Tribunale di Mantova – Pres. A. Dell’Aringa, Rel. M. Bernardi – 27 ottobre 2005. (198) Processo societario – Notifica dell’istanza di fissazione
udienza a mezzo fax – Nullità – Sanatoria. Ove la notifica a mezzo fax
degli atti processuali tra difensori non venga effettuata nel rispetto delle
disposizioni normative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi, così come prescritto
dall’art. 17, 2° co. del d. lgs. n. 5/03, la relativa violazione integra
unicamente un’ipotesi di nullità e non di inesistenza, atteso che la
comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è prevista da varie disposizioni
normative (l. 664/86, l. 53/94, d. lgs. 5/03) da cui si deduce che lo
strumento in questione non è del tutto estraneo all’ordinamento. Qualora detta nullità attenga alla notifica
dell’istanza di fissazione dell’udienza, la stessa deve considerarsi sanata
ex art. 156 u.c. c.p.c. qualora le altre parti abbiano depositato le comparse
conclusionali senza modificare le conclusioni di merito ed istruttorie già
formulate ovvero, pur non avendo depositato analogo atto, all’udienza di
discussione avanti al Collegio, abbiano richiamato le conclusioni della
comparsa di costituzione. Litisconsorzio facoltativo improprio – Cd. mini
class action – Soluzione di questioni parzialmente identiche – Speditezza del
processo – Separazione dei giudizi. E’ opportuno disporre la separazione dei giudizi,
in quanto la loro trattazione congiunta potrebbe nuocere alla speditezza del
processo, nell’ipotesi in cui in uno stesso giudizio vengano proposte domande
autonome e distinte da tre attori contro tre diversi convenuti e tra le
domande non vi siano ragioni di connessione né soggettiva né oggettiva,
implicando la loro decisione unicamente la soluzione di questioni solo
parzialmente identiche. Tribunale Civile e Penale di Mantova
Sezione Seconda Civile Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Attilio Dell’Aringa Presidente dott. Mauro Bernardi
Giudice Rel. dott. Vittorio Aliprandi
Giudice letti gli atti del procedimento n. 761/05; rilevato che due delle banche convenute (B. C. C.
B. e B. P. V. N.) hanno eccepito l’estinzione del giudizio atteso che
l’istanza di fissazione dell’udienza avanti al Collegio presentata dagli
attori è stata comunicata solo via fax presso il domicilio dei propri
difensori e, quindi, in forma ritenuta del tutto irrituale; osservato che questo Collegio condivide
l’orientamento secondo cui la notifica degli atti processuali a mezzo fax
debba essere effettuata nel rispetto delle disposizioni normative (cfr. l.
21-1-1994 n. 53) e regolamentari come prescritto dall’art. 17 co. II d. lgs.
n. 5/2003 il che nel caso di specie non è avvenuto; considerato che l’anzidetta violazione integra
unicamente un’ipotesi di nullità e non di inesistenza, atteso che la
comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è prevista da varie disposizioni
normative (v. l. 664/86; l. 53/94; d. lgs. 5/03) da cui si deduce che lo
strumento in questione non è del tutto estraneo all’ordinamento, vizio che,
peraltro, deve considerarsi sanato ex art. 156 u.c. c.p.c. atteso che dei tre
istituti di credito convenuti (tutti tempestivamente costituitisi), due hanno
poi depositato comparse conclusionali senza modificare le conclusioni di
merito ed istruttorie già formulate mentre la difesa dell’altro, pur non
avendo depositato analogo atto, all’udienza di discussione avanti al Collegio
ha richiamato le conclusioni della comparsa di costituzione sicché non si è
verificata alcuna menomazione del diritto al contraddittorio (in tal senso
vedasi Trib. L’Aquila 25-3-2005); ritenuto che l’adito Tribunale è competente a
decidere sulle domande proposte dagli istanti atteso che essi sono
consumatori residenti nel circondario del Tribunale di Mantova sicché trova
applicazione il disposto di cui all’art. 1469 bis c.c. (cfr. Cass. 1-10-2003
n. 14669); osservato che il presente giudizio è stato
proposto da tre attori contro tre diversi convenuti e che le domande sono del
tutto autonome non presentando ragioni di connessione né soggettiva né
oggettiva implicando la loro decisione unicamente la soluzione di questioni
identiche peraltro solo parzialmente (c.d. litisconsorzio facoltativo
improprio: cfr. Cass. S.U. 27-10-2000 n. 1142; in tal senso v. Trib. Bergamo
1-10-2004); considerato che appare opportuno disporre la
separazione dei giudizi in quanto la loro trattazione congiunta nuoce alla
speditezza del processo; considerato, quanto all’ordine di esibizione
delle offering circular, che manca la prova che si tratti di documenti in
possesso dei soggetti convenuti sicché il decreto emesso ex art. 12 d. lgs
cit. va, su tale punto, emendato; P.T.M. rigettata ogni altra istanza, conferma
l'ordinanza emessa dal Giudice Relatore in data 20-9-2005 con le seguenti
modifiche: revoca l’ordine di esibizione delle offering circular; dispone, quanto alla disposta consulenza tecnica, che il c.t.u.
provveda anche ad indicare il valore attuale dei titoli in proprietà di
ciascuno degli attori; dispone la separazione dei giudizi promossi da G. P., M. A. e M. A.
mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti; delega il Giudice Relatore per l'espletamento degli incombenti
istruttori secondo il seguente calendario: G./B.P.V. N.
udienza
del 8-2-2006 ad ore 11.30 M./B. C. C. B.
"
8-2-2006 ad ore 12.00 M./B.A.M.
" 24-3-2006
ad ore 11.30 delega il Giudice Relatore per la fissazione dell'udienza di
discussione avanti al Collegio una volta esaurita l'istruttoria. Si comunichi alle parti ed al c.t.u.. |