Tribunale di Mantova – G.U. Dr. A. Gibelli – 6 giugno 2005. (194)

Ingiunzione – Opposizione – Rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’opponente – Conseguenze – Estinzione del processo – Opposizione all’estinzione da parte dell’opposto – Presupposti – Interesse alla prosecuzione.

Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto si costituisca al solo scopo di contestare la tardività della notificazione dell’atto oppositorio e quindi l’inammissibilità o improcedibilità delle domande proposte dall’opponente e quest’ultimo dichiari di rinunciare agli atti della opposizione, il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio, mancando un interesse del creditore opposto alla sua prosecuzione.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 13/9/2002 l'Amministrazione Fallimentare P. G. & C. s.r.l. in persona del curatore Rag. *** esponeva:

A)        che con ricorso 10-15/9/1999 l’Amministrazione Fallimentare ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Mantova ingiunzione di pagamento nei confronti della Azienda Agricola La T. di C. s.r.l., con sede in Borgo Priolo (Pv), loc. Staghiglione, della somma di £ 4.833.270 pari a € 2.946,18 con gli interessi dalle singole fatture al saldo a titolo di corrispettivo per le prestazioni e forniture descritte per qualità quantità e prezzo nelle fatture n. 958, 1055, 2462/1996 e nelle relative bolle emesse prima della ammissione alla procedura fallimentare della società P. G. & C. s.r.l.;

B)        che, con decreto n. 539/99, il Presidente del Tribunale di Mantova aveva accolto il ricorso suddetto. Ricorso e decreto erano stati notificati all'Azienda Agricola La T. di C. s.r.l in persona del legale rappresentante nelle sede sopra specificata mediante consegna del piego postale nella mani di "G." qualificatosi titolare dell'azienda;

C)        che con atto di citazione 5/11/99 aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo suindicato la società C. s.r.l. con sede in Voghera in persona del legale rappresentante G. Luca eccependo la carenza di legittimazione passiva di essa opponente;

D)    che si era costituita in giudizio l'Amministrazione Fallimentare contestando recisamente i motivi e le eccezioni tutte formulate dall'opponente. Il Tribunale di Mantova in composizione monocratica con sentenza n. 680/2001 pubblicata il 26/7/2001 aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Azienda Agricola La T. di C. s.r.l. compensando interamente tra le parti le spese del giudizio;

E)   che successivamente era stata inviata a Verdi A., indicata nella predetta sentenza quale responsabile delle obbligazioni assunte nei confronti di P. G. & C s.r.l., racc. a.r. 8/8/2001 invitandola al pagamento del dovuto ma la missiva era rimasta senza riscontro;

Ciò premesso l'Amministrazione Fallimentare P. G. & C. s.r.l. chiedeva che il Tribunale volesse ingiungere a Verdi A., già titolare dell'impresa agricola individuale corrente in Borgo Priolo (Pv), fraz. Staghiglione ed ivi residente, di pagare la somma capitale di € 2.496,18 (£ 4.833.270) con gli interessi legali dalle singole fatture al saldo oltre le spese e le competenze del procedimento.

Con decreto in data 20/9/2002 il Tribunale di Mantova ingiungeva Verdi A. di pagare alla ricorrente la somma di € 2.496,18 (£ 4.833.270) con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo oltre le spese e competenze del procedimento liquidate in € 381,17.

Avverso tale decreto proponeva opposizione Verdi A. deducendo l'incompetenza territoriale del Giudice adito e, nel merito, che la s.r.l. P. G. anziché fornire una semenza di orzo primaverile aveva fornito una semenza autunnale, cosa che aveva causato grave danno.

L'opponente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) in rito: dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente per contro il Tribunale di Voghera per i motivi indicati in premessa; 2) nel merito: revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo assolvendosi l'opponente da ogni avversa pretesa creditoria; in via riconvenzionale: dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura di cui in premessa per fatto e colpa della creditrice opposta e condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni pari a £ 7.448.000 o quella veriore somma accertanda in corso di causa o dal Tribunale Ill.mo arbitranda con interessi e rivalutazione monetaria dal luglio 1996 al saldo effettivo. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa".

Si costituiva ritualmente l'ingiungente opposta al solo scopo di contestare la tardività della notificazione dell'atto oppositorio e conseguentemente l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità ovvero l'improponibilità delle domande ex adverso formulate. L'Amministrazione Fallimentare P. G. s.r.l. così concludeva: in via principale: dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del presente giudizio; in via assolutamente subordinata: respingersi le domande così e come ex adverso proposte. In ogni caso: spese integralmente rifuse." Decidendo sulla richiesta di rimessione in termini formulata dall'opponente il G.I., con ordinanza 27/3/2003, rilevava che tale istanza non poteva trovare accoglimento e andava rigettata.

Il G.I., peraltro, osservava nella stessa ordinanza che l'inammissibilità o improponibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non ostava a che l'opposizione medesima producesse gli effetti di un ordinario atto di citazione nel concorso dei requisiti di cui agli artt. 163 e 163 bis c.p.c. con riguardo alle domande autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento o revoca del decreto.

Il giudizio proseguiva senza l'espletamento di attività istruttoria.

Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza del 22/2/2005, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

All'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice in opposizione ha dichiarato di rinunciare all'opposizione stessa. La convenuta si è opposta alla rinuncia come verbalizzato alla stessa udienza intendendo conseguire le spese processuali.

Nel caso di specie deve applicarsi il principio secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione dello stesso giudizio in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio (da ultimo Cass. Civ. Sez. III 10/4/2003 n. 5676).

Tale interesse non sussiste e quindi l'accettazione è superflua nel caso in cui il convenuto opposto intenda semplicemente conseguire le spese processuali.

Invero, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte con la citata decisione, il convenuto opposto può opporsi alla rinuncia se ed in quanto si sia costituito in giudizio ed abbia avanzato richieste di merito.

Nel caso di specie l'Amministrazione Fallimentare P. G. & C. s.r.l. si è costituita in giudizio, come si è detto sopra, "al solo scopo di contestare la tardività della notificazione dell'atto oppositorio e, conseguentemente, l'inammissibilità ovvero la improcedibilità ovvero la improponibilità delle domande ex adverso formulate" senza avanzare richieste di merito.

Al Giudicante non resta altro pertanto che prendere atto dell'intervenuta rinuncia e dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. atteso che l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il Giudice del potere dovere di emanare la sentenza di merito o di rendere nulla ex nunc la procedura.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione

disattesa così provvede:

1)             Dichiara l'estinzione del giudizio;

2)             Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.