Tribunale di Mantova – Pres.  A. Dell’Aringa, Rel. M. Bernardi – 27 ottobre 2005. (198)

Processo societario – Notifica dell’istanza di fissazione udienza a mezzo fax – Nullità – Sanatoria.

Ove la notifica a mezzo fax degli atti processuali tra difensori non venga effettuata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi, così come prescritto dall’art. 17, 2° co. del d. lgs. n. 5/03, la relativa violazione integra unicamente un’ipotesi di nullità e non di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è prevista da varie disposizioni normative (l. 664/86, l. 53/94, d. lgs. 5/03) da cui si deduce che lo strumento in questione non è del tutto estraneo all’ordinamento.

Qualora detta nullità attenga alla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, la stessa deve considerarsi sanata ex art. 156 u.c. c.p.c. qualora le altre parti abbiano depositato le comparse conclusionali senza modificare le conclusioni di merito ed istruttorie già formulate ovvero, pur non avendo depositato analogo atto, all’udienza di discussione avanti al Collegio, abbiano richiamato le conclusioni della comparsa di costituzione.

 

Litisconsorzio facoltativo improprio – Cd. mini class action – Soluzione di questioni parzialmente identiche – Speditezza del processo – Separazione dei giudizi.

E’ opportuno disporre la separazione dei giudizi, in quanto la loro trattazione congiunta potrebbe nuocere alla speditezza del processo, nell’ipotesi in cui in uno stesso giudizio vengano proposte domande autonome e distinte da tre attori contro tre diversi convenuti e tra le domande non vi siano ragioni di connessione né soggettiva né oggettiva, implicando la loro decisione unicamente la soluzione di questioni solo parzialmente identiche.

 

 

Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Attilio Dell’Aringa      Presidente

dott. Mauro Bernardi           Giudice Rel.

dott. Vittorio Aliprandi        Giudice

letti gli atti del procedimento n. 761/05;

rilevato che due delle banche convenute (B. C. C. B. e B. P. V. N.) hanno eccepito l’estinzione del giudizio atteso che l’istanza di fissazione dell’udienza avanti al Collegio presentata dagli attori è stata comunicata solo via fax presso il domicilio dei propri difensori e, quindi, in forma ritenuta del tutto irrituale;

osservato che questo Collegio condivide l’orientamento secondo cui la notifica degli atti processuali a mezzo fax debba essere effettuata nel rispetto delle disposizioni normative (cfr. l. 21-1-1994 n. 53) e regolamentari come prescritto dall’art. 17 co. II d. lgs. n. 5/2003 il che nel caso di specie non è avvenuto;

considerato che l’anzidetta violazione integra unicamente un’ipotesi di nullità e non di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è prevista da varie disposizioni normative (v. l. 664/86; l. 53/94; d. lgs. 5/03) da cui si deduce che lo strumento in questione non è del tutto estraneo all’ordinamento, vizio che, peraltro, deve considerarsi sanato ex art. 156 u.c. c.p.c. atteso che dei tre istituti di credito convenuti (tutti tempestivamente costituitisi), due hanno poi depositato comparse conclusionali senza modificare le conclusioni di merito ed istruttorie già formulate mentre la difesa dell’altro, pur non avendo depositato analogo atto, all’udienza di discussione avanti al Collegio ha richiamato le conclusioni della comparsa di costituzione sicché non si è verificata alcuna menomazione del diritto al contraddittorio (in tal senso vedasi Trib. L’Aquila 25-3-2005);

ritenuto che l’adito Tribunale è competente a decidere sulle domande proposte dagli istanti atteso che essi sono consumatori residenti nel circondario del Tribunale di Mantova sicché trova applicazione il disposto di cui all’art. 1469 bis c.c. (cfr. Cass. 1-10-2003 n. 14669);

osservato che il presente giudizio è stato proposto da tre attori contro tre diversi convenuti e che le domande sono del tutto autonome non presentando ragioni di connessione né soggettiva né oggettiva implicando la loro decisione unicamente la soluzione di questioni identiche peraltro solo parzialmente (c.d. litisconsorzio facoltativo improprio: cfr. Cass. S.U. 27-10-2000 n. 1142; in tal senso v. Trib. Bergamo 1-10-2004);

considerato che appare opportuno disporre la separazione dei giudizi in quanto la loro trattazione congiunta nuoce alla speditezza del processo;

considerato, quanto all’ordine di esibizione delle offering circular, che manca la prova che si tratti di documenti in possesso dei soggetti convenuti sicché il decreto emesso ex art. 12 d. lgs cit. va, su tale punto, emendato;

P.T.M.

rigettata ogni altra istanza, conferma l'ordinanza emessa dal Giudice Relatore in data 20-9-2005 con le seguenti modifiche:

revoca l’ordine di esibizione delle offering circular;

dispone, quanto alla disposta consulenza tecnica, che il c.t.u. provveda anche ad indicare il valore attuale dei titoli in proprietà di ciascuno degli attori;

dispone la separazione dei giudizi promossi da G. P., M. A. e M. A. mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;

delega il Giudice Relatore per l'espletamento degli incombenti istruttori secondo il seguente calendario:

G./B.P.V. N.                                                            udienza del 8-2-2006 ad ore 11.30

M./B. C. C. B.                                                              "            8-2-2006  ad ore 12.00

M./B.A.M.                                                                 "           24-3-2006 ad ore 11.30

delega il Giudice Relatore per la fissazione dell'udienza di discussione avanti al Collegio una volta esaurita l'istruttoria.

Si comunichi alle parti ed al c.t.u..