linea Forte 70, ed in
quest’ultima, pure in atti, si evidenzia che il valore delle prestazioni
assicurative sia in caso di vita dell’assicurato alla scadenza contrattuale,
sia in caso di morte dell’assicurato stesso in corso di contratto o in caso
di riscatto anticipato, è direttamente collegato al valore di un titolo
“Forte 70 -08/2002 -12/2016”, a sua volta formato da una componente
obbligazionaria (per l’81,41334% del valore nominale del titolo) costituita
da uno zero coupon emesso dalla società Patagonia Finance S.A. – Luxembourg,
e da una componente derivata (per il 18,58666% del valore nominale del
titolo) costituita da un’opzione call europea a media asiatica emessa dalla
Banca Agricola Mantovana la cui redditività è correlata all’andamento di un
paniere composto da una pluralità di fondi; ritenuto che l’oggetto del negozio, quand’anche la
polizza sia ancorata al valore di fondi e comporti rischi finanziari, non sia
un prodotto finanziario ma prima di tutto un prodotto assicurativo sulla vita
dell’assicurato con previsioni diverse di prestazioni in caso di morte ed in
caso di sopravvivenza dell’assicurato alla scadenza contrattuale, ed in
quanto tale soggetto alle regole proprie dell’ordinamento assicurativo ed
escluso – in ambito processuale - dall’applicazione dell’art. 1 D.L.
n.5/2003, rigetta la richiesta di conversione del rito e, su istanza
delle parti, fissa udienza ex art.184 c.p.c. al 21 marzo 2005 ore 9 con
termine alle parti per il deposito di memorie ex art.183 ul.co. c.p.c. sino
al 16.12.2005 e per repliche sino al 15.1.2005. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della
presente ordinanza. |