Tribunale di Mantova – G.U. Dr. A. Gibelli – 6 giugno 2005.
(194) Ingiunzione – Opposizione – Rinuncia agli atti del giudizio da
parte dell’opponente – Conseguenze – Estinzione del processo – Opposizione
all’estinzione da parte dell’opposto – Presupposti – Interesse alla
prosecuzione. Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
l’opposto si costituisca al solo scopo di contestare la tardività della
notificazione dell’atto oppositorio e quindi l’inammissibilità o
improcedibilità delle domande proposte dall’opponente e quest’ultimo dichiari
di rinunciare agli atti della opposizione, il giudice deve dichiarare
l’estinzione del giudizio, mancando un interesse del creditore opposto alla
sua prosecuzione. Svolgimento del processo Con ricorso per decreto
ingiuntivo in data 13/9/2002 l'Amministrazione Fallimentare P. G. & C.
s.r.l. in persona del curatore Rag. *** esponeva: A)
che con ricorso 10-15/9/1999 l’Amministrazione Fallimentare
ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Mantova ingiunzione di pagamento nei
confronti della Azienda Agricola La T. di C. s.r.l., con sede in Borgo Priolo
(Pv), loc. Staghiglione, della somma di £ 4.833.270 pari a € 2.946,18 con gli
interessi dalle singole fatture al saldo a titolo di corrispettivo per le
prestazioni e forniture descritte per qualità quantità e prezzo nelle fatture
n. 958, 1055, 2462/1996 e nelle relative bolle emesse prima della ammissione
alla procedura fallimentare della società P. G. & C. s.r.l.; B)
che, con decreto n. 539/99, il Presidente del
Tribunale di Mantova aveva accolto il ricorso suddetto. Ricorso e decreto
erano stati notificati all'Azienda Agricola La T. di C. s.r.l in persona del
legale rappresentante nelle sede sopra specificata mediante consegna del
piego postale nella mani di "G." qualificatosi titolare
dell'azienda; C)
che con atto di citazione 5/11/99 aveva proposto
opposizione al decreto ingiuntivo suindicato la società C. s.r.l. con sede in
Voghera in persona del legale rappresentante G. Luca eccependo la carenza di
legittimazione passiva di essa opponente; D) che si era
costituita in giudizio l'Amministrazione Fallimentare contestando recisamente
i motivi e le eccezioni tutte formulate dall'opponente. Il Tribunale di
Mantova in composizione monocratica con sentenza n. 680/2001 pubblicata il
26/7/2001 aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei
confronti di Azienda Agricola La T. di C. s.r.l. compensando interamente tra
le parti le spese del giudizio; E) che successivamente era stata inviata a Verdi A., indicata
nella predetta sentenza quale responsabile delle obbligazioni assunte nei
confronti di P. G. & C s.r.l., racc. a.r. 8/8/2001 invitandola al
pagamento del dovuto ma la missiva era rimasta senza riscontro; Ciò premesso
l'Amministrazione Fallimentare P. G. & C. s.r.l. chiedeva che il
Tribunale volesse ingiungere a Verdi A., già titolare dell'impresa agricola
individuale corrente in Borgo Priolo (Pv), fraz. Staghiglione ed ivi
residente, di pagare la somma capitale di € 2.496,18 (£ 4.833.270) con gli
interessi legali dalle singole fatture al saldo oltre le spese e le
competenze del procedimento. Con decreto in data
20/9/2002 il Tribunale di Mantova ingiungeva Verdi A. di pagare alla
ricorrente la somma di € 2.496,18 (£ 4.833.270) con gli interessi legali
dalle singole scadenze al saldo oltre le spese e competenze del procedimento
liquidate in € 381,17. Avverso tale decreto
proponeva opposizione Verdi A. deducendo l'incompetenza territoriale del
Giudice adito e, nel merito, che la s.r.l. P. G. anziché fornire
una semenza di orzo primaverile aveva fornito una semenza autunnale, cosa che
aveva causato grave danno. L'opponente chiedeva
quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) in rito:
dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente
per contro il Tribunale di Voghera per i motivi indicati in premessa; 2) nel
merito: revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo assolvendosi l'opponente da
ogni avversa pretesa creditoria; in via riconvenzionale: dichiararsi la
risoluzione del contratto di fornitura di cui in premessa per fatto e colpa
della creditrice opposta e condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni
pari a £ 7.448.000 o quella veriore somma accertanda in corso di causa o dal
Tribunale Ill.mo arbitranda con interessi e rivalutazione monetaria dal
luglio 1996 al saldo effettivo. Con vittoria di spese diritti e onorari di
causa". Si
costituiva ritualmente l'ingiungente opposta al solo scopo di contestare la
tardività della notificazione dell'atto oppositorio e conseguentemente
l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità ovvero l'improponibilità delle
domande ex adverso formulate. L'Amministrazione Fallimentare P. G. s.r.l.
così concludeva: in via principale: dichiararsi l'inammissibilità e/o
improponibilità e/o improcedibilità del presente giudizio; in via
assolutamente subordinata: respingersi le domande così e come ex adverso
proposte. In ogni caso: spese integralmente rifuse." Decidendo sulla
richiesta di rimessione in termini formulata dall'opponente il G.I., con
ordinanza 27/3/2003, rilevava che tale istanza non poteva trovare
accoglimento e andava rigettata. Il
G.I., peraltro, osservava nella stessa ordinanza che l'inammissibilità o improponibilità
dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non ostava a che l'opposizione
medesima producesse gli effetti di un ordinario atto di citazione nel
concorso dei requisiti di cui agli artt. 163 e 163 bis c.p.c. con riguardo
alle domande autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento o
revoca del decreto. Il giudizio proseguiva
senza l'espletamento di attività istruttoria. Precisate
le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza del 22/2/2005,
veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui
all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica. Motivi
della decisione All'udienza di
precisazione delle conclusioni parte attrice in opposizione ha dichiarato di
rinunciare all'opposizione stessa. La convenuta si è opposta alla rinuncia
come verbalizzato alla stessa udienza intendendo conseguire le spese
processuali. Nel caso di specie deve
applicarsi il principio secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio da parte
dell'attore in opposizione a decreto
ingiuntivo determina l'estinzione dello stesso giudizio in assenza di un
interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio
(da ultimo Cass. Civ. Sez. III 10/4/2003 n. 5676). Tale
interesse non sussiste e quindi l'accettazione è superflua nel caso in cui il
convenuto opposto intenda semplicemente conseguire le spese processuali. Invero,
come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte con la citata decisione, il
convenuto opposto può opporsi alla rinuncia se ed in quanto si sia costituito
in giudizio ed abbia avanzato richieste di merito. Nel
caso di specie l'Amministrazione Fallimentare P. G. & C. s.r.l. si è
costituita in giudizio, come si è detto sopra, "al solo scopo di
contestare la tardività della notificazione dell'atto oppositorio e,
conseguentemente, l'inammissibilità ovvero la improcedibilità ovvero la
improponibilità delle domande ex adverso formulate" senza avanzare
richieste di merito. Al
Giudicante non resta altro pertanto che prendere atto dell'intervenuta
rinuncia e dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. atteso che
l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il Giudice del potere
dovere di emanare la sentenza di merito o di rendere nulla ex nunc la procedura. Sussistono giusti motivi per
la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. Il
Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1)
Dichiara l'estinzione del
giudizio; 2)
Dichiara interamente compensate
tra le parti le spese del giudizio. |